LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 28046/15, proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
M.J., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall’avv.to Peter Karl Plattner e dall’avv.to Giuseppe Marini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9.
– controricorrente –
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n. 433 del 2015, depositata il 5 maggio 2011, con la quale, in accoglimento dell’eccezione di inammissibilità dell’appello, ha ritenuto l’inesistenza della notifica, in quanto mai effettuata, nè per posta, nè presso la segreteria della c.t., essendosi in presenza di un unico tentativo non andato a buon fine ed essendo la costituzione dell’appellato avvenuta quando il termine per proporre appello era ampiamente decorso.
Il contribuente M.J. resiste con controricorso eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto tardivo, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado. L’Agenzia delle entrate e M.J. hanno depositato memorie ex art. 380 bisl c.p.c..
Il Procuratore Generale ha formulato parere concludendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO
che:
Preliminarmente, va affermata la tempestività del ricorso per cassazione.
Contrariamente a quanto eccepito dal controricorrente e conformemente al parere del P.G., va rilevato che pur aderendosi al principio formulato da questa Corte nella sentenza n. 10266 del 2018 secondo cui nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con successivi ricorsi per cassazione la seconda impugnazione deve essere notificata entro la scadenza del termine breve decorrente dalla notificazione della prima impugnazione che dimostra la conoscenza legale della decisione da parte del ricorrente – il sessantesimo giorno dalla data della prima notifica del ricorso, avvenuta il 22 settembre 2015, scadeva il 22 novembre 2015, cadente di domenica, con la conseguenza che la sua scadenza è stata prorogata al 23 novembre 2015, data in cui è ritualmente avvenuta la seconda notifica ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 4.
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 17 e 22, in combinato disposto con l’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deducendo la nullità della sentenza in quanto la notificazione dell’appello ha raggiunto il suo scopo per essersi il contribuente costituito in giudizio contestando nel merito le argomentazioni della amministrazione finanziaria.
Il mezzo non può essere accolto.
E’ pacifico e risulta dagli atti che l’Agenzia delle entrate ha chiesto la notifica della sentenza di appello il 2 maggio 2014 e che la notifica non è andata a buon fine per irreperibilità del destinatario.
Deve altresì considerarsi pacifico – oltre che confermato dalla motivazione della sentenza impugnata – che, dopo questo primo tentativo di notifica, la ricorrente ha lasciato trascorrere tempo, senza attivarsi ulteriormente per assicurarsi il buon fine della notifica, fino all’udienza di discussione dell’appello avvenuta il 4 maggio 2015.
Stando così le cose, in applicazione del principio consolidato di questa Corte, secondo cui in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabile al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificato con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (cfr., Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441-01), non può che confermarsi la statuizione di inammissibilità dell’appello dei giudici di secondo grado.
In applicazione di tali principi non pare vi sia motivo di dubitare che la commissione tributaria regionale abbia correttamente escluso l’ammissibilità dell’appello ed abbia correttamente ritenuto che non potendosi considerare la notifica avvenuta si sia determinata una fattispecie di inesistenza della notifica, insanabile, nonostante la costituzione dell’appellato, che è comunque avvenuta il 22/4/2015, quindi, ben oltre il termine per impugnare.
In proposito, si rammenta che è altresì principio consolidato di questa Corte che “qualora la notificazione del ricorso per cassazione sia radicalmente inesistente, la costituzione in giudizio della parte ha efficacia sanante solamente ex nunc e non vale ad impedire la inammissibilità dell’impugnazione quando il relativo termine sia già scaduto al momento della costituzione della medesima” (ex plurimis, cfr. Sez. 1, Sentenza n. 10358 del 17/05/2005, Rv. 581484-01).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell’amministrazione ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di M.J., che liquida in complessivi Euro 2.935,00, oltre esborsi in Euro 200,00 e nella misura del 15%, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione civile, il 2 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021