LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12, in Roma;
– ricorrente –
contro
Fall.to ***** Srl, in persona del curatore, legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, previa autorizzazione del giudice delegato e giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’Avv.to Domenico Parrella, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Suprema Corte;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 430, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 6.12.2013 e pubblicata il 13.12.2013;
ascoltata, in Camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;
la Corte osserva.
FATTI DI CAUSA
A seguito di Processo Verbale di Costatazione redatto dalla Guardia di Finanza il *****, e comunicato alla società, l’Agenzia delle Entrate notificava alla Srl ***** in liquidazione l’avviso di accertamento n. *****, avente ad oggetto IRAP, IRES ed altro, mediante il quale rettificava il reddito conseguito dalla società nell’anno 2006, irrogando pure sanzioni per importo superiore a 1.800.000,00 Euro. Oggetto dell’accertamento erano le somme erogate dalla società ad amministratori e soci, che la Srl ***** indicava essere prestiti, mentre l’Agenzia delle Entrate affermava doversi ritenere importi attribuiti a titolo retributivo, quali anticipazioni sulla futura indennità di fine rapporto.
La curatela del fallimento della società impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che rigettava il gravame.
La curatela ricorreva allora, avverso la decisione sfavorevole conseguita, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania. Il giudice dell’appello osservava che le somme erano state comunque pacificamente restituite dai beneficiari, anche se solo nell’anno 2008, dopo la messa in liquidazione della società. Gli importi erogati ai soci, peraltro, erano sempre stati indicati nei bilanci della società quali crediti verso amministratori e soci, e non quali retribuzioni, pur essendo state talora utilizzate terminologie poco coerenti in alcune scritture contabili (es.: acconti). Ritenuto che l’Ente impositore non avesse provato il fondamento dell’invocato credito tributario, la CTR accoglieva il ricorso proposto dalla società ed annullava l’avviso di accertamento.
Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Resiste mediante controricorso la curatela del fallimento della società ***** Srl, che ha pure depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. – Mediante il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’Ente impositore contesta il vizio di insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in riferimento alla natura delle erogazioni effettuate dalla società in favore di amministratori e soci.
2.1. – L’Amministrazione finanziaria lamenta, con il suo motivo di ricorso, il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa l’impugnata CTR, che non ha chiarito quale fosse la natura delle erogazioni effettuate dalla società in favore di amministratori e soci, utilizzando espressioni incerte e contraddittoriamente ritenendo potessero essere qualificate sia come anticipi sull’indennità di fine rapporto sia come somme concesse in prestito, e pertanto da restituire.
La controricorrente eccepisce che la formulazione dell’impugnazione in sede di legittimità, così come proposta dall’Ente impositore, risulta inammissibile, perchè introdotta sul fondamento di una formula dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non applicabile alla controversia. Il fall.to della Srl ***** ha insistito nella sua censura anche nella memoria depositata in prossimità della data fissata per la celebrazione dell’udienza.
In effetti la sentenza pronunciata in sede di appello dalla CTR di Napoli, ed impugnata in questa sede dall’Agenzia dell’Entrate, è stata pubblicata il 13.12.2013, quando era ormai entrata in vigore la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che precedentemente consentiva l’impugnazione in sede di legittimità (anche) in ipotesi di contestazione di una motivazione “omessa, insufficiente o contraddittoria” adottata dal giudice dell’appello. La successiva formulazione della norma, tuttora in vigore, prevede invece che il vizio di motivazione sia censurabile innanzi alla Corte di legittimità nell’ipotesi in cui si intenda contestare che il giudice dell’appello ha omesso di pronunciare su un fatto decisivo per il giudizio il quale sia stato oggetto di discussione tra le parti. Nel caso in esame la critica proposta dall’Amministrazione finanziaria è tutta centrata sulla incoerenza, sulla contraddittorietà della motivazione adottata dall’impugnata CTR, e non appare consentito interpretare i suoi argomenti come la contestazione dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti.
Deve allora confermarsi che, in materia di ricorso per cassazione, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, della sentenza impugnata, perchè la norma attribuisce ora rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 4) (cfr. Cass. sez. VI-III, 6.7.2015, n. 13928).
In definitiva, il ricorso introdotto dall’Agenzia delle Entrate deve essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
La Corte.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, e la condanna al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di lite del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 11.000,00, oltre spese generali nella misura del 15 %, esborsi per l’ammontare di Euro 200,00, ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021