LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12347-2014 proposto da:
M. SRL, elettivamente domiciliata in MILANO, VIA DEI DUE MACELLI 66, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MODENESI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GUIDO ALBERTO INZAGHI, ANTONIO TOMASSINI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 258/2013 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 12/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.
RILEVATO
Che:
La M. s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 258/63/2013, depositata il 12.11.2013 dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, che, a conferma della decisione appellata, aveva rigettato il ricorso introduttivo della contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale era stata rideterminata l’Ires della società relativa all’anno d’imposta 2006.
Ha rappresentato che a seguito di verifica fiscale presso la società, l’Agenzia delle entrate aveva recuperato ad imponibile interessi passivi su finanziamenti dei soci, dell’importo di Euro 229.816,00, ritenuti indeducibili per violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 98, norma all’epoca vigente e abrogata dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 33 (in vigore dall’anno d’imposta 2008).
Il ricorso della società avverso l’atto impositivo era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Bergamo con sentenza n. 209/10/2012, e dalla Commissione tributaria regionale lombarda con la decisione ora al vaglio della Corte. Il giudice d’appello ha ritenuto che la deduzione degli interessi passivi non trovava giustificazione neppure nella percentuale determinata dalla società, violando la prescrizione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 98. Ha inoltre escluso che l’indeducibilità implicasse una doppia tassazione, trattandosi di costi costituenti componente negativa di reddito negli esercizi successivi.
La ricorrente ha censurato la decisione affidandosi a due motivi:
con il primo per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 98, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver considerato che l’indeducibilità andava calcolata sugli interessi al netto di quelli capitalizzati nelle rimanenze già concorrenti alla formazione dell’imponibile; con il secondo per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 163, perchè l’accoglimento della pretesa dell’Amministrazione finanziaria implicava la tassazione di interessi già capitalizzati e concorrenti alla formazione della base imponibile.
Ha pertanto chiesto la cassazione della sentenza, con ogni conseguente provvedimento.
Si è costituita l’Agenzia delle entrate, che ha contestato le ragioni del ricorso, del quale ha chiesto il rigetto.
Nell’adunanza camerale del 2 dicembre 2020 la causa è stata trattata e decisa.
CONSIDERATO
Che:
La questione su cui si controverte afferisce all’indeducibilità degli interessi passivi sui finanziamenti erogati dai soci qualificati, o da sue parti correlate, prescritto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 98, ratione temporis vigente, che, a partire dall’anno d’imposta 2008, fu abrogato dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 33. L’art., comma 1, prevedeva che “La remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui al comma 4, direttamente o indirettamente erogati o garantiti da un socio qualificato o da una sua parte correlata, computata al netto della quota di interessi indeducibili in applicazione della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 115, è indeducibile dal reddito imponibile qualora il rapporto tra la consistenza media durante il periodo d’imposta dei finanziamenti di cui al comma 4, e la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo e delle sue parti correlate, aumentato degli apporti di capitale effettuati dallo stesso socio o da sue parti correlate in esecuzione dei contratti di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), sia superiore a quello di quattro a uno”. Al comma 4, prevedeva inoltre che “Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1, rilevano i finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato o da sue parti correlate intendendo per tali quelli derivanti da mutui, da depositi di danaro e da ogni altro rapporto di natura finanziaria”.
