Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17843 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta M.C. – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25663-2014 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASETTA MATTEI 239, presso lo studio dell’avvocato SERGIO TROPEA, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNA FONDACARO, ANTONINO RECCA;

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore prò tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

– intimati –

avverso la sentenza n. 1010/2014 della COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ. DIST. di CATANIA, depositata il 26/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

RILEVATO

che:

P.D. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1010/34/14, depositata il 26 marzo 2014 dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sez. staccata di Catania, che aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto dell’impugnazione avverso l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle entrate al ricorrente.

La controversia trae origine dall’atto impositivo emesso nei confronti della STARS s.a.s., con cui erano stati contestati maggiori ricavi per il periodo d’imposta 1.12.2003/19.11.2004, data in cui la società era stata anticipatamente sciolta e cancellata dal registro delle imprese, e dal conseguente avviso di accertamento notificato al P., socio con partecipazione del 75% nel capitale sociale, per il maggior reddito conseguito dalla medesima società. Gli esiti dell’accertamento nei confronti della società erano scaturiti dal recupero a tassazione della riserva prevista dal D.L. 29 aprile 1996, n. 230, art. 4. A fronte della prospettazione del contribuente, secondo cui riserve intassabili di Euro 1.432.651,44 erano state utilizzate per la copertura di perdite d’esercizio di Euro 1.393.831,30, l’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto le perdite, e la conseguente destinazione a copertura delle riserve.

All’impugnazione dell’atto impositivò notificato al P. erano seguite le decisioni della Commissione tributaria provinciale di Catania, n. 28/07/2011, e della Commissione tributaria regionale della Sicilia, ora al vaglio della Corte, che avevano rigettato i ricorso del contribuente. La commissione regionale ha in particolare ritenuto insussistente la prova delle perdite e della destinazione delle riserve, ritenendo pertanto che esse fossero state al contrario distribuite ai soci.

Il P. ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 116 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il giudice regionale avrebbe operato solo un parziale esame della documentazione.

Ha chiesto dunque la cassazione della decisione.

Si è costituita l’Agenzia delle entrate, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e comunque nel merito la sua infondatezza, chiedendone i rigetto.

Nell’adunanza camerale del 27 gennaio 2021 la causa è stata trattata e decisa.

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo il contribuente si è doluto della decisione adottata dal giudice regionale, perchè, negando la prova delle perdite subite dalla società Stars s.a.s., ha operato un esame errato della documentazione prodotta, da cui al contrario poteva riscontrarsi la sussistenza della perdita e il conseguente utilizzo della riserva a copertura della stessa. Fa a tal fine riferimento a tutta la documentazione prodotta nel primo grado di giudizio, in particolare dal libro giornale e dai mastrini. La censura è ricondotta dalla difesa dei contribuente nell’alveo dell’errore di diritto.

Il giudice d’appello aveva rigettato le ragioni del contribuente affermando che “di tali asserite perdite non è stata fornita alcuna documentazione contabile in quanto i documenti allegati dal ricorrente rappresentano le vicende societarie di cui si è detto sopra ma non forniscono alcun riscontro delle pretese (e improvvise) perdite. E la circostanza risulta ancora più incomprensibile ove si ponga mente al fatto che la Stars non risulta avesse svolto alcuna attività imprenditoriale. Assume, parte ricorrente, che la perdita consegue alla riduzione di valore di una partecipazione in altra società detenuta dalla Stars. Ora di tale evento non risulta fornita alcuna prova: non risulta neanche indicata la ragione sociale della società partecipata. Ne risulta invece evidente che, a prescindere dal fatto che l’accertamento relativo alla società è divenuto definitivo, l’appello è infondato.”. Ha dunque concluso che la mancata prova dell’utilizzo delle riserve a copertura delle perdite (prospettandosi la fittizietà delle stesse) si intendono distribuite ai soci.

Il motivo è inammissibile per due ordini di ragioni. E’ inammissibile innanzitutto per carenza di autosufficienza del ricorso, perchè il P. ha dichiarato che la documentazione indicata era stata depositata nei precedenti gradi di merito del contenzioso, sicchè di essa non vi è traccia nel presente giudizio, con violazione di quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

E’ peraltro inammissibile perchè con esso si denuncia che il giudice d’appello ha erroneamente valutato il quadro probatorio, a tal fine asserendo che “se il giudice avesse correttamente analizzato la documentazione probatoria richiamata, avrebbe constatato la reale sussistenza della minusvalenza che ha generato la perdita, ed avrebbe confermato la correttezza dell’operato della società la quale ha utilizzato, come per legge, la riserva intassabile a copertura della perdita”.

Tenendo conto delle ragioni della decisione sopra riportate, è palese che la critica sia stata rivolta ad un cattivo esercizio del prudente apprezzamento della prova. Questo tipo di censura, che il ricorrente ha inteso ricondurre nell’error iuris in iudicando, deve invece correttamente collocarsi nel vizio di motivazione. Non è d’altronde casuale che la difesa invoca la violazione dell’art. 116 c.p.c.. Questa Corte ha spiegato che in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, così che la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura una violazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso i corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5., come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012, n. 134 (Cass. 12/10/2017, n. 23940). D’altronde si è anche avvertito che, ove si deduca che il giudice abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867).

A tal fine va chiarito che la sentenza è stata depositata nella vigenza dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54.

Con esso può essere dedotto solo l’omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; 20/11/2015, n. 23828; 12/10/2017, n. 23940). Pertanto con la nuova formulazione del n. 5 lo specifico vizio denunciabile per cassazione deve essere relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che, se esaminato, potrebbe determinare un esito diverso della controversia. L’omesso esame di elementi istruttori invece non integra, di perse, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione da giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., 29/10/2018, n. 27415). Nel caso di specie, secondo quanto si evince dalla motivazione della sentenza, il fatto storico, le perdite subite per la svalutazione della partecipazione della Stars in altra società (che il ricorrente neppure in questa sede ha inteso identificare), era stato esaminato dal giudice di merito e ritenuto non provato.

Evidenziato che la critica diretta alia pronuncia, per i termini ed il contenuto della sua formulazione, poteva trovare collocazione solo nel vizio di motivazione e non dell’errore di diritto, mancano allora del tutto i presupposti per riconoscerne l’ammissibilità.

In conclusione il ricorso è inammissibile. Alla soccombenza del contribuente segue la sua condanna alle spese del giudizio di legittimità, nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente alla rifusione della spese del giudizio di legittimità sostenute dall’Agenzia delle entrate, che si liquidano in Euro 8.000,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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