LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI M. Marcello – rel. Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12629/2014 R.G. proposto da:
N.G., con i prof.i avv.i Antonio Lovisolo e Francesco D’Ayala Valva, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Viale Parioli n. 43;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale, 1a sez. Liguria – Genova n. 194/07/2013 pronunciata in data 18 febbraio 2013 e depositata il 28 marzo 2013, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani.
RILEVATO
1. Il contribuente, socio della società Fratelli N. s.n.c., era attinto in data 29 novembre 1986 da avviso di accertamento ai fini IRPEF per il maggior reddito derivante dalla sua quota di partecipazione societaria al 34%. La società Fratelli N. s.n.c. aveva infatti presentato, per l’anno 1981, istanza di condono “tombale” ai sensi del D.L. n. 429 del 1982, art. 9, convertito in L. n. 516 del 1982, ma al fine di definire solo la maggior imposta ILOR. Conseguentemente l’Ufficio rettificava il maggior reddito della società ai soli fini IRPEF, imputando pro quota anche al socio il maggior reddito accertato per l’anno d’imposta 1981.
2. I primi due gradi di giudizio erano favorevoli al contribuente, ma la decisione del giudice d’appello era riformata dalla Commissione tributaria centrale che dichiarava dovuta l’imposta da parte del socio in misura consequenziale al reddito definito per la società.
3. Avverso questa sentenza propone ricorso il contribuente affidandosi ad un unico motivo di ricorso, cui resiste l’Avvocatura dello Stato con tempestivo controricorso.
In prossimità dell’udienza, la parte privata ha depositato memoria.
CONSIDERATO
1. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente deduce la violazione del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 2 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
In buona sostanza il ricorrente lamenta l’omessa applicazione dello ius superveniens dettato dal D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2 bis, convertito con modificazioni in L. 22 maggio 2010, n. 73, il quale ha introdotto l’istituto della definizione delle liti ultradecennali pendenti in Commissione Tributaria Centrale. Segnatamente, la definizione delle liti ultradecennali pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale presuppone la conferma della sentenza di primo grado in cui l’Amministrazione sia totalmente o parzialmente soccombente (cfr. Cass., V, n. 34334 del 2019).
Il motivo di ricorso è fondato.
2. In materia questa Corte ha affermato che, oltre alla pendenza della lite avanti la Commissione tributaria centrale, due sono i “presupposti previsti nella parte generale della norma ai fini della sua applicazione, e cioè: a) che alla data di entrata in vigore della legge (maggio 2010) la controversia fosse pendente da più di dieci anni, (….) b) che l’Amministrazione fosse soccombente nei primi due gradi di giudizio. (….) Ai fini dell’estinzione ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis, lett. a), occorre, dunque, verificare se la controversia in questione si potesse considerare pendente davanti alla Commissione Tributaria Centrale. Solo in questo caso, infatti, il meccanismo di estinzione automatica previsto dalla norma è destinato ad operare…” (Cfr. Cass., V., sent. n. 1111/2019).
2.1 Nel caso in esame entrambe le parti riconoscono come esistenti i presupposti richiesti dalla norma:
a) la controversia era certamente pendente da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della legge, tenuto conto che la sentenza di primo grado è del 14 aprile 1988;
b) non è contestata, ed anzi è riconosciuta, la soccombenza dell’Ufficio sia in primo grado sia in appello;
c) infine la controversia poteva dirsi pendente innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore della legge (maggio 2010): il giudizio avanti la CTC è infatti stato radicato nel 1991 e la decisione oggetto del presente scrutinio è stata depositata in data 28 marzo 2013.
3. Tanto premesso, l’accertamento dell’estinzione del processo davanti alla Commissione tributaria centrale, che da questa era rilevabile d’ufficio, può ora essere compiuto anche da questa Corte, giacchè il D.L. citato, art. 3, comma 2 bis, lett. a), prevede che le controversie in questione “sono automaticamente definite”, con un effetto, perciò, che si matura “ope legis” ed è accertabile anche con provvedimento “a posteriori”. (Cass., V, n. 1111/2019; Sez. VI – 5, n. 13926/2012).
Conseguentemente, il ricorso è fondato, essendosi il giudizio già estinto durante la pendenza avanti la C.T.C., al momento dell’entrata in vigore della citata legge speciale (Cass., V, n. 1111/2019).
La pronuncia è dunque di cassazione senza rinvio (art. 382 c.p.c.) perchè il giudizio non poteva essere proseguito (v. Cass. n. 21073/19).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara estinto il giudizio. Compensa integralmente fra le parti le spese per i gradi di merito e condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite in favore del contribuente, che liquida in Euro cinquemilaseicento/00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021