Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17853 del 22/06/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta Maria Consolata – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3970-2014 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARVISIO 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CANONACO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

E contro

EQUITALIA NORD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 82/2013 della COMM. TRIB. REG. LIGURIA, depositata il 25/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

CONSIDERATO

che:

F.M. ha chiesto la cassazione della sentenza n. 82/01/2013, depositata il 25.06.2013 dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, con la quale era stata dichiarata l’inammissibilità, per intempestività, dell’appello proposto cumulativamente dalla contribuente avverso le sentenze nn. 317/13/10, 318/13/10, 319/13/10, 320/13/10, 321/13/10, 322/13/10 pronunciate dai giudice tributario provinciale, che aveva rigettato i ricorsi proposti contro gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2003/2007, nonchè contro due cartelle di pagamento, relative agli atti impositivi per le annualità 2003 e 2004.

Ha riferito che il contenzioso aveva tratto origine dalle risultanze di un unico processo verbale di constatazione redatto da militari della GdF, che avevano contestato varie irregolarità ed omissioni contabili nell’impresa della ricorrente e del di lei coniuge (esercente commercio di beni d’antiquariato), cosi rideterminando gli imponibili ai fini Iva, Irap e imposte dirette.

Erano stati introdotti più ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova, che, con sette sentenze, pronunciate il medesimo giorno dalla stessa sezione (4/11/2010), erano stati rigettati. La contribuente afferma che, stante l’unicità del rapporto controverso e delle motivazioni delle pronunce, aveva proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Liguria un appello cumulativo. Il giudice regionale, per quanto qui di interesse, con la decisione ora al vaglio della Corte aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello avverso sei delle sette pronunce. Nella sentenza la Commissione ha evidenziato che per sei decisioni si trattava di giudizi tutti instaurati dopo il 4/07/2009, a cui trovava dunque applicazione il termine lungo di sei mesi, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17. Poichè la notifica dell’appello era avvenuta il 14/11/2011, le decisioni dovevano ritenersi passate in giudicato e l’appello inammissibile perchè tardivo (per l’unica decisione riconducibile a precedente termine lungo annuale la Commissione aveva provveduto con altra sentenza, non oggetto del presente giudizio).

La ricorrente ha censurato la decisione con due motivi, chiedendo l’annullamento della sentenza. L’Agenzia si è costituita con controricorso, chiedendo il rigetto delle avverse ragioni. Equitalia non ha inteso depositare alcun atto difensivo.

Nell’adunanza camerale del 24 marzo 2021 la causa è stata trattata e decisa.

La contribuente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis l c.p.c..

RITENUTO

che:

con il primo motivo la F. si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 22 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3, artt. 51 e 29, dell’art. 327 c.p.c., comma 1, degli artt. 40,103,104,274 e 335 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5;

con il secondo per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, e art. 51 dell’art. 327 c.p.c., comma 1, dell’art. 153c.p.c., comma 2, e dell’art. 88 c.p.c., degli artt. 1175 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente perchè connessi. Con essi infatti si critica la decisione perchè, pur nella unicità dell’attività di verifica e della sovrapponibilità delle questioni poste all’attenzione del giudice tributario, ancorchè relative a distinte annualità, tuttavia, ai fini della tempestività dell’appello, ha erroneamente ritenuto di prendere in considerazione ciascuna delle sentenze impugnate e la data di introduzione dei singoli contenziosi -, e non invece solo il primo di essi, introdotto anteriormente al 4 luglio 2009, a cui trovava applicazione la previsione previgente dell’art. 327 c.p.c., del termine lungo annuale.

La ricorrente ha evidenziato la pretesa contraddittorietà di una decisione che per un verso riconosce unitarietà alle questioni controverse, così ammettendo il ricorso cumulativo, per altro verso fa salva l’individualità di ogni singola impugnazione.

I motivi non trovano accoglimento.

Il giudice regionale ha riconosciuto rituale la proposizione di un appello cumulativo di più sentenze emesse dalla Commissione provinciale, con ciò attenendosi all’orientamento giurisprudenziale secondo cui in materia tributaria è ammissibile – fermi restando gli eventuali obblighi tributari del ricorrente, in relazione al numero dei provvedimenti impugnati – il ricorso cumulativo avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima ratio, in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d’imposta, pur se riferiti a diverse annualità, ove i medesimi dipendano per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause, in ipotesi suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto d’imposta (Cass. Sez. U, 16/02/2009, n. 3692; 22/02/2017, n. 4595. Nel contenzioso non tributario cfr. 26/03/2015, n. 6063; 6/08/2019, n. 21005).

Ciò non ha impedito al giudice dell’appello di distinguere la connessione e comunanza delle questioni trattate in ciascuno dei giudizi introdotti partitamente, avverso ciascun atto impositivo, dagli effetti della decorrenza del termine d’impugnazione e della stessa ampiezza del termine ad impugnare, che si relaziona non già alla connessione delle ragioni giuridiche e fattuali, ma al principio di certezza del diritto e conseguentemente alla definitività degli effetti giuridici di una pronuncia. E’ appena il caso di rilevare come nei caso di specie non si faceva questione di rapporti litisconsortili e, pur se comuni le questioni proposte per ciascun anno d’imposta, la fattispecie esula del tutto da fenomeni processuali di inscindibilità delle cause, come per’ certi aspetti prospetta, erroneamente, la difesa della contribuente. Ciascuna annualità, nello sviluppo processuale delle singole controversie, poteva continuare a restare autonoma nella verifica dell’atteggiarsi del concreto rapporto giuridico d’imposta. Ne discende dunque che il riconoscimento della cumulabilità degli appelli in unico atto d’appello non poteva e non doveva esimere il giudice regionale dalla verifica che, nel decorso del tempo, per alcuni dei rapporti controversi si era maturata la decadenza dall’impugnazione. D’altronde una diversa soluzione porterebbe alla irricevibile conclusione secondo cui, fatto decorrere inutilmente il termine d’impugnazione per talune delle controversie, partitamente trattate in primo grado, la decadenza sarebbe eludibile mediante il promovimento di un appello cumulativo. Il possibile ricorso a quest’ultimo infatti non deroga alia disciplina dei termini d’impugnazione e alla maturazione del giudicato.

Le ragioni rappresentate escludono anche la sussistenza dei presupposti, pur invocati nel ricorso con il secondo motivo, di un diritto alia remissione in termini dell’appellante.

Il ricorso va dunque rigettato.

La liquidazione delle spese segue la soccombenza nella misura specificata in dispositivo in favore della controricorrente, mentre nulla deve liquidarsi nei confronti dell’agente della riscossione, non costituitosi.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.700,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472