LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 26142/2014 R.G. proposto da:
IMMOBILIARE DEL MELA SRL (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. GIUSEPPE VACCARO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. ANTONINO DIERNA in Roma, Via S. Tommaso D’Aquino, 116;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA NORD SPA (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. LUCIANA CLERICI e dall’Avv. LAURA CELLA BANDIROLA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. MONICA DE PASCA in Roma, Via Rodolfo Lanciani, 7;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 1373/42/2014 depositata in data 14 marzo 2014 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 aprile 2021 dal Consigliere Filippo D’Aquino;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La società contribuente IMMOBILIARE DEL MELA SRL ha impugnato una cartella di pagamento emessa per omesso versamento di IRAP per l’esercizio 2007, oltre accessori. La contribuente ha dedotto l’inesistenza della notificazione, la mancata sottoscrizione del ruolo, l’esistenza di ulteriori vizi formali della cartella e l’insussistenza della pretesa impositiva.
La CTP di Milano ha rigettato il ricorso e la CTR della Lombardia, con sentenza in data 14 marzo 2014, ha rigettato l’appello della contribuente. Ha ritenuto la CTR che l’agente della riscossione è privo di legittimazione passiva in relazione ai vizi relativi alla fase precedente l’emissione della cartella; ha, poi, ritenuto che la cartella è correttamente motivata, in quanto rispondente a un modello oggetto di approvazione ministeriale. Ha, poi, rigettato la CTR anche l’eccezione di inesistenza della notifica della stessa e ha ritenuto inammissibile in quanto nuova l’eccezione di “inidoneità della copia conforme”.
Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’agente della riscossione.
Fissato all’udienza pubblica del 29 aprile 2021, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, come inserito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 – Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10, e del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39, per avere la CTR ritenuto sprovvisto di legittimazione passiva l’agente della riscossione in relazione alle doglianze relative all’omessa sottoscrizione del ruolo, all’omessa instaurazione del contraddittorio e all’inesistenza della pretesa erariale. Deduce parte ricorrente che, ove (come nella specie) le doglianze riguardino sia vizi attinenti all’operato dell’ente impositore, sia vizi relativi all’operato dell’agente della riscossione, il contribuente può indirizzare la propria azione nei confronti di entrambi i soggetti, senza che ciò incida sull’ammissibilità della domanda.
1.2 – Il primo motivo è inammissibile. Se è corretto affermare che – come anche indicato dalla giurisprudenza citata dal Pubblico Ministero – il contribuente che impugni una cartella sia per vizi propri della cartella, sia per vizi che attengono alla invalidità degli atti presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’ente impositore quanto del concessionario (sicchè il concessionario che accetti la lite non possa essere dichiarato privo di legittimazione passiva), si evidenzia come l’affermazione della CTR ha riguardato il rigetto del motivo di appello con cui la contribuente chiedeva applicarsi il principio di non contestazione nei confronti dell’agente della riscossione per vizi attinenti alla fase prodromica rispetto all’emissione della cartella. La CTR ha inteso, con l’affermare il difetto di legittimazione passiva dell’agente della riscossione, che non può predicarsi il principio di non contestazione per quei motivi di doglianza che non attengano a vizi propri della cartella, per cui i fatti non potevano ritenersi pacifici.
1.3 – Il contribuente si duole, peraltro, dell’omessa pronuncia da parte della CTR su tali doglianze. Tuttavia, dei summenzionati vizi dei quali va, in ogni caso, esclusa la fondatezza quanto alla censura della necessaria sottoscrizione del ruolo, la cui mancanza non subisce sanzione alcuna (Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27561) – la società ricorrente non ha dato alcuna contezza della loro rilevanza nel caso di specie, non trascrivendo nè le doglianze, nè la cartella, in relazione alla quale rileverebbero le menzionate doglianze.
Al contrario, si osserva come parte ricorrente ha allegato nella narrativa del ricorso che la cartella in oggetto deriverebbe dalla liquidazione di imposte, laddove a pag. 2 del ricorso invoca la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ex art. 54-bis. Rispetto a tale atto impositivo, non vi è evidenza della rilevanza della questione relativa alla omessa integrazione del contraddittorio, ove non vi sia allegazione di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36-bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (Cass., Sez. V, 17 dicembre 2019, n. 33344).
