Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17897 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. MANCINI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorsi iscritti al n. 15535/2014 R.G. proposti da:

M.S., (*****), P.P., (*****), rappresentati e difesi dall’Avv. Prof. Francesco Moschetti e dall’Avv. Prof. Francesco d’Ayala Valva, elettivamente domiciliati in Roma, viale Parioli 43, presso quest’ultimo;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 92/8/2013 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 16 dicembre 2013 e non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 marzo 2021 dal Consigliere Dott.ssa Laura Mancini.

RILEVATO

che:

1. M.S. e P.P. impugnarono gli avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle entrate aveva ripreso a tassazione per gli anni di imposta 2004, 2005 e 2006 maggiori redditi di capitale a fronte di maggiori utili accertati nei confronti della Easy Report s.r.l. in liquidazione di cui i ricorrenti erano soci in ragione del cinquanta per cento ciascuno.

La Commissione tributaria provinciale dichiarò la cessazione della materia del contendere con riferimento all’atto impositivo relativo al 2006, in quanto era stato annullato in via di autotutela, e accolse parzialmente i ricorsi disponendo che venisse rideterminato il reddito sottraendo dal relativo ammontare le somme corrispondenti alle fatture emesse dalla società Tuttoimport s.r.l. con conseguente assoggettamento a tassazione dell’ammontare rideterminato nella misura del quaranta per cento ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47.

2. Avverso tale pronuncia proposero appello principale i contribuenti e gravame incidentale l’Amministrazione finanziaria.

La Commissione tributaria regionale del Veneto riformò parzialmente la decisione di primo grado affermando che l’accertamento in capo alla società Easy Report s.r.l. in liquidazione, da qualificarsi come società a ristretta base societaria, essendo divenuto definitivo, doveva reputarsi intangibile, così che le riprese in capo ai soci costituivano conseguenza delle riprese effettuate a carico della società.

3. Contro tale pronuncia ricorrono M.S. e P.P. affidandosi ad un unico motivo, cui resiste l’Amministrazione finanziaria con controricorso e ricorso successivo basato su un motivo, al quale resistono con controricorso i contribuenti.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso M.S. e P.P. denunciano, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, e art. 21, comma 1, “nella parte in cui il Collegio di secondo grado ha ritenuto precluso ai soci la contestazione incidenter tantum della rettifica societaria ai fini Irpef e ciò sulla scorta dell’intervenuta definitività ai fini Ires degli avvisi di accertamento societari”.

Si osserva che gli avvisi di accertamento a fini Irpef notificati ai ricorrenti sono stati preceduti da altrettanti atti di rettifica a fini Ires notificati al solo legale rappresentante della Easy Report s.r.l. presso la sede di tale società; che tali atti, divenuti definitivi ai fini Ires in conseguenza della mancata tempestiva impugnazione da parte della società, sono stati posti a base della rettifica ai fini Irpef operata nei confronti dei soci odierni ricorrenti, i quali hanno avuto conoscenza di tale atto soltanto con la notifica degli avvisi relativi all’Irpef, recanti in allegato i provvedimenti impositivi diretti alla Easy Report s.r.l.; che, nell’impugnare gli avvisi di accertamento emessi per l’Irpef, i soci avevano contestato incidenter tantum anche la quantificazione dell’imponibile societario costituente presupposto della presunzione di distribuzione ai fini Irpef; che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici d’appello, l’avviso di accertamento ai fini Ires è divenuto definitivo per la sola società e non anche per i soci, avendone questi ultimi avuto conoscenza soltanto al momento della ricezione della notifica degli avvisi di accertamento ai fini Irpef ed essendo, comunque, privi di legittimazione rispetto all’accertamento dei redditi societari.

1.1. Con il ricorso incidentale, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, e dell’art. 2729 c.c..

Osserva, in particolare, l’Amministrazione finanziaria che la Commissione tributaria regionale, nel confermare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, ai maggiori utili presuntivamente distribuiti ai soci della Easy Report s.r.l., è incorsa in errore, giacchè l’operatività di detta disposizione postula che gli utili siano stati già tassati in capo alla società a titolo di Ires, mentre, nel caso di specie, vengono in rilievo corrispettivi non contabilizzati e non dichiarati dalla società e, quindi, non sottoposti a tassazione.

I ricavi non contabilizzati, soggiunge la ricorrente incidentale, sono considerati distribuiti ai soci in quanto tali, con la conseguenza che è legittimo presumere che le somme corrispondenti al risultato dell’esercizio economico siano entrate nella loro disponibilità.

Ne discende, ad avviso della difesa erariale, che, in mancanza di una delibera di distribuzione degli utili e della loro indicazione in bilancio, sarebbe contraddittorio ritenere esistente una doppia imposizione economica e, dunque, considerare la quota attribuita al socio al netto delle imposte che la società è tenuta a versare.

2. Il ricorso proposto da M.S. e da P.P. è infondato.

Come affermato da questa Corte, l’avviso di accertamento nei confronti del socio per redditi da utili non dichiarati di società di capitali a ristretta base partecipativa è legittimamente emesso e adeguatamente motivato anche quando il socio non abbia preso parte all’accertamento nei confronti della società e l’atto contenga un mero rinvio per relationem ai redditi di quest’ultima. Infatti, i due accertamenti non possono ritenersi autonomi e indipendenti, giacchè, ai sensi dell’art. 2261 c.c., i soci sono titolari del potere di consultare la documentazione contabile e di partecipare agli accertamenti che riguardano la società, con la conseguenza che non possono dolersi della definitività dell’accertamento, nè riproporre doglianze ad esso riferibili (Cass. Sez. 6-5, ord. 18/2/2020, n. 3980).

2. Il ricorso erariale merita, invece, accoglimento.

Invero, nel caso di società a ristretta base – quale è pacificamente la società Easy Report s.r.l. di cui gli odierni ricorrenti sono soci -, non opera la presunzione D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 47, di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, in quanto, essendo questi ultimi conseguiti “in nero” e non essendo mai pervenuti nella contabilità societaria, non è configurabile alcun obbligo di mitigare una doppia imposizione.

Questa Corte ha, infatti, precisato che, in caso di società a ristretta base partecipativa, quando viene contestata la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, il D.P.R. n. 917 del 1986, ridetto art. 47, attenendo alla tassazione degli utili distribuiti ai soci con delibere formali dell’assemblea, non trova applicazione per i redditi extracontabili non menzionati nella contabilità societaria.

Tale disposizione