LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
M.D., M.A. e M.V., rappresentati e difesi dall’Avv. Gianfranco Vecchio, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Alessandro Riccioni, al viale Bruno Buozzi n. 49, in Roma;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12, in Roma;
la sentenza n. 91, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 21.3.2013 e pubblicata l’8.4.2013;
ascoltata, in Camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;
la Corte osserva.
FATTI DI CAUSA
l’Agenzia delle Entrate notificava il 28.9.2007 ai coniugi D.T.M.G. e Mi.Vi., che avevano presentato dichiarazione dei redditi congiunta, un avviso di accertamento di plusvalenza, ai fini IRPEF ed in relazione all’anno 2000, a proposito dell’intervenuta vendita di un terreno edificabile e di un fabbricato alla Srl Sigri, da parte delle sorelle D.T.M.G. e D.T.R.. L’Amministrazione finanziaria riteneva che il prezzo del terreno dichiarato nell’atto di vendita (Lire 700.000.000) risultasse in realtà diverso da quello effettivamente conseguito (Lire 1.000.000.000), anche sul fondamento di un preliminare di vendita, informale ed incompleto, prodotto dalla stessa D.T.M.G..
I coniugi impugnavano l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che accoglieva il ricorso rilevando che non era stato acquisito in atti l’originale del preliminare di vendita, e comunque non risultava provata la destinazione edificatoria del terreno ceduto.
Avverso la decisione sfavorevole pronunciata nei suoi confronti dalla CTP, l’Ente impositore ricorreva innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per il Lazio lamentando, per quanto ancora di interesse, che il terreno venduto aveva natura edificatoria e che il compromesso di vendita allegato, riportante l’indicazione del reale prezzo di cessione, era stato prodotto dalla stessa contribuente, e doveva comunque essere valutato per il suo rilievo quale prova presuntiva, nonostante il difetto di alcune formalità, da considerarsi del resto assolutamente normale in un atto privato riservato ed informale. Si costituivano per i contribuenti, oltre D.T.G., M.V., M.D. ed M.A., eredi di Mi.Vi..
La CTR riteneva fondati i rilievi proposti dall’Agenzia delle Entrate, accoglieva il ricorso e conseguentemente rigettava l’originaria impugnazione proposta dai contribuenti.
Avverso la decisione assunta dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi, M.V., M.D. ed M.A.. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita nei termini di legge, ma ha fatto pervenire istanza di partecipazione alla eventuale udienza pubblica di discussione del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. – Mediante il loro motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i contribuenti lamentano la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. b), in cui è incorsa l’impugnata CTR, perchè le plusvalenze suscettibili di tassazione sono quelle relative alla vendita di terreni edificabili, mentre la superficie ceduta non aveva natura edificatoria, ricadendo in area destinata a verde pubblico ai sensi dello strumento urbanistico vigente.
2.1. – I ricorrenti criticano la decisione adottata dalla CTR per aver ritenuto legittimo l’avviso di accertamento impugnato, sebbene relativo alla tassazione della plusvalenza conseguita mediante la vendita di un terreno che però non aveva natura edificatoria. Evidenziano, in proposito, che il D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 81, comma 1, lett, b), vigente ratione temporis (ora art. 67 TUIR, comma 1, lett. b)), prevede la sottoposizione a tributo delle “plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”. Nel caso di specie, la acquisita certificazione del Comune di ***** (Ba) attesta che il terreno ricadeva in “zona *****”, in cui “è consentita la costruzione di attrezzature per il gioco, impianti sportivi, ed altre costruzioni di interesse collettivo… in alternativa a quanto di cui sopra, per l’intervento dei privati sono consentite – in ogni caso – realizzazioni con indice di fabbricabilità non superiore a 0,01 mc/mq”.
Occorre allora subito osservare che i ricorrenti trascurano, però, come la sentenza della CTR della Puglia da loro impugnata si fondi su di una duplice ratio decidendi, la seconda delle quali verte, invero, sull’accertamento in fatto del valore presuntivo del bene immobile, calcolato sull’effettiva entità del prezzo di vendita indicato nel preliminare che, sebbene non sottoscritto ed acquisito in copia incompleta, non risulta oggetto di alcuna censura. In materia, questa Corte di legittimità, confermando un orientamento condivisibile ed al quale si intende pertanto assicurare continuità, ha recentemente ribadito che “quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse “rationes decidendi”, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla “ratio decidendi” non censurata, piuttosto che per carenza di interesse”, Cass. sez. III, 6.7.2020, n. 13880.
Ne discende l’inammissibilità del ricorso, stante il giudicato formatosi sull’accertamento in fatto dell’effettiva entità del prezzo di cessione.
Il motivo di ricorso appare, comunque, anche infondato. I ricorrenti richiamano, invero, la giurisprudenza di legittimità, la quale ha statuito che “in tema di imposte sui redditi, un’area destinata dallo strumento urbanistico vigente a verde pubblico, pur essendo inserita nel piano regolatore generale in zona di completamento residenziale, non può considerarsi “suscettibile di utilizzazione edificatoria”, D.P.R. n. 931 del 1986, ex art. 81, comma 1, lett. c), per l’inserimento fra “i redditi diversi” della plusvalenza da cessione a titolo oneroso, quand’anche sia ipotizzabile un’edificabilità residua, finalizzata all’attrezzatura del verde pubblico”, Cass. sez. V, 17.7.2008. n. 19668. I ricorrenti invocano, inoltre, ancora la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “la destinazione di un terreno ad attrezzature sportive, prevista dal piano regolatore comunale, con l’attribuzione di un indice di edificabilità minimo, funzionale alla realizzazione di strutture collegate a tale destinazione, impedisce la qualificazione dell’area come “suscettibile di utilizzazione edificatoria”, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, comma 3, lett. c), con la conseguenza che l’atto di trasferimento dell’immobile non si considera cessione di beni ai fini dell’IVA, ed è quindi assoggettabile ad imposta di registro in misura non già fissa, ma proporzionale. La nozione di “utilizzazione edificatoria” risultante dalla norma citata va infatti raccordata con quella di edificabilità propria delle leggi e degli strumenti urbanistici, e quindi considerata come possibilità per il privato di sfruttare il bene a fini edilizi, eseguendovi, sia pure nei limiti consentiti dal piano, costruzioni ed altre opere di urbanizzazione destinate ad abitazioni ed uffici ed alle strutture ad essi collegate”, Cass. sez. V, 11.5.2009, n. 10713.
La citata giurisprudenza di legittimità appare condivisibile e si intende assicurarvi continuità. Le conseguenze che devono trarsene, tuttavia, risultano diverse da quelle invocate dai ricorrenti.
Qualora un terreno ceduto sia compreso in area che, in base allo strumento urbanistico vigente al momento della cessione, ricade in una superficie destinata a verde pubblico, in cui sia consentita esclusivamente l’edificazione di strutture poste a servizio dell’utilizzazione pubblica del bene, l’area è effettivamente da considerare non edificatoria al fine della tassazione delle plusvalenze.
Nel caso di specie, però, sulla superficie oggetto di cessione non era consentita soltanto la realizzazione di strutture edilizie strumentali al miglior godimento del verde pubblico, ma risultava previsto espressamente dallo strumento urbanistico che “in alternativa” ad un simile intervento edilizio, servente rispetto alla destinazione dell’area al verde pubblico, risultavano consentite “per l’intervento dei privati… realizzazioni con indice di fabbricabilità non superiore a 0,01 mc/mq”. La possibilità di interventi edilizi privati per finalità estranee al servizio del verde pubblico era pertanto prevista dallo strumento regolatore e, ai fini dell’applicazione della disciplina della sottoposizione a tributo delle plusvalenze conseguite a seguito della cessione onerosa di una superficie di terreno ricadente in quell’area, la stessa doveva pertanto qualificarsi come avente natura edificatoria.
Può pertanto esprimersi, nell’interesse della legge, il principio di diritto secondo cui “in tema di imposte sui redditi, un’area destinata dallo strumento urbanistico vigente a verde pubblico, non può considerarsi “suscettibile di utilizzazione edificatoria”, ai sensi del D.P.R. n. 931 del 1986 (TUIR), art. 81, comma 1, lett. b), vigente “ratione temporis”, ora art. 67 TUIR, comma 1, lett. b), per l’inserimento fra “i redditi diversi” della plusvalenza da cessione a titolo oneroso, quando sia consentita un’edificabilità residua finalizzata all’attrezzatura del verde pubblico, mentre la cessione a titolo oneroso di una superficie pur ricompresa nell’area destinata al verde pubblico, in cui però lo strumento urbanistico vigente preveda che sia comunque possibile anche l’edificazione privata, è soggetta alla sottoposizione a tributo della plusvalenza realizzata, perchè a tali fini la superficie ceduta deve qualificarsi come ricadente in area edificatoria”.
In definitiva, l’impugnazione proposta dai ricorrenti deve essere dichiarata inammissibile. Non deve procedersi alla liquidazione delle spese di lite, non avendo svolto difese l’Agenzia delle Entrate.
La Corte.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso proposto da M.D., M.A. e M.V.. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021