LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2494-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.IN.AL. – DISTRIBUZIONE INGROSSO ALIMENTARI S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato MASSIMO DE BONIS, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 66/67/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 16/1/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16/6/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.
RILEVATO
che:
l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 66/67/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, che aveva accolto il ricorso della D.IN. AL. S.r.L. avverso avvisi di accertamento IVA, oltre sanzioni, interessi ed accessori, annualità 2007-2008;
la società contribuente resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. a seguito del ricorso l’Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Brescia dell’Agenzia delle entrate aveva comunicato che la contribuente aveva presentato domanda D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6 e 7, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, che la domanda e il relativo versamento era stato effettuato nei termini prescritti dal citato art. 6;
2. alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere segue la compensazione delle spese di lite come previsto dall’art. 6 cit., comma 13 (cfr. Cass. 11 novembre 2019, nn. 29015, 29016, 29017, 2901929020; 6 novembre 2019, n. 28560; 5 novembre 2019, n. 28438).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021