Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17850 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16008-2014 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TORRE, rappresentata e difesa dall’avvocato DONATO APOLITO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 459/2013 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 12/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio dell’11/03/2021 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 29/10/13 pubblicata il 12 dicembre 2013 la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 149/9/11 pubblicata il 23 febbraio 2011 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da G.M. avverso l’avviso di accertamento n. REEH111 emesso nei suoi confronti dalla medesima Agenzia delle Entrate e con il quale, a seguito dell’applicazione degli studi di settore, erano stati determinati maggiori ricavi per Euro 371.515,00, successivamente ridotti ad Euro 367.486,00 in sede di contraddittorio, a fronte di Euro 327.486,00 dichiarati, e il maggior reddito di Euro 59.451,00 a fronte di Euro 19.451,00 dichiarato. La Commissione tributaria regionale ha considerato la legittimità dell’accertamento contestato che ha tenuto conto dell’ubicazione dell’attività commerciale, della mancata prova di crisi del settore commerciale di appartenenza, della percentuale di ricarico del costo del venduto considerato al 12% molto inferiore a quello considerato dallo studio di settore pari al 28% già molto favorevole al contribuente ed ulteriormente ridotto dall’Ufficio al 26 %; considerando, dunque, la mancanza di validi elementi contrari il giudice di appello ha ritenuto qualificata la presunzione che ha legittimato l’accertamento induttivo impugnato;

che G.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su quattro motivi;

che l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta omessa pronuncia su un motivo di gravame ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, con riferimento al mancato rispetto del termine di sessanta giorni dal termine delle operazioni di accertamento, prima della notifica del relativo avviso, come previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7;

che con il secondo motivo si assume la suddetta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che con il terzo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, convertito in L. n. 427 del 1993, e degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento agli elementi considerati dalla sentenza impugnata che non legittimerebbero l’accertamento impugnato;

che con il quarto motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ancora con riferimento agli elementi considerati per affermare la legittimità dell’accertamento in questione;

che i primi due motivi possono essere trattati congiuntamente perchè si riferiscono entrambi alla violazione del termine previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, il primo sotto il profilo dell’omesso esame del relativo motivo. di doglianza, e il secondo sotto il profilo della violazione della stessa norma. I motivi sono inammissibili in quanto proposti in violazione del principio dell’autosufficienza non avendo la ricorrente indicato ove abbia proposto la lamentata violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, limitandosi ad affermare di avere ritualmente formulato la relativa censura, ma senza offrire la necessaria possibilità di verificare tale affermazione. Pertanto la stessa doglianza può essere considerata nuova e inammissibile in questa sede;

che il terzo ed il quarto motivo possono pure essere trattati congiuntamente riferendosi entrambi, sotto il diverso profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, al medesimo aspetto degli elementi considerati dalla sentenza ora impugnata per affermare la legittimità dell’accertamento per cui è giudizio. I motivi, riprodotti anche letteralmente in modo analogo, sono inammissibili perchè tendono a rivalutare le varie circostanze considerate dal giudice del merito ed esposte in modo completo e logico per affermare la sussistenza della presunzione posta a fondamento dell’accertamento stesso (ubicazione dell’attività, percentuale di ricarico, andamento del commercio nella zona, mancanza di elementi contrari);

che il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile;

che le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, ed il pagamento del doppio contributo unificato, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso; Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 3.500,00 oltre alle spese prenotate a debito; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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