LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24742-2017 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato TULLIO ELEFANTE, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2624/31/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 20/3/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16/6/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.
RILEVATO
che:
C.G. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 19731/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli in rigetto del ricorso avverso avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva variato da A/2 classe 6 a A/1 classe 2 il classamento dell’immobile di sua proprietà sito a Napoli;
l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. preliminarmente, quanto al rilievo dell’Agenzia delle entrate circa l’erronea indicazione del numero della sentenza impugnata nel ricorso notificato, si osserva che tale erronea indicazione non ha determinato alcuna menomazione del diritto di difesa, non avendo comunque impedito, attraverso l’esame del contenuto dell’atto medesimo, di individuare con certezza il provvedimento oggetto di impugnazione;
2.1. a seguire, con unico motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (L. n. 212 del 2000, art. 7,L n. 241 del 1990, art. 3,D.L. n. 16 del 1993, art. 2 conv., D.M. n. 701 del 1994) e lamenta che la CTR avrebbe erroneamente respinto l’eccezione preliminare circa il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento relativo a richiesta di variazione del classamento a seguito di presentazione di denuncia DOCFA per “diversa distribuzione degli spazi interni”;
2.2. la censura va disattesa;
2.3. questa Corte, con ordinanza Cass. 6 febbraio 2014 n. 2709, ha ritenuto che l’atto con cui l’amministrazione disattende le indicazioni del contribuente circa il classamento di un fabbricato deve contenere un’adeguata – anche solo sommaria – motivazione che delimiti l’oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria, e ciò è reso tanto più necessario in considerazione delle incertezze proprie del sistema catastale italiano che si riflettono sull’atto (classamento) con cui l’amministrazione colloca ogni singola unità immobiliare in una determinata categoria, in una determinata classe di merito e le attribuisce una “rendita”;
2.4. analogamente, Cass. n. 3394/2014 ha espresso il principio per il quale in caso di mancato recepimento delle indicazioni del contribuente circa il classamento di un fabbricato l’atto deve contenere una adeguata – ancorchè sommaria- motivazione che delimiti l’oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria, e sul punto, si è poi aggiunto che in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 1993, n. 75, e dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (cfr. Cass. n. 23237/2014);
2.5. si tratta di un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ove si è anche ribadito che in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito in L. n. 75 del 1993, e dal D.M. n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (cfr. Cass. n. 12497/2016; n. 12389/2018; n. 31809/2018; n. 30166/2019 ed altre);
2.6. a tali principi la CTR si è pienamente uniformata, avendo respinto il ricorso introduttivo affermando che la diversa classificazione e determinazione di rendita operata dall’Ufficio in esito alla domanda DOCFA del contribuente non si era basata su fatti diversi da quelli esposti nel procedimento DOCFA, solo in tale limitate ipotesi potendo ritenersi l’atto affetto di un deficit motivatorio;
2.7. nel caso di specie, l’avviso di accertamento (il cui contenuto è stato riportato per stralcio in ricorso, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c.) ha respinto la richiesta di modifica della categoria dell’immobile, da A/1 ad A/2, sulla base dei dati forniti dal contribuente, senza che sia stato in alcun modo dedotto dal contribuente che l’atto impositivo si sia basato su elementi di fatto differenti da quelli indicati nel modello DOCFA, ed è stato ritenuto dai giudici di appello adeguatamente motivato, considerato che il classamento era stato operato dall’Ufficio sul rilievo che l’unità immobiliare era ubicata in “zona di prestigio” e possedeva caratteristiche atte a qualificarla come abitazione di tipo signorile, rientrando, dunque, nella categoria A/1, che a suffragare la correttezza di siffatta classificazione nel DOCFA compilato dal precedente proprietario l’immobile era stato classificato nella categoria A/1, e che per l’attribuzione della categoria e della classe, l’amministrazione si era limitata a ripristinare il classamento originario sulla base dei dati forniti in precedenza dalla stessa parte contribuente, che non risultano aver subito medio tempore variazioni o alterazioni (con riguardo alle caratteristiche costruttive, tecnologiche e ornamentali) al momento dell’instaurazione dell’ultima procedura DOCFA;
3. sulla scorta di quanto precede il ricorso va respinto;
4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in misura pari ad Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021