Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17862 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19063-2018 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che la rappresenta e difende assieme agli Avvocati ANDREA BODRITO e GIANNI MARONGIU giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 27 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 9/1/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16/6/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

RILEVATO

che:

C.E. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 142/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Genova, che aveva respinto il ricorso avverso la rettifica del classamento di immobile di sua proprietà, con accertato maggiore valore catastale e attribuzione di una diversa categoria catastale (A/1) e un diverso numero di vani (11), rispetto alla categoria catastale A/2 e vani 10 indicati nella denuncia di variazione DOCFA presentata dalla contribuente;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1.1. la ricorrente ha, da ultimo, depositato, memoria difensiva rappresentando di avere conciliato la vertenza, allegando documentazione attestante l’intervenuta accettazione della controricorrente;

1.2. nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, poichè, non avendo la stessa carattere accettizio, non richiede l’accettazione della controparte per produrre effetti processuali (cfr. ex plurimis Cass. n. 7536 del 2019, Cass. n. 3971 del 2015, Cass. n. 21894 del 2009), determinando il passagio in giudicato della sentenza impugnata e comportando il conseguente venire meno dell’interesse ad impugnare, sicchè l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese;

1.3. l’art. 391 c.p.c. stabilisce, infatti, che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese (cfr. Cass. n. 7535 cit.);

1.4. ne consegue che sussistono i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite, in ragione dell’accettazione espressa della controparte;

2. la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 19560 del 2015).

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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