LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21677-2016 proposto da:
V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato DANIELA CUTARELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEONARDO LAVIOLA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 72/2016 della COMM. TRIB. REG. BASILICATA, depositata il 17/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2021 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.
RILEVATO
che:
1. – V.G., sulla base di sei motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 72/1/2016, depositata il 17 febbraio 2016, con la quale la Commissione tributaria regionale della Basilicata ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che, per suo conto, aveva annullato un avviso di accertamento di maggiori redditi non dichiarati per il periodo di imposta 2008;
– l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. – in via pregiudiziale, il ricorrente ha richiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, documentando l’accesso alla definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017, ed il conseguente versamento dell’importo dovuto;
2. – il D.L. n. 50 del 2017, cit., art. 11, dispone che, – una volta presentata l’istanza di definizione, – “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018” e che “Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse.” (comma 10);
– non essendo stata presentata la cennata istanza di trattazione, ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata (Cass., 5 luglio 2019, n. 18107);
3. – le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 11, comma 10, ult. prop., cit.);
– non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 201, n. 228, art. 1, comma 17) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 21 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021