Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17856 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MANCINI Laura – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22/2014 R.G. proposto da:

G.A.R. (C.F. *****), rappresentato e difeso dall’Avv. MARIO TONUCCI e dall’Avv. GIORGIO ALTIERI, dall’Avv. GIANLUCA BOCCALATTE ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Principessa Clotilde, 7;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 57/49/13, depositata in data 9 maggio 2013;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2021 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

RILEVATO

che:

Risulta dalla sentenza impugnata che il ricorrente G.A.R. ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta dell’anno 2006, con cui veniva accertata la percezione di compensi dalla società Marvecspharma Services SRL, Con recupero di IRPEF, IRAP e IVA, quale effetto dell’emissione da parte del contribuente di due fatture per Euro 60.000,00 ed Euro 62.500,00. Il contribuente ha addotto la natura di compensi di lavoro dipendente e non di lavoro autonomo dei corrispettivi ricevuti, contestando, inoltre, l’imponibilità ai fini IRAP e IVA.

La CTP di Milano ha rigettato il ricorso e la CTR della Lombardia, con sentenza in data 9 maggio 2013, ha rigettato l’appello del contribuente. Ha, in particolare, ritenuto il giudice di appello che, con riferimento a entrambi gli importi, trattasi di somme percepite dal contribuente a titolo di lavoro autonomo, da questi prestato a favore della società Marvecspharma Services SRL, rilevando – quanto all’importo di Euro 60.000,00, che si tratta di importo non dichiarato dal contribuente, il quale aveva emesso una fattura con partita IVA di una società estinta prima dell’emissione della fattura medesima.

Propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Ufficio.

CONSIDERATO

che:

1.1 – Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del giudicato esterno e dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., per avere la commissione di appello non rispettato il giudicato formatosi per effetto della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, del 19 novembre 2012, depositata nel procedimento di appello in data 15 marzo 2013 e all’epoca già passata in cosa giudicata, che ha accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il contribuente e il datore di lavoro dall’aprile 2002 al gennaio 2011. Evidenzia il ricorrente come l’eccezione di giudicato sarebbe stata sollevata nel giudizio di merito, per cui sarebbe proponibile il ricorso per cassazione e non la revocazione della sentenza. Deduce, inoltre, il ricorrente che il giudicato formatosi per effetto della menzionata sentenza fa stato anche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate a titolo di efficacia riflessa.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza, per non avere la CTR esaminato la questione pregiudiziale nella qualificazione del rapporto di lavoro, nei termini di quanto risultante dalla menzionata sentenza del giudice del lavoro del 19 novembre 2012, quale passaggio obbligato ai fini della decisione della causa in oggetto.

2 – Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità della produzione in grado di appello della sentenza del giudice del lavoro di Milano da parte del contribuente, trattandosi di documento formatosi in data 19 novembre 2012, in epoca successiva (come risulta dalla sentenza impugnata) alla deliberazione da parte della CTP (10 gennaio 2012).

2.1 – In ogni caso il giudicato esterno – il cui accertamento ha carattere pubblicistico – è, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio (Cass., Sez. U., 2 febbraio 2017, n. 2735; Cass., Sez. V, 19 ottobre 2016, n. 21170; Cass., Sez. V, 14 gennaio 2011, n. 779), indipendentemente dalla astratta tardività della produzione dalla quale ne si rilevi la formazione.

3.1 – Il primo motivo è infondato, apparendo assorbente osservare che nel caso di specie la sentenza è stata pronunciata in un giudizio rispetto al quale l’amministrazione finanziaria, odierna controricorrente, è terza, non essendo estensibile la formazione del giudicato formatosi tra le parti di un giudizio nei confronti di terzi rimasti estranei al giudizio (Cass., Sez. II, 25 ottobre 2013, n. 24165). Tale questione appare del tutto assorbente, anche rispetto alla questione – posta da parte controricorrente – circa la mancanza, quanto alla sentenza invocata (trascritta dal ricorrente nel ricorso), dell’attestazione della cancelleria di passaggio in giudicato della suddetta sentenza, unico elemento idoneo a ritenere operante il giudicato esterno sotto il profilo della formazione del giudicato formale (Cass., Sez. III, 23 agosto 2019, n. 20974; Cass., Sez. III, 9 marzo 2017, n. 6024; Cass., Sez. Lav., 8 maggio 2009, n. 10623).

3.2 – Nè può discorrersi, nella specie, di efficacia riflessa del giudicato (sostanziale), attinente ai rapporti tra una causa giuridicamente e non solo logicamente pregiudiziale e una causa pregiudicata, il cui accertamento dipende dall’esistenza del fatto accertato come pregiudiziale, come nel caso di accertamento relativo alle sanzioni conseguente a un accertamento relativo al tributo (Cass., Sez. VI, 13 gennaio 2021, n. 331), ovvero come nel caso in cui, accertata l’inesistenza di utile extracontabile di una società di persone, viene meno l’accertamento del maggior reddito da partecipazione nei confronti del socio che vi partecipi (Cass., Sez. VI, 24 novembre 2015, n. 23899).

4.1 – Il secondo motivo è inammissibile, non avendo il ricorrente dimostrato – come osserva il controricorrente – che la questione della qualificazione del rapporto di lavoro e della pendenza di una controversia con il datore di lavoro fosse stata espressamente trattata negli esatti termini in primo grado, laddove il ricorrente – che ha trascritto il contenuto del ricorso introduttivo – si è limitato ad allegare genericamente una “vertenza di fatto” tra contribuente e datore di lavoro, successivamente dichiarato fallito. Deve, pertanto, trovare applicazione il principio – operante secondo una costante giurisprudenza di questa Corte – secondo cui l’inosservanza del divieto di introdurre una domanda nuova in appello, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 (nella specie, la qualificazione del rapporto di lavoro), e, correlativamente, dell’obbligo del giudice di secondo grado di non esaminare nel merito tale domanda, è rilevabile d’ufficio, poichè costituisce una preclusione all’esercizio della giurisdizione, vèrificabile nel giudizio di cassazione senza che rilevi, in contrario, che controparte abbia accettato il contraddittorio sulla domanda anzidetta (Cass., Sez. V, 23 luglio 2020, n. 15730; Cass., Sez. VI, 9 luglio 2019, n. 18388; Cass., Sez. V, 12 maggio 2017, n. 11843; Cass., Sez. VI, 14 luglio 2016, n. 14402; Cass., Sez. I, 21 dicembre 2005, n. 28302).

3.2 – In ogni caso, stante l’inopponibilità dell’efficacia riflessa della sentenza del giudice ordinario nel caso di specie, il suddetto accertamento operato dal giudice ordinario degrada a – al pari delle sentenze penali invocate nel giudizio tributario – a mera fonte di prova per il giudice tributario, da questi liberamente valutabile (Cass., Sez. V, 27 giugno 2019, n. 17258). Ne consegue che l’omessa valutazione nel giudizio tributario dei fatti contenuti in una sentenza di altro giudice costituisce vizio denunciabile nelle forme dell’omesso esame di fatto decisivo a termini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove – peraltro – vengano in rilievo i fatti indicati del ricorrente e non la mera circostanza dell’esistenza di una sentenza del giudice ordinario non esaminata dal giudice tributario, la quale costituisce elemento istruttorio la cui valutazione rientra nei poteri di scelta e valutazione del materiale istruttorio proprio del giudice del merito.

Il ricorso va pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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