Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17857 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MANCINI Laura – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 140/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

B.P. (CF *****) rappresentato e difeso dall’Avv. ALESSANDRO SERRA, e domiciliato presso lo studio dell’Avv. PATRIZIA LABIO in Roma, Via G.G. Belli, 27;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, n. 127/1/12, depositata in data 29 ottobre 2012;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2021 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

RILEVATO

che:

Il contribuente B.P., esercente attività paramediche indipendenti, ha impugnato un avviso di accertamento a termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), oggetto di autotutela parziale e relativo al periodo di imposta dell’anno 2005, emesso a seguito di indagini finanziarie D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 32, comma 1, n. 7, con cui venivano accertati maggiori ricavi quale effetto di prelevamenti e versamenti non giustificati, con recupero di IRPEF e IRAP, oltre sanzioni nella misura massima.

La CTP di Ancona accoglieva parzialmente il ricorso quanto alle sanzioni e la CTR delle Marche, con sentenza in data 29 ottobre 2012, ha accolto l’appello del contribuente e rigettato l’appello incidentale dell’Ufficio. Ha ritenuto la CTR che il contribuente ha assolto all’onere della prova contraria per il fatto di avere prodotto idonea documentazione relativa ai percettori degli importi prelevati, nonchè ritenendo che le movimentazioni bancarie non siano sufficienti, in quanto tali, a fondare la pretesa impositiva, dovendo essere corroborate da ulteriori elementi di prova.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il contribuente intimato.

CONSIDERATO

che:

1.1 – Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per aver ritenuto la CTR assolto l’onere della prova gravante sul contribuente. Deduce il ricorrente che il giudizio di idoneità della documentazione, sulla base del quale è stato ritenuto assolto l’onere probatorio del contribuente, sia del tutto generico e privo di riferimenti alle fonti dalle quali il giudice di appello avrebbe tratto il proprio convincimento, dovendo il giudicante dare contezza analiticamente di ciascuna delle operazioni risultanti dalle movimentazioni bancarie. Rileva, inoltre, il ricorrente, che il giudizio della CTR si sarebbe incentrato unicamente sulle operazioni di prelevamento e non su quelle di versamento, relativamente alle quali la motivazione risulterebbe del tutto omessa.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto – con una seconda ratio decidendi – che i movimenti bancari risultanti dal conto corrente non rappresenterebbero una idonea presunzione di imputazione, a ricavi e compensi non dichiarati e, dunque l’accertamento dovrebbe essere corredato di ulteriori elementi di prova. Deduce parte ricorrente che la norma del D.P.R. ult. cit., art. 32, costituisce una presunzione valida, riconducibile al novero delle presunzioni relative, idonee a giustificare l’imputazione a ricavi delle somme risultante dai conti correnti oggetto di esame da parte dell’amministrazione finanziaria.

1.3 – Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso per il giudizio in relazione alla totale mancanza in motivazione in ordine ai versamenti effettuati sui conti correnti bancari dal contribuente e ritenuti, dall’Ufficio, non giustificati, osservando che la motivazione ha riguardato unicamente i prelevamenti, in relazione ai quali si evidenzia come sarebbe stato allegato all’avviso di accertamento, riprodotto per specificità, il prospetto di tutte le movimentazioni.

2 – I primi due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

2.1 – Si osserva che il sindacato di legittimità sulla motivazione, per quanto circoscritto alla verifica della violazione del minimo costituzionale di cui all’art. 111 Cost., comma 6, consistente nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, investe la mancanza della motivazione quale requisito essenziale della decisione (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), tale da comportare la inidoneità della stessa ad esplicitarne le ragioni logico-giuridiche (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598), dovendo il giudice del merito evidenziare gli sia elementi sui quali ha fondato il convincimento, sia le argomentazioni decisive.

2.2 – Va, inoltre, osservato che, in tema di accertamenti bancari, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, prevedono una presunzione legale in favore dell’erario, la quale non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. (Cass., Sez. V, 30 giugno 2020, n. 13112). Nel qual caso l’onere della prova si sposta sul contribuente, il quale è onerato della prova contraria, idonea a superare la suddetta presunzione legale, fornendo la prova analitica della non riferibilità di ogni singolo versamento bancario a operazioni imponibili; a questo onere si accompagna, di converso, l’obbligo del giudice del merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna singola operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze (Cass., Sez. V, n. 13112/2020, cit.; Cass., Sez. VI, 3 maggio 2018, n. 10490; Cass., Sez. V; 20 settembre 2017, n. 21800).

2.3 – Ulteriormente va evidenziato come, a seguito della declaratoria di illegittimità della presunzione di costo produttivo di compensi in relazione ai prelevamenti – per effetto di Corte costituzionale, 6 ottobre 2014, n. 228, secondo cui tale presunzione si riferisce ai soli imprenditori e non anche ai lavoratori autonomi o professionisti intellettuali, applicabile ai rapporti non esauriti (Cass., Sez. V, 11 novembre 2015, n. 23041) – deve tenersi conto, ai fini dell’accertamento, dei soli versamenti non contabilizzati e, quanto ai prelevamenti, dell’accertamento che il contribuente svolga attività di impresa (Cass., Sez. V, 2 febbraio 2021, n. 2240; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2019, n. 34209).

2.4 – Nella specie il giudice di appello si è limitato ad affermare che “il contribuente ha prodotto idonea documentazione, adempiendo all’onere probatorio gravante su di lui, indicando analiticamente i percettori degli importi prelevati. La presunzione prelievi uguale compensi è vinta dal contribuente mediante l’indicazione delle generalità del beneficiario della somma prelevata”. E’, pertanto, del tutto mancato l’accertamento quanto ai versamenti e, quanto ai prelevamenti, fa difetto – ove il contribuente svolga attività di impresa – l’esame analitico delle pezze giustificative prodotte. Nè la sentenza impugnata si è attenuta alla giurisprudenza di questa Corte, laddove ha ritenuto che gli accertamenti bancari da parte dell’Ufficio non sarebbero di per sè sufficienti a comprovare l’accertamento di maggiori redditi.

3 – La motivazione della sentenza impugnata è, pertanto, priva di indicazione del percorso logico, dei mezzi di prova oggetto di esame e delle ragioni che hanno portato al rigetto dell’appello dell’Ufficio e va, pertanto, cassata, con assorbimento dell’esame del terzo motivo; la causa va, pertanto, rinviata alla CTR a quo, la quale, dovrà ripercorrere analiticamente la documentazione prodotta da parte contribuente e, con riferimento ai prelevamenti, valorizzarli sul presupposto dello svolgimento dell’attività di impresa da parte del contribuente; al giudice del rinvio si demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, dichiara assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR delle Marche, in diversa composizione, anche per la regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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