La norma all’epoca vigente, riguardante il “contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione”, e a tal fine disciplinante l’indeducibilità degli interessi passivi per i finanziamenti dei soci al verificarsi di determinate condizioni (con la sua abrogazione la disciplina degli interessi passivi è stata poi tutta ricondotta nell’alveo del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 96), intendeva colpire il conseguimento di indebiti vantaggi fiscali, conseguibili mediante l’operazione economica denominata “thin capitalization” (capitalizzazione sottile), ritenuta condotta abusiva. Essa si riteneva riscontrabile nelle ipotesi di sottocapitalizzazione di una società rispetto all’attività d’impresa esercitata e nel contestuale finanziamento della stessa con apporto di capitale di credito da parte dei soci qualificati. In tal caso se ne avvertiva una finalità elusiva, consistente – per la società partecipata – nel vantaggio fiscale ottenibile nell’imposta risparmiata grazie alla deducibilità dal suo reddito d’impresa degli interessi passivi corrisposti ai soci rispetto alla diretta corresponsione di dividendi fiscalmente indeducibili, mentre – per i soci qualificati – nell’ammontare minore o nullo dell’imposta dagli stessi assolto sugli interessi attivi percepiti rispetto all’ammontare dell’imposta che avrebbero scontato sui dividendi (cfr. Cass., 26/11/2013, n. 26489; in riferimento a finanziamenti infragruppo, Cass. 22/07/2020, n. 15582). In altri termini la norma perseguiva il fine di limitare la deducibilità degli interessi passivi derivanti da indebitamenti anomali che la società avesse contratto attraverso i propri soci o parti ad essi correlate. Con essa dunque l’intento perseguito, più che scoraggiare la sottocapitalizzazione in sè delle società, era volto ad impedire pratiche elusive.
Circoscritta la disciplina e la sua finalità, ed esaminando dunque i motivi di ricorso, con il primo la società lamenta che il giudice regionale, aderendo alla prospettazione dell’Amministrazione finanziaria, non avrebbe tenuto conto che l’indeducibilità degli interessi passivi prescritta dall’art. 98 cit., quando superato il rapporto di quattro a uno tra i finanziamenti di cui alla norma, comma 4, e la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio o dei soci finanziatori, va determinata, secondo la ricorrente, “al netto…. della quota di interessi passivi maturati sui c/c ipotecari capitalizzati nelle rimanenze degli immobili in costruzione e già quindi concorrenti alla formazione della materia imponibile”. Nel caso di specie dunque, sempre secondo la prospettazione difensiva, concorrendo già alla formazione delle rimanenze finali una quota pari al 70% del totale degli interessi passivi iscritti nel conto economico, era corretto considerare indeducibili gli interessi passivi da finanziamento dei soci qualificati (complessivamente pari ad Euro 328.308,93) nella ridotta misura del 30% (così quantificando in soli Euro 98.493,00 gli interessi passivi indeducibili e di contro ritenendo deducibili Euro 229.816,00).
Quand’anche il motivo superi il requisito di ammissibilità, sotto il profilo dell’autosufficienza, perchè non è dato evincere in quale parte della sentenza o in quale atto siano stati indicati gli importi e le percentuali di interessi già concorrenti alla formazione della materia imponibile, la prospettazione è priva di riscontri normativi e non tiene conto della finalità della norma posta a tutela del divieto di operazioni economiche riconducibili alla cd. “capitalizzazione sottile”.
Al di là delle critiche mosse alla disciplina – infatti già abrogata con la L. n. 244 del 2007 – il testo normativo era inequivocamente volto ad impedire la deducibilità dal reddito imponibile della società degli interessi passivi erogati dai soci finanziatori, una volta sussistente il presupposto del rapporto tra consistenza media dei finanziamenti nel periodo d’imposta e patrimonio netto contabile. Venendo in essere tale presupposto, non vi era possibilità, tout court, di deduzione degli interessi passivi. Nè il richiamo alla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 115, assume alcuna valenza ai fini di una interpretazione orientata nel senso inteso dalla contribuente, perchè il contenuto della norma riportata nell’art. 98, comma 1, cit., è irrilevante ai fini dell’oggetto della controversia.
Ne discende l’infondatezza del motivo.
Per le medesime ragioni risulta infondato anche il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta che l’accoglimento della pretesa dell’Amministrazione finanziaria importa la tassazione di interessi già capitalizzati e concorrenti alla formazione della base imponibile, con conseguente violazione del divieto della doppia imposizione prescritto dall’art. 163 del D.P.R. n. 917 del 1986.
La capitalizzazione degli interessi nelle rimanenze finali, così ricondotti ad imponibile, trovando collocazione nelle rimanenze iniziali del conto economico dell’anno seguente, assicura infatti la successiva deduzione dei medesimi costi di produzione, garantendo comunque la neutralizzazione del precedente incremento reddituale contabilizzato.
Il ricorso va dunque rigettato. L’assenza di arresti giurisprudenziali precedenti all’epoca in cui il contenzioso è stato instaurato giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021