Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17867 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. PUTARUTO DONATI VISCIDO di N. Maria Giulia – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22023 del ruolo generale dell’anno 2013 proposto da:

T.B.M., quale erede di S.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Castiello per procura speciale a margine del ricorso, presso il cui studio in Roma, via Giuseppe Cerbera, n. 64, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Ministero dell’economia e delle finanze;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 62/5/2013, depositata in data 12 febbraio 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2020 dal Consigliere Giancarlo Triscari.

RILEVATO

che:

dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a S.M., quale de cuius dell’attuale ricorrente, un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2006, aveva contestato il mancato assoggettamento ad Iva delle attività di locazione di case e appartamenti per vacanze, svolte in modo abituale e non saltuario; avverso il suddetto atto impositivo la contribuentè aveva proposto ricorso che era stato parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno, in quanto aveva ritenuto legittima la pretesa solo relativamente ai costi non documentati, mentre, per quanto riguardava la mancata imposizione dell’Iva, aveva ritenuto che l’attività non poteva essere considerata svolta nell’esercizio di impresa; l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che: la rilevanza ai fini Iva degli importi riscossi dalla contribuente, anche mediante un’agenzia di intermediazione, per la locazione delle unità immobiliari, trovava fondamento sul dato di fatto, non contestato, della richiesta di attribuzione di un numero di partita Iva per l’esercizio dell’attività di affittacamere, B&B e residence con esercizio continuativo e non occasionale, sicchè era stata la stessa contribuente che aveva inquadrato la sua attività nell’ambito della prestazione di servizio di alloggio, rilevante ai fini Iva; la imponibilità ai fini Iva conseguiva sia per gli importi incassati direttamente che da quelli incassati per il tramite di una società di intermediazione;

T.B.M., quale erede di S.M., ha, quindi, proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso;

il Ministero dell’economia e delle finanze è rimasto intimato.

CONSIDERATO

che:

preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, poichè privo di legittimazione passiva in quanto il procedimento è stato introdotto successivamente all’1 gennaio 2001, giorno in cui è divenuta operativa l’istituzione dell’Agenzia delle entrate, alla quale, per i procedimenti introdotti dopo detta data, spetta in via esclusiva la legittimazione ad causam ed ad processum (Cass. Sez. Un., 14 febbraio 2006, n. 3118);

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, per avere erroneamente ritenuto che la richiesta di apertura della partita Iva fosse di per sè idonea a configurare il presupposto dello svolgimento dell’attività di impresa, essendo solo un adempimento di carattere formale, sicchè la mancanza dei presupposti per lo svolgimento dell’attività di impresa non sarebbe “sanata” dall’apertura di una partita Iva, potendo, questa, essere prodromica ad un successivo avviamento dell’attività professionale;

il motivo è infondato;

questa Corte (Cass. civ., 20 luglio 2012, n. 12633) ha più volte precisato che dall’attribuzione della partita Iva ad un soggetto che ne abbia fatto richiesta deriva, per ragioni di ordine logico-giuridico, la presunzione relativa della esistenza di stabile organizzazione, sicchè è onere del contribuente fornire elementi di prova contraria che consentano di accertare che lo stesso non ha comunque svolto l’attività di impresa;

si è, in particolare, evidenziato che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35, comma 1, prevede che “I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia”, sicchè, in linea generale, è corretto presumere che la richiesta di una partita Iva sia correlata ad un effettivo svolgimento dell’attività di impresa, salvo che la parte non dia prova contraria, cioè che la richiesta sia stata presentata pur non sussistendo il presupposto dell’effettivo svolgimento dell’attività di impresa;

parte ricorrente, rispetto alla valenza presuntiva della richiesta di apertura della partita Iva per lo svolgimento dell’attività di affittacamere, B&B e residence con esercizio continuativo e non occasionale, non ha fornito alcuna prova contraria, limitandosi ad affermare, senza alcuna specificazione, che “è stato ampiamente documentato come la sig.ra S. non abbia poi concretamente intrapreso l’attività professionale di affittacamere, continuando a servirsi della Omnia Ville in Italia s.r.l.”;

