LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –
Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13153/2014 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
Contro
C.L.A.B. rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Luigi Scarpa e dall’avv. Bernardo De Stasio con domicilio eletto in Roma, via F. Cesi n. 72 presso lo studio di quest’ultimo;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 130/15/13 depositata in data 11/11/2013, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 12/03/2021 dal Consigliere Succio Roberto.
RILEVATO
che:
con la sentenza impugnata la CTR lombarda accoglieva l’appello principale della contribuente e respingeva l’appello incidentale dell’Ufficio con ciò dichiarando la illegittimità degli atti impugnati, avviso di accertamento per IRPEF, IVA, IRAP per gli anni 2004 e 2005 e correlate cartelle di pagamento;
ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso la contribuente.
CONSIDERATO
che:
– vanno preliminarmente trattate e disattese le eccezioni di inammissibilità formulate in controricorso;
– la prima non trova accoglimento in quanto l’esposizione dei fatti di causa risultante nella sentenza gravata è adeguata al fine di consentire a questa Corte di comprendere la vicenda ai fini del decidere;
– la seconda è parimenti infondata poichè la questione relativa all’inerenza dei costi risulta invece esser stata posta come questione di merito: in sede di accertamento induttivo la CTR ha ritenuto correttamente di ammettere la contribuente a fornire prova dei costi sostenuti e trattandosi di questione di fatto, a nulla rileva l’ulteriore profilo dell’eccezione riguardante il rimando all’art. 360 bis c.p.c., che risulta inconferente;
– vanno quindi presi in esame i motivi di ricorso;
– con il primo motivo l’Amministrazione Finanziaria si duole della nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR sic ed simpliciter riconosciuto la deducibilità dei costi indicati dalla contribuente senza addurre alcuna motivazione al riguardo e senza esaminare criticamente la documentazione versata in atti;
– il motivo è inammissibile;
– vigente ratione temporis l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo più recente, esso si risolve in una censura meramente motivazionale, come tale inammissibile (Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) in presenza di una motivazione che – sebbene non brillante per chiarezza ed esaustività – si pone certamente al di sopra del c.d. “minimo costituzionale”; la CTR infatti dà atto di come “va però rilevata la produzione in giudizio, da parte della ricorrente, della documentazione necessaria per dare prova dei costi sostenuti dovendosi quindi ammettere la deducibilità degli stessi” (pag. 6 penultimo periodo);
– il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 5 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente escluso l’applicazione delle sanzioni, in forza dell’inadempimento del commercialista affidatario dell’incarico di tenuta delle scritture contabili e di presentazione delle dichiarazioni tributarie, senza avere valutato la sussistenza in capo al contribuente della culpa in vigilando sull’operato del delegato;
– il motivo è fondato;
– deve premettersi che in questo caso non si discute di sanzioni per omesso pagamento dei tributi oggetto di dichiarazioni debitamente presentate, ma di sanzioni irrogate a seguito di rideterminazione officiosa del reddito e del volume d’affari del contribuente, a seguito di omissione della presentazione delle dichiarazioni; tanto si evince sia dalla sentenza impugnata, sia dagli atti di parte in questo giudizio di Legittimità;
– ciò posto, si osserva come questa Corte abbia anche di recente e in plurime occasioni confermato come (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12901 del 15/05/2019) in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell’esclusione di responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, la prova dell’assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d’ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza;
– conseguentemente, non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. E’ comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l’agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l’ignoranza dei presupposti dell’illecito e dunque non superabile con l’uso della normale diligenza (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2139 del 30/01/2020);
– nel caso che ci occupa, la CTR ha accertato in fatto come le violazioni che hanno condotto all’accertamento e alla irrogazione delle sanzioni constavano nella “mancata tempestiva presentazione” delle dichiarazioni da parte del consulente incaricato (pag. 3 riga n. 5 della sentenza impugnata);
– il caso quindi è ben diverso dalla fattispecie nella quale il consulente incaricato trae in inganno il contribuente ad esempio consegnando a questi, che gliela richieda nell’esercizio del dovere di controllo, documentazione che poi si rilevi ideologicamente o materialmente falsa dalla quale si evinca, contro verità, la redazione e presentazione della dichiarazione e il connesso versamento dei tributi;
– come è noto infatti, il D.P.R. n. 435 del 2001, art. 3, prevede al comma 10 che “la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta della banca, dell’ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5”;
– e quanto all’adempimento degli obblighi dichiarativi questa Corte ha precisamente statuito che (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11832 del 09/06/2016) il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinchè tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicchè la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento;
– poichè quindi nel presente caso il contribuente non ebbe mai a esercitare il dovuto e non inesigibile controllo sul professionista delegato, la sua responsabilità per le sanzioni, sotto il profilo della colpa, non può escludersi non risultando sufficiente per mandarlo esente il dolo del delegato poichè ove egli ne avesse sorvegliato l’operato (quantomeno richiedendo copia delle ricevute di trasmissione delle dichiarazioni, adempimento certo non inesigibile in capo al contribuente anche del tutto sprovvisto di preparazione in materia tributaria) l’evento omissivo poteva scoprirsi e il contribuente poteva porvi rimedio;
– e viceversa ove a fronte delle richieste di consegnare copia delle ricevute il consulente avesse fraudolentemente fornito documentazione falsa, allora necessariamente si doveva concludere per l’inapplicabilità delle sanzioni difettando in tal caso anche l’elemento soggettivo della colpa in capo al contribuente;
– conclusivamente deve statuirsi che la CTR nel non fare applicazione dei sopra esposti principi ha commesso errore di diritto;
– in accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, limitatamente al motivo accolto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021