Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17885 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25711/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia n. 405, presso lo studio dell’avv. Stefano Casu, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Pannuzzo, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1751/34/2016 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata in data 4 maggio 2016;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 11 febbraio 2021 dal Consigliere Paolo Fraulini.

RILEVATO

che:

1. La Commissione tributaria regionale della Sicilia in Catania ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato illegittimo il silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione avverso l’istanza di rimborso Irpef presentata in data 2 febbraio 2008 dalla contribuente in relazione alle somme versate a titolo di Irpef nel triennio 1990-1992, siccome vittima del sisma che ha colpito la Sicilia orientale nel 1990.

2. Ha rilevato il giudice di appello che ai residenti nei Comuni colpiti dal sisma del 13-16 dicembre 1990 spetta il rimborso del 90% delle somme versate a titolo di imposta, come in seguito espressamente riconosciuto dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 (L. finanziaria per il 2015).

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a un motivo; V.M. ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso lamenta: “Falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, e violazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665”, deducendo l’erroneità della sentenza laddove ha omesso di considerare che la contribuente, avendo compilato il modello 750, ha denunciato redditi da lavoro autonomo, equiparabili a quelli di impresa secondo l’ordinamento comunitario, e come tali esclusi dal rimborso, per espressa previsione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665.

2. La controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, svolge argomentazioni a sostegno dell’infondatezza dell’avversa impugnazione, di cui chiede il rigetto con il favore delle spese.

3. Il ricorso va accolto.

4. Oggetto del contendere non è la questione dell’identificazione del soggetto legittimato a chiedere il rimborso (come opina la contribuente a pag. 5 del controricorso), bensì è la valutazione circa la natura dell’attività produttiva di reddito svolta dalla contribuente nel periodo per cui è causa. Invero, la CTR ha dato espressamente atto nella parte relativa allo “svolgimento del processo”, che la contribuente aveva prodotto i modelli 750 delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 1990, 1991 e 1992. Dopo tale preliminare considerazione, tuttavia, la Commissione di appello ha omesso di compiere il successivo necessario accertamento circa la natura dell’attività svolta dalla contribuente, dando per scontato (in parte motiva) che il rimborso spetti a tutti i contribuenti. Al contrario questa Corte (Sez. 5, Ordinanza n. 30927 del 27/11/2019) ha affermato il condivisibile principio, che va ribadito, secondo cui la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività di impresa (nell’accezione Euro-unitaria, comprendente anche i liberi professionisti: Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30373 del 21/11/2019), in ragione del combinato disposto della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, e della decisione Commissione UE n. C (2015) 5549 “final” del 14 agosto 2015, che ha ritenuto tale previsione emessa in violazione del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, art. 108, par. 3, e, dunque, incompatibile con il mercato interno, perchè configurante un illegittimo aiuto di stato. La citata decisione della Commissione UE è stata confermata dal Tribunale UE con sentenza 26 gennaio 2018, vincolante per il giudice nazionale, che è tenuto alla disapplicazione della normativa nazionale che si ponga in contrasto con l’ordinamento sovranazionale (Cass. sez. 5, ord. 19 ottobre 2020, n. 22694). Peraltro, spetta al giudice di merito valutare se, nella singola fattispecie, in presenza di un soggetto non ammesso al beneficio in ragione dell’attività espletata, possa tuttavia ricorrere l’ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisf4 le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti cd. “de minimis” o quelle previste dal regolamento CE del Consiglio n. 994 del 1998, sull’applicazione del trattato che istituisce la Comunità Europea, artt. 92 e 93, a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell’intensità massima prevista per tale tipo di aiuti.

5. Tali accertamenti andranno compiuti dal giudice del rinvio, identificato nella Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, cui le parti vanno rinviate in esito alla cassazione della sentenza, e che provvederà a regolare, altresì, le spese di lite del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese questa fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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