LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –
Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9418/2014 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
ASSOCIAZIONE CULTURALE “FUORI GIRI”, attualmente sciolta per delibera assembleare del *****, in persona del presidente dimissionario e legale rappresentante p.t. M.F., anche in proprio rappresentati e difesi dall’Avv. Alfredo Auciello, domiciliato presso la Cancelleria della Corte;
– controricorrenti –
e M.F.;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, n. 104/05/2013 depositata il 7 ottobre 2013, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 marzo 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.
RILEVATO
che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, veniva accolto l’appello dell’associazione culturale “Fuori Giri”, sciolta per delibera assembleare del *****, e per essa del presidente dimissionario e legale rappresentante p.t. M.F. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia n. 63/5/2012 che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso di parte contribuente avente ad oggetto un avviso di accertamento IVA, IRPES, IRAP e sanzioni per l’anno di imposta 2005 per mancanza delle condizioni necessarie per la qualifica di associazione culturale ai fini del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 148.
2. La CTR riteneva che l’Ufficio avesse espressamente riconosciuto che la contribuente aveva dimostrato di aver adempiuto alle prescrizioni di cui all’art. 148 TUIR, e che le contestazioni dell’Agenzia fossero limitate alla mancata registrazione dello Statuto, adempimento che il giudice d’appello peraltro riteneva dimostrato sulla base della esibita prova del pagamento dei costi di registrazione.
3. Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato a tre motivi, cui replica parte contribuente con controricorso.
CONSIDERATO
che:
4. Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, per aver la CTR respinto l’eccezione di inammissibilità del motivo d’appello, proposto dalla contribuente, con cui è stata fatta valere la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto nella forma della scrittura privata registrata, prospettazione non contenuta nell’atto introduttivo.
5. Il motivo è infondato. L’ufficio lamenta che parte contribuente in primo grado ha mancato di contestare l’omessa registrazione dello statuto e dell’atto costitutivo, redatti per scrittura privata, e che l’effettiva mancanza di registrazione è stata eccepita solo in secondo grado, con conseguente illegittimità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, ossia del divieto di nova. Tuttavia, va rammentato che “Il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati “ex actis”, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto.” (Cass. Sez. Un Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013 (Rv. 626194 – 01).
6. Nel caso di specie la questione riguarda un’eccezione in senso lato, quindi rilevabile d’ufficio ai fini del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, u.c., perchè nella fattispecie si fonda su risultanze comunque disponibili negli atti di causa. Nel caso in esame vi è stata rituale allegazione dei fatti rilevanti, ossia la mancata registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto, fin dal primo grado e gli stessi sono sempre stati ritenuti pacifici. Infatti, da ultimo si legge anche a pag.6 del controricorso che “è pacifico che una copia munita di tale annotazione (ai fini del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 16, comma 4) non risulti acquisita nell’odierno procedimento tributario” e, dunque, il giudice d’appello avrebbe potuto trarre da tali fatti anche d’ufficio le idonee conseguenze di legge e, a maggior ragione, la parte poteva proporre la questione in appello.
7. Con il secondo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – si lamenta la violazione dell’art. 2700 c.c., e l’omesso esame di un fatto decisivo su cui vi è stata discussione tra le parti, nella parte in cui la CTR ha ritenuto che l’associazione avesse validamente provato l’avvenuta registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto sulla base di un versamento con modello F23 pagato presso istituto di credito, traendo argomentazione nel senso della prova anche dal fatto che l’Agenzia non ha impugnato il documento per falso.
8. Il motivo è in parte inammissibile e, in parte, fondato. Quanto al prospettato vizio motivazionale è inammissibile dal momento che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
9. La censura è al contrario fondata quanto alla dedotta violazione di legge, dal momento che è illegittima la statuizione della CTR secondo cui “le argomentazioni opposte dall’Ufficio sulla registrazione sono eccezionalmente gravi in quanto presupporrebbero una falsificazione della documentazione prodotta (…) se così fosse l’Ufficio avrebbe dovuto contestare il falso esplicitamente ed indicare alla commissione elementi certi (…) in modo da provare al di là di ogni dubbio quanto affermato.” (cfr. pp. 5-6 della sentenza impugnata).
Infatti, premesso che l’onere della prova della registrazione ai fini del trattamento fiscale in deroga alla disciplina generale presso l’Agenzia delle Entrate ricade sul contribuente (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16032 del 29/07/2005, Rv. 583724 – 01), e tiene conto del disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 16, comma 4, è pacifico il fatto che la CTR abbia fondato la sua decisione non su un atto pubblico, ma su di documentazione (F23) attestante il pagamento dei costi di registrazione e, conseguentemente, non vi era alcuna necessità per l’ufficio di proporre querela di falso ai sensi dell’art. 2700 c.c., atteso che l’ufficio aveva solo (Ndr: testo originale non comprensibile).
10. Con il terzo motivo l’Agenzia, ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, prospetta l’omesso esame di fatti decisivi su cui vi è stata discussione tra le parti, nella parte in cui la CTR ha ritenuto incontestati e dunque sussistenti tutti i requisiti di cui all’148 TUIR.
11. Il motivo è inammissibile. Va premesso che alle pagg. 11-12 del ricorso si riporta un passaggio sue delle controdeduzioni in appello da cui si evince che l’Agenzia non ha dato per non contestati i requisiti dell’art. 148 TUIR, bensì ivi ha descritto l’attività svolta dai verificatori i quali hanno controllato se i requisiti fossero esistenti e anzi ha preso posizione nel senso della insussistenza dei requisiti; sul punto, la motivazione della CTR va corretta ex art. 384 c.p.c., comma 1, in quanto l’esito decisionale è conforme a diritto.
12. Nel suo complesso infatti il giudice d’appello non si è limitato a ritenere incontestati i requisiti diversi dalla registrazione dello statuto e dell’atto costitutivo e ha compiuto, in particolare al penultimo capoverso a pag.6 della sentenza, un accertamento in fatto sulla sussistenza delle condizioni ex art. 148 TUIR, contestate, sulla vitalità associativa e circa la libera eleggibilità degli organismi direttivi sulla base del compendio istruttorio agli atti, incluso un apprezzamento del PVC. Si tratta di un accertamento in fatto non revocabile in dubbio in sede di legittimità nei termini esposti nel motivo, non essendo rilevante la mera insufficienza motivazionale sulla base dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis. Il paradigma è infatti stato riformato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, e il nuovo testo si applica nei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto dall’11 settembre 2012 e, dunque, nel caso di specie.
13. In conclusione, viene accolto il secondo motivo nei limiti di cui in motivazione, rigettato il primo e inammissibile il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, rigettato il primo e inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liquidazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021