il giudice del gravame ha, quindi, correttamente dato rilevanza alla circostanza che parte ricorrente aveva richiesto l’apertura della partita Iva per lo svolgimento dell’attività in esame, sicchè la pronuncia non può dirsi viziata da violazione di legge;

con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione dell’art. 163 TUIR e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, in quanto, poichè la ricorrente aveva continuato a servirsi dell’agenzia Omnia Ville Italia s.r.l. per la gestione della propria attività e poichè quest’ultima aveva versato l’Iva, l’assoggettabilità alla suddetta imposta da parte della ricorrente comporterebbe una illegittima duplicazione, posto che si finirebbe per imporre la stessa imposta due volte in relazione al medesimo presupposto;

il motivo è inammissibile e, comunque, infondato;

invero, va osservato che la questione del divieto di doppia imposizione, dunque la prospettata violazione di legge, viene argomentata dalla contribuente in violazione del principio di specificità del motivo, avendo la stessa meramente affermato, senza alcuna specifica allegazione, che, nonostante la richiesta della partita Iva, la stessa aveva continuato a servirsi dell’attività di una agenzia di gestione che aveva, per suo conto” versato l’Iva;

in ogni caso, non correttamente è prospettata la violazione di legge, sotto il profilo del divieto di doppia imposizione, per avere la ricorrente conferito mandato ad una società di intermediazione e in considerazione del fatto che, in tal modo, l’Iva sarebbe stata versata dalla suddetta società di intermediazione;

il profilo è meramente cennato dalla ricorrente, senza alcuna specificazione, come rilevato, dell’effettivo rapporto negoziale instaurato tra la stessa e la società di intermediazione; tuttavia, sembra evocarsi la disciplina del rapporto di mandato senza rappresentanza laddove si fa riferimento, senza ulteriore alcuna specificazione, al fatto che la ricorrente “ha continuato a servirsi dell’agenzia Omnia Ville Italia srl per la gestione della sua attività”; questa Corte (Cass. civ., 17 dicembre 2020, n. 28940) ha precisato che alla disciplina del mandato senza rappresentanza è riservato uno specifico trattamento ai fini dell’Iva in base all’art. 6, paragrafo 4, sesta Dir. (corrispondente al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 3), in virtù del quale qualora un soggetto passivo che agisce in nome proprio ma per conto altrui partecipi ad una prestazione di servizi, si riterrà che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo proprio;

la disposizione crea quindi la finzione giuridica di due prestazioni di servizi identiche fornite consecutivamente, per effetto della quale l’operatore che partecipa alla prestazione di servizi, cioè il mandatario, si ritiene che abbia ricevuto, in un primo tempo, i servizi in questione dall’operatore per conto del quale agisce, cioè il mandante, prima di fornire, in un secondo tempo, personalmente tali servizi al cliente (in termini, Cass. civ., 18 dicembre 2013, n. 28285; 23 ottobre 2013, n. 23899; 23 novembre 2018, n. 30360, laddove la successiva Cass. 29 settembre 2020, n. 20591 si riferisce all’ipotesi speculare di mandato volto a ricevere da società fornitrici prestazioni da erogare a terzi beneficiari);

pertanto, per quel che concerne il rapporto giuridico tra mandante e mandatario, “…il loro ruolo rispettivo di prestatore di servizi e di pagatore è artificialmente invertito ai fini dell’IVA” (Corte giust. 14 luglio 2011, C-464/10, Tiercè Franco-Belge S.A., punto 35);

sicchè se la prestazione di servizi a cui un operatore partecipa è soggetta all’Iva, lo è anche il rapporto giuridico tra tale operatore e quello per il quale agisce (v., in tal senso, Corte giust. in causa C274/15, cit., punto 87);

sicchè, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, nella fattispecie non sarebbe comunque configurabile una doppia imposizione, ai fini Iva, relativa aula medesima prestazione, in quanto, nonostante la medesima natura “oggettiva” delle due prestazioni (quella eseguita dalla mandataria nei confronti del terzo e quella relativa al rapporto tra mandante e mandatario senza rappresentanza) resta comunque distinta la posizione “soggettiva”, ai fini fiscali del mandante del mandatario, sicchè i suddetti soggetti mantengono autonome soggettività tributarie;

ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente;

si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessive Euro 1.400,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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