LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22056/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
Green Tur s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Regina Margherita n. 290, presso lo studio dell’avv. Bruna Chito, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Fausto Di Pede, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 358/3/14 della Commissione tributaria regionale della Basilicata, depositata in data 23 maggio 2014;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 11 febbraio 2021 dal Consigliere Paolo Fraulini.
RILEVATO
che:
1. La Commissione tributaria regionale della Basilicata ha confermato la decisione di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento n. *****, contenente l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo, per mancata impugnazione dei relativi avvisi di accertamento dovuti dalla contribuente in relazione agli anni di imposta 2003 e 2004.
2. Ha rilevato il giudice di appello che in atti vi era prova del pagamento da parte della contribuente delle sanzioni per i periodi in contestazione; ne conseguiva che la cartella di pagamento non avrebbe dovuto contenere alcuna somma a tale titolo. Posto che, al contrario, la cartella impugnata contestava sia la somma dovuta a titolo di imposta che di sanzioni, essa si palesava illegittima, non potendo essere corretta nemmeno con sgravio parziale, posto che avrebbero dovuto essere calcolati gli interessi e i compensi di riscossione, oltre che le nuove somme dovute per i pagamenti in ritardo. Ne derivava la nullità e l’annullabilità della cartella impugnata.
3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a un motivo; la Green Tur s.r.l. ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso lamenta: “Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 14 e 25, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17 (definizione agevolata delle sanzioni) e del principio di conservazione degli atti amministrativi, nonchè del principio dell’effetto utile; violazione dell’art. 100 c.p.c.; tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, deducendo l’erroneità della sentenza laddove ha omesso di rilevare che le somme richieste nella cartella impugnata a titolo di sanzioni erano già depurate di quelle pagate dalla contribuente e che, in ogni caso, la cartella originaria manteneva validità per la parte relativa alle imposte dovute, sicchè del tutto illegittima doveva ritenersi la declaratoria di nullità.
2. La controricorrente eccepisce l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, svolge argomentazioni a sostegno della sua infondatezza, chiedendone il rigetto con il favore delle spese.
3. Il ricorso va accolto.
4. Esso lamenta la falsa applicazione della normativa indicata come lesa, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, senza fare riferimento ad atti o documenti contenuti nel proprio fascicolo (l’unico documento indicato è ritrascritto nel corpo del motivo). Tanto determina che l’onere di specificità dei motivi di ricorso non è nel caso di specie in alcun modo violato, dovendo pertanto respingersi le eccezioni preliminari sollevate in proposito dalla controricorrente.
5. Nel merito, va rilevato che oggetto del contendere è l’effetto del pagamento delle sanzioni per omesso versamento sulla cartella esattoriale emessa anche per il pagamento delle relative imposte, dovute e non corrisposte.
6. Sul punto questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 22804 del 09/11/2015) ha espresso il condivisibile principio, che va ribadito, secondo cui, in ogni ipotesi in cui l’importo originario della cartella non sia più dovuto per effetto di atti o comportamenti sopravvenuti, non è affatto necessario per l’erario emettere una nuova cartella, essendo sufficiente uno sgravio parziale contenente l’importo rettificato.
7. Nel caso, di specie, la CTR ha ritenuto, in palese violazione del citato principio di diritto, che dalla mancata corrispondenza dell’importo originario con quello effettivo derivasse la “nullità e l’annullabilità” della cartella esattoriale.
8. La sentenza impugnata va, quindi, cassata e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio applicando il principio di diritto sopra affermato e, altresì, a regolare le spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese di questa fase di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021