LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26022-2018 proposto da:
IMMOBILIARE VESUVIO S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato NICOLA CORBO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 921/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 2/2/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16/6/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.
RILEVATO
che:
Immobiliare Vesuvio S.r.L. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 19464/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che aveva respinto il ricorso avverso avviso di accertamento catastale, annualità 2015, con il quale era stata comunicata nuova determinazione di classamento e rendita catastale relativamente a quattro unità immobiliari, site in Napoli, per le quali la contribuente aveva presentato dichiarazione DOCFA proponendo una revisione al ribasso della rendita catastale;
l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 111 Cost. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, violazione di norme di diritto (L. n. 212 del 2000, art. 7,L n. 241 del 1990, art. 3) e lamenta l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per non avere i giudici di primo grado esaminato l’eccezione circa la nullità dell’avviso di accertamento catastale per omesso espletamento del contraddittorio endoprocedimentale;
1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia “nullità ed illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione del principio di rilevanza comunitaria del “contraddittorio preventivo” previsto dalla L. n. 212 del 2000 e dalla L. n. 241 del 1990";
1.3. con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, e lamenta che la CTR, “con una motivazione del tutto scarna e dal senso logico incomprensibile ha ritenuto semplicemente “corretto e legittimo” l’operato dell’Ufficio, senza tuttavia soffermarsi sulla carenza di motivazione dell’atto impugnato”;
2.1. le censure vanno disattese in conformità con quanto recentemente affermato da questa Corte, in fattispecie identica alla presente, tra le medesime parti (cfr. Cass. n. 3938/2021);
2.2. preliminarmente va ribadito che anche nel processo tributario, al pari del rito ordinario, il vizio di omessa pronunzia, come quello di pronuncia ultra petitum, non rientra fra quelli tassativamente indicati dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59, come suscettibili di far insorgere i presupposti per la regressione del processo dallo stadio di appello a quello precedente, ma comporta la necessità, per il giudice d’appello che dichiari il vizio, di porvi rimedio, trattenendo la causa e decidendola nel merito, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale (cfr. Cass. nn. 18824 /2006, 13426/2004);
2.3. nel caso in esame, dunque, la CTR deve ritenersi aver in ogni caso posto rimedio al denunciato vizio laddove ha correttamente respinto, nel merito, l’eccezione circa la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale per insussistenza di un “generale obbligo del previo contraddittorio procedimentale”, eccezione fatta per i tributi armonizzati;
2.4. occorre infatti ribadire che “in tema di estimo catastale, la revisione delle rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie non richiede la “previa visita sopralluogo” dell’ufficio, nè il sopralluogo è necessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente” (come, appunto, nel caso di specie), sia per la natura fortemente partecipativa del procedimento (cfr., ex multis, Cass. n. 6067 del 2017), sia perchè “le esigenze sottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d’ufficio giustificato da specifiche variazioni dell’immobile” (tra le altre, cfr. Cass. nn. 374/2017, 2998/2015, 19949/2012, 22313/2010);
2.5. peraltro, sui limiti del contraddittorio endoprocedimentale nell’ambito dell’accertamento tributario, le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823, hanno affermato il principio secondo cui per gli accertamenti assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, se non nelle ipotesi (diverse da quella qui ricorrente) in cui sia espressamente sancito, nè parte ricorrente ha prospettato in ricorso elementi idonei a mutare gli orientamenti giurisprudenziali dinanzi espressi;
2.4. con riguardo al terzo motivo, la ricorrente deduce che la CTR, “con una motivazione del tutto scarna… ha ritenuto semplicemente “corretta la valutazione catastale effettuata dall’ufficio accertatore…”” e “sufficientemente motivato l’avviso di accertamento impugnato”;
2.5. deve preliminarmente osservarsi che la ricorrente, pur se sostiene nel ricorso che la motivazione della sentenza impugnata sia “scarna”, non ha formulato un’espressa censura di nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, che sarebbe in ogni caso manifestamente infondato;
2.6. occorre quindi rilevare che la sentenza impugnata contiene un’adeguata quanto ben comprensibile motivazione, avendo i giudici di appello: – rilevato che l’avviso di accertamento faceva esplicito riferimento “ai parametri di valutazione utilizzati all’esito dell’avvenuto sopralluogo ed in particolare contiene in allegato per ciascun immobile una scheda di relazione ove è stata redatta una compiuta descrizione dell’immobile, una compiuta descrizione degli immobili presi a confronto, la stima del fabbricato in base al costo di costruzione, il valore del suolo ed il valore finale con il criterio di determinazione dello stesso”; – osservato che “sulla scorta di questi parametri, l’ufficio territoriale ha determinato il classamento, e la rendita catastale”; – evidenziato che “dalle visure storiche prodotte dall’Agenzia territoriale risulta che comunque la nuova rendita attribuita seppure superiore per importo a quella proposta con la DOCFA del 2014 dal contribuente, è comunque inferiore a quella esistente in precedenza… ad ulteriore conferma che l’A.F. si è fatta carico delle variazioni di valore intervenute nel corso degli anni”;
2.7. la censura risulta quindi infondata in quanto, diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente, secondo cui la CTR avrebbe “erroneamente ritenuto sufficientemente motivato l’avviso di accertamento impugnato”, la CTR ha espressamente concluso affermando (pag. 6 della sentenza impugnata) che non si riscontravano “i denunciati difetti di motivazione dell’atto” in quanto l’Ufficio non si era “affatto limitato a riportare i nuovi dati catastali”, nè l’appellante aveva “fornito alcuna prova delle motivazioni poste alla base della variazione catastale dallo stesso proposta nel 2014, nè tantomeno…(aveva)… addotto alcuna argomentazione o prova idonea a confutare la valutazione effettuata dall’ufficio accertatore”;
2.8. la CTR si è pertanto adeguata al consolidato orientamento di questa Corte in materia di motivazione dell’avviso di accertamento catastale emesso a seguito di procedura DOCFA, al quale il Collegio intende dare continuità, secondo cui l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento può intendersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita “solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione deve specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso” (cfr. Cass. n. 3394 del 2014, n. 12497 del 2016, n. 23237 e n. 6065 del 2017, n. 31809 e n. 12777 del 2018, nonchè n. 30166 del 2019);
3. sulla scorta di quanto precede il ricorso va integralmente respinto;
4. le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in misura pari ad Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021