Parimenti, non vi è alcuna evidenza di quali sarebbero le contestazioni nel merito della pretesa erariale articolate dalla ricorrente, in quanto tali contestazioni non sono state riprodotte nel ricorso, ma meramente richiamate con rinvio per relationem all’atto di appello della società contribuente, che tuttavia non è stato allegato al ricorso.
Si osserva, in ogni caso, che la cartella citato D.P.R., ex art. 36-bis, può essere motivata con rinvio alla dichiarazione dalla quale la stessa trae origine (Cass., Sez. V, 20 settembre 2017, n. 21804) e in relazione alla cartella in oggetto è stato accertato – senza che vi sia stata impugnazione alcuna – che la stessa risulta correttamente motivata, in quanto redatta in conformità del relativo modello ministeriale.
2.1 – Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 2 e art. 57, nonchè dell’art. 2729 c.c., nella parte in cui la sentenza di appello ha ritenuto inammissibile il disconoscimento di conformità all’originale della copia dell’avviso di ricevimento della cartella di pagamento impugnata, in quanto motivo proposto per la prima volta in appello. Deduce parte ricorrente di avere proposto tale doglianza in primo grado all’esito della produzione dell’avviso di ricevimento e di avere riproposto la questione in grado di appello.
2.2 – Il secondo motivo, previa riqualificazione del motivo come nullità della sentenza per error in procedendo e correzione della motivazione della sentenza impugnata, va rigettato. Per quanto il ricorrente abbia dato conto di avere trattato il disconoscimento di conformità in primo grado, è principio affermato costantemente da questa Corte che il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio impone, sotto pena di inefficacia, pur senza vincoli di forma, che la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare (Cass., Sez. I, 27 febbraio 2017, n. 4912), sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti nè il ricorso a clausole di stile nè generiche asserzioni (Cass., Sez. VI, 19 novembre 2020, n. 26403; Cass., Sez. V, 20 giugno 2019, n. 16557; Cass., Sez. V, 19 agosto 2004, n. 16232).
2.3 – Il ricorrente ha dichiarato che – a seguito della produzione dell’avviso di ricevimento della cartella di pagamento notificata a mezzo del servizio postale – ha “contestato formalmente la conformità all’originale” con la prima difesa utile, ma non ha dato ulteriori indicazioni circa tale eccezione. Non sono, pertanto, state offerte ulteriori indicazioni in relazione agli elementi che differenzierebbero l’avviso prodotto in copia rispetto all’originale, nè sono state indicate quali sarebbero le eventuali anomalie della copia dell’avviso prodotta (copia che, peraltro, non è stata neanche riprodotta nel motivo di ricorso). La censura del ricorrente si risolve in una mera clausola di stile, pertanto inammissibile. Il motivo va, conseguentemente, rigettato, essendo il dispositivo della sentenza impugnata conforme a diritto, previa correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c., comma 4.
3.1 – Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 settembre 1973, n. 602, art. 26, della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. a), degli artt. 148 e 149 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto correttamente notificata la cartella impugnata. Deduce parte ricorrente l’erroneità della statuizione secondo cui la notificazione delle cartelle possa essere eseguita nelle forme della notifica a mezzo posta, ritenendo necessaria la notificazione nelle forme degli atti giudiziari.
3.2 – Il terzo motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, si seguono le norme del servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 (Cass., Sez. VI, 5 dicembre 2017, n. 29022; Cass., Sez. VI, 19 novembre 2018, n. 29710), in quanto tale forma semplificata di notificazione si giustifica – in conformità all’insegnamento del Giudice delle Leggi (Corte Cost., 23 luglio 2018, n. 175) – con la funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass., Sez. VI, 12 novembre 2018, n. 28872), per cui (ad esempio) non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa (Cass., Sez. VI, 10 aprile 2019, n. 10037). La sentenza impugnata ha, pertanto, fatto corretta applicazione dei menzionati principi.
5 – Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre che con raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 6.000,00, oltre 15% rimborso spese generali, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021