Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17883 del 23/06/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15643-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

WAB DI A.R. & C. SAS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio dell’avvocato ENRICO IVELLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO DORI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3113/2017 della COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA, depositata il 14/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

RILEVATO

che:

1. – sulla base di due motivi, l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 3113/17, depositata il 14 novembre 2017, con la quale la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello dalla stessa Agenzia proposto avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva annullato un avviso di liquidazione delle imposte ipocatastali dovute in relazione ad una cessione di immobile;

– W.A.B. S.a.s., di A.R. & C., resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. – in via pregiudiziale va rilevato che la controricorrente ha dato conto dell’accesso alla definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018, così depositando documentazione a riscontro della domanda presentata e del versamento dell’importo dovuto;

– il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, per quel che qui rileva, dispone che:

– “Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.” (comma 2 ter);

– “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.” (comma 10);

– “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia….” (comma 12);

– “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.” (comma 13);

2. – risultando quindi, da un lato, che la contribuente ha eseguito il versamento dovuto, – giustappunto calcolato nella misura del 5% del valore della controversia, – e, dall’altro, che non è stata presentata la cennata istanza di trattazione, deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata;

3. – le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (citato art. 6, comma 13, ult. prop.);

– non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 201, n. 228, art. 1, comma 17) operando, nella fattispecie, causa estintiva del giudizio conseguente ad iniziativa della parte controricorrente, rispetto alla parte ricorrente rilevando, peraltro, l’istituto della prenotazione a debito.

PQM

La Corte:

– dichiara estinto il giudizio;

– compensa, tra le parti, le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472