LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –
Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6788/2015 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
Contro
V.J. quale titolare della ditta individuale ” J. ALTA MODA SPOSA” rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. prof.
Pietro Selicato e dall’avv. Sabino Selicato con domicilio eletto in Roma, via F. Galiani n. 68 presso lo studio dei ridetti difensori;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Emilia Romagna n. 98/18/14 depositata in data 21/01/2014, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 12/03/2021 dal Consigliere Succio Roberto.
RILEVATO
che:
con la sentenza impugnata la CTR felsinea rigettava l’appello dell’Ufficio con ciò, confermando la pronuncia della CTP, dichiarando la illegittimità degli atti impugnati, avvisi di accertamento per IRPEF, IVA, IRAP per gli anni 2002, 2003 e 2004;
ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso la contribuente.
CONSIDERATO
che:
– va preliminarmente esaminata, e disattesa, l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto tardivo;
– è ben vero infatti che il termine per l’impugnazione di fronte a questa Corte scadeva il 9 marzo 2015, ma è altrettanto vero che dalla relata di notifica del ricorso in atti si evince come il timbro postale di spedizione dello stesso risalga al 6 marzo 2015; conseguentemente parte ricorrente non è decaduta;
– uguale sorte deve avere l’ulteriore eccezione di inammissibilità formulata pure in controricorso con riferimento alla asserita violazione degli artt. 360bis e 366 c.p.c.;
– parte ‘controricorrente infatti rimanda a una giurisprudenza che riguarda la diversa fattispecie relativa all’esimente di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, operante nel caso in cui il contribuente renda disponibili al professionista a ciò delegato le somme destinate al pagamento dei tributi e questi se ne appropri o comunque concretamente non le versi all’Erario; il che costituisce fattispecie tutt’affatto diversa da quella oggetto di causa;
– possono dunque esaminarsi i motivi di impugnazione proposti in ricorso per cassazione;
– con il primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente escluso l’applicazione delle sanzioni, in forza dell’inadempimento del commercialista affidatario dell’incarico di tenuta delle scritture contabili e di presentazione delle dichiarazioni tributarie, senza avere valutato la sussistenza in capo al contribuente della culpa in vigilando sull’operato del delegato;
– il motivo è fondato;
– deve premettersi che in questo caso non si discute di sanzioni per omesso pagamento dei tributi oggetto di dichiarazioni debitamente presentate, ma di sanzioni irrogate a seguito di rideterminazione induttiva del reddito e del volume d’affari del contribuente, a seguito di omissione della presentazione delle dichiarazioni; tanto si evince sia dalla sentenza impugnata, sia dagli atti di parte in questo giudizio di Legittimità;
– ciò posto, si osserva come questa Corte abbia anche di recente e in plurime occasioni confermato come (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12901 del 15/05/2019) in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell’esclusione di responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, la prova dell’assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d’ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza;
– conseguentemente, non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. E’ comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l’agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l’ignoranza dei presupposti dell’illecito e dunque non superabile con l’uso della normale diligenza (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2139 del 30/01/2020);
– nel caso che ci occupa, la CTR ha accertato in fatto come “la genesi delle inadempienze riscontrate erano da ascrivere al comportamento infedele del professionista incaricato dal contribuente” (pag. 2 quinto periodo della sentenza impugnata); questi infatti “non aveva presentato dette dichiarazioni fiscali” (pag. 1 quarto periodo della sentenza impugnata);
– il caso quindi è ben diverso dalla fattispecie nella quale il consulente incaricato trae in inganno il contribuente; ciò può avvenire ad esempio ove il professionista consegni al proprio cliente documentazione (che poi si rilevi ideologicamente o materialmente falsa) dalla quale si evinca, contro verità, la redazione della dichiarazione e il connesso versamento dei tributi;
– come è noto infatti, specificamente quanto alla dichiarazione, il D.P.R. n. 435 del 2001, art. 3, prevede al comma 10 che “la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta della banca, dell’ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5”;
– e quanto all’adempimento degli obblighi dichiarativi questa Corte ha precisamente statuito che (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11832 del 09/06/2016) il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinchè tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicchè la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista che sia finalizzato a mascherare il proprio inadempimento;
– poichè quindi nel presente caso il contribuente non ebbe mai a esercitare il dovuto e non inesigibile controllo sul professionista delegato, la sua responsabilità per le sanzioni, sotto il profilo della colpa, non può escludersi non risultando sufficiente per mandarlo esente l’azione del delegato poichè ove egli nè avesse sorvegliato l’operato (quantomeno richiedendo copia delle ricevute di trasmissione delle dichiarazioni, adempimento certo non inesigibile in capo al contribuente anche del tutto sprovvisto di preparazione in materia tributaria) l’evento omissivo poteva scoprirsi e il contribuente poteva porvi rimedio;
– e viceversa, ove a fronte delle richieste di consegnare copia delle ricevute, il consulente avesse fraudolentemente fornito documentazione falsa, allora necessariamente si doveva concludere per l’inapplicabilità delle sanzioni difettando in tal caso anche l’elemento soggettivo della colpa in capo al contribuente;
– conclusivamente deve statuirsi che la CTR nel non fare applicazione dei sopra esposti principi ha commesso errore di diritto;
– in accoglimento del ricorso, quindi, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021