Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17844 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.Z.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Maria Cristina n. 8, presso lo studio dell’Avv. Goffredo Gobbi, che lo rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso, unitamente all’Avv. Luciano Gazzola.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.

– resistente –

per la cassazione della sentenza n. 43/22/2013 della Commissione tributaria regionale del Veneto-sezione Venezia-Mestre, depositata in data 11 aprile 2013.

Udita la relazione delle cause svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2021 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

RILEVATO

che:

D.Z.F. impugnò l’avviso con cui – rilevato che il contribuente non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi per gli anni 2004-2008 e sulla base del possesso di beni indice – era stato accertato induttivamente, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, e in relazione all’anno di imposta 2005, un reddito ai fini dell’Irpef.

La Commissione tributaria di prima istanza accolse il ricorso ma la decisione, appellata dall’Agenzia delle entrate, è stata integralmente riformata, con declaratoria di legittimità dell’avviso impugnato, dalla Commissione tributaria regionale del Veneto (d’ora in poi, per brevità, C.T.R), con la sentenza indicata in epigrafe.

In particolare, il Giudice di appello riteneva che, a fronte della mancata presentazione di dichiarazione dei redditi per gli anni dal 2003 al 2008, l’Ufficio avesse evidenziato la sussistenza di beni indici rispetto ai quali le prove contrarie allegate dal contribuente erano insufficienti.

Avverso la sentenza D.Z.F. ha proposto ricorso, affidandosi a due motivi.

L’Agenzia delle entrate ha depositato atto al fine della partecipazione eventuale alla pubblica udienza.

Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si deduce l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, censurandosi la sentenza impugnata con particolare riguardo all’accertamento compiuto in ordine al reale periodo in cui sarebbe stato eseguito il finanziamento dei soci in favore della Sarlin s.r.l.

1.1. Il mezzo è inammissibile. Al ricorso, essendo stata la sentenza impugnata depositata in data 11 aprile 2013, si applica il nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che, come autorevolmente statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. n. 8053 del 7 aprile 2014), deve essere interpretato “alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.

1.2. Nell’illustrazione del motivo in rassegna non vengono evidenziati tali vizi invalidanti la motivazione, tendendosi, invece, a una integrale censura dell’accertamento in fatto compiuto dal Giudice di merito, con la proposizione di un’inammissibile, in questa sede di legittimità, rivisitazione nel merito della controversia.

2 Con il secondo motivo – rubricato: Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, – vigente ratione temporis e del D.M. 10 settembre 1990, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, – si censura il capo di sentenza con cui la C.T.R. aveva ritenuto che il sig. D.Z. non avesse redditi sufficienti per far fronte alle spese correlate all’acquisto ed alle spese necessarie al mantenimento e alla conservazione dell’immobile.

2.1 Il motivo va dichiarato inammissibile alla luce del costante insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 19959 del 22/09/2014; Cass. n. 11603 del 14/05/2018; 17224 del 18/08/2020) secondo cui “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito”.

2.2 A parte l’inammissibilità, per le ragioni già svolte in ordine al primo motivo, del dedotto vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, il mezzo di impugnazione risulta confezionato attraverso una complessiva e integrale censura alla sentenza impugnata, sovrapponendosi asserite violazioni di legge e allegazioni di fatti (dei quali, peraltro, non viene neppure indicato quando e come siano stati introdotti nelle precedenti fasi di merito) che non consente a questa Corte di individuare gli effettivi vizi imputati alla sentenza impugnata.

3. In conclusione, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Non vi è pronuncia sulle spese attesa la mancanza di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle entrate.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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