LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –
Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15446/14 R.G. proposto da:
F.R., rappresentato e difeso, in forza di mandato a margine del ricorso, dall’avv. Giovanni Rinzivillo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabrizio Paoletti, in Roma, Viale M.Ilo Pilsudski, n. 118;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 è elettivamente domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 69/30/13 depositata in data 17 aprile 2013;
udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dell’11 marzo 2021 dal Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera.
RILEVATO
che:
1. F.R. impugnò l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva accertato un maggior reddito di partecipazione, per l’anno 2007, quale socio al 50 per cento della F. Auto s.r.l., alla quale era stata contestata l’utilizzazione di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla General Car di M.F., definita “operatore fittizio”, nonchè la omessa contabilizzazione di una parte delle fatture di vendita.
2. La Commissione tributaria provinciale di Agrigento rigettò il ricorso e avverso tale sentenza il contribuente propose appello, lamentando, tra l’altro, l’omessa sospensione del giudizio a suo carico in pendenza di quello sull’avviso di accertamento a carico della società.
I giudici di appello rigettarono l’impugnazione.
Premesso che la F. Auto s.r.l. era società a ristretta base sociale, di cui erano soci al 50 per cento i fratelli F.R. e F.C., ritennero legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extra-bilancio accertati. Sottolinearono, al riguardo, che l’Ufficio aveva accertato lo svolgimento di un’attività fraudolenta mediante la contabilizzazione di fatture di acquisto emesse dalla inesistente General Car Import Export di M.F., preposta esclusivamente alla ricezione di fatture di acquisto provenienti da altri paesi dell’Unione Europea e che svolgeva il ruolo di azienda “cartiera” al solo fine di celare i reali acquirenti intercomunitari, che si sottraevano ai previsti obblighi fiscali; la predetta società simulava l’assunzione di obblighi di pagamento dell’I.V.A. consentendo ai propri clienti, tra i quali figurava la F. Auto s.r.l., di poter detrarre l’I.V.A. esposta sulle false fatture di acquisto.
Ritennero, quindi, legittima la presunzione di un utile extracontabile in capo alla F. Auto s.r.l., ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, e, di conseguenza, di un maggior reddito in capo ai soci, i quali non avevano offerto prova idonea a vincere le presunzioni gravi, precise e concordanti su cui si fondava l’accertamento, essendosi limitati a “generiche enunciazioni labiali”. Confermarono, pertanto, gli atti impositivi, considerando assorbiti tutti gli altri motivi, rilievi ed eccezioni sollevati dal contribuente.
3. Ricorre per la cassazione della suddetta decisione F.R., con due motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate mediante controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la C.T.R. avrebbe impropriamente dichiarato assorbito domande ed eccezioni proposte in appello che non avevano alcuna connessione logica, nè subordinazione rispetto alla ritenuta legittimità della presunzione di ripartizione degli utili extracontabili in capo a soci di società a ristretta base sociale.
In particolare, evidenzia che in sede di impugnazione aveva eccepito:
a) la nullità dell’avviso di accertamento perchè sottoscritto non dal Direttore dell’Ufficio competente o da altro soggetto pur impiegato nella carriera direttiva e a tal fine validamente delegato, ma da diverso funzionario (Dott. C.) che si era qualificato “delegato” del Dirigente in assenza di delega e di relativa qualifica dirigenziale, prescritte dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42;
b) l’illegittimità dell’avviso di accertamento a lui diretto perchè motivato mediante mera trascrizione ed allegazione del precedente atto impositivo indirizzato alla F. Auto s.r.l.; l’Ufficio aveva richiamato il processo verbale di constatazione del 2 marzo 2010 e quello del 14 luglio 2008, gli elenchi dei finanziamenti effettuati dalle società Agos Ducato s.p.a., Fiditalia s.p.a. e Compass s.p.a. in favore della F. Auto s.r.l., nonchè documentazione inerente la verifica fiscale condotta presso la General Car Import Export di M.F., senza tuttavia allegare i documenti all’avviso di accertamento, pur trattandosi di atti a lui sconosciuti;
c) l’illegittimità dell’avviso per omessa decurtazione, dal reddito presuntivamente imputato per l’anno d’imposta 2007, di quanto dovuto dalla F. Auto s.r.l. a titolo di Ires, Irap e I.V.A., cosicchè era chiamato a versare l’Irpef anche sulle somme che la società era tenuta a corrispondere a titolo di imposte, in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67;
d) la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1, che sanciva che gli utili delle società, una volta distribuiti ai soci, concorrevano a formare il reddito di questi ultimi “limitatamente al 40 per cento del loro ammontare”; l’Ufficio, al contrario, aveva determinato presuntivamente il maggior reddito in capo alla F. Auto s.r.l. e poi aveva attribuito al socio il 50 per cento corrispondente alla relativa quota di partecipazione, senza operare la suddetta riduzione;
e) la violazione della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, come novellato dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8, convertito nella L. n. 44 del 2012, che consentiva la deducibilità dei costi afferenti all’acquisizione di beni e servizi che, ancorchè documentati da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, non erano stati utilizzati per il compimento di un reato; l’Agenzia delle entrate, invece, nell’avviso di accertamento aveva dichiarato indeducibili i costi.
La Commissione tributaria regionale aveva omesso ogni pronuncia sui motivi di impugnazione sopra richiamati, facendo ricorso al metodo dell’assorbimento che si traduceva in una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c..
2. Con il secondo motivo, il contribuente, deducendo la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censura la sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di merito hanno ritenuto legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili così come utilizzata dall’Ufficio impositore, e ciò sotto un duplice ordine di motivi.
In primo luogo la presunzione, in assenza di accertamento nei confronti della società F. Auto s.r.l. che avesse acquisito il carattere della definitività, risultava una presunzione di secondo grado, come tale illegittima; in secondo luogo, anche se si aveva riguardo alla ristrettezza della base sociale, in assenza di riscontri concreti, si era in presenza di una concatenazione di presunzioni che violava il divieto di presunzione di secondo grado.
La C.T.R. – aggiunge il ricorrente – in assenza di indizi provvisti dei caratteri di cui all’art. 2729 c.c., si era limitata a dichiarare la legittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili al socio, tralasciando ogni argomentazione circa l’eccepita non definitività del maggior reddito attribuito alla F. Auto s.r.l. e ogni motivazione in ordine alla effettiva sussistenza dei caratteri di cui all’art. 2729 c.c. idonei a supportare la presunzione de qua.
3. In controricorso, l’Agenzia delle entrate ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione perchè proposto oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c..
3.1. L’eccezione è fondata.
3.2. L’art. 327 c.p.c., richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, stabilisce, nella formulazione come modificata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, applicabile, ai sensi della stessa L., art. 58, ai giudizi instaurati – come quello di specie – a decorrere dal 4 luglio 2009, che “Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nell’art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”.
3.3. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. 6-5, 5/12/2016, n. 24867; Cass., sez. 6-2, 11/05/2017, n. 11758; Cass., sez. 6-3, 19/09/2017, n. 21674), per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione a norma dell’art. 155 c.p.c., comma 2, e dell’art. 2963 c.c., comma 4, opera il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale. Analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame (ora semestrale) di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, devono aggiungersi i 31 (o 46) giorni di tale sospensione computati ex numeratione dierum, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1, e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo e 31 agosto di ciascun anno (o tra il primo agosto ed il 15 settembre) per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3.4. Come si evince dagli atti di causa, la sentenza impugnata è stata depositata il 17 aprile 2013 e la notifica del ricorso per cassazione è avvenuta in data 3 giugno 2014, ossia oltre il termine semestrale stabilito dall’art. 327 c.p.c., cadente il 29 novembre 2013, tenuto conto che, nel caso in esame, non trova applicazione la riduzione della durata del periodo di sospensione feriale – attualmente decorrente dal 1^ al 31 agosto di ogni anno ai sensi della L. n. 741 del 1969, art. 1, nel testo modificato dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 2014 – che è applicabile con decorrenza dall’anno 2015, in forza dello stesso D.L., art. 16, comma 1, a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio tempus regit actum (Cass., sez. 6 – 1, 31/12/2020, n. 30053; Cass., sez. 6-3, 6/09/2017, n. 20866), ovvero la data di pubblicazione della sentenza (Cass., sez. 6-2, 11/05/2017, n. 11758).
La tardività del ricorso esclude la necessità di esaminare le doglianze dedotte con i motivi di ricorso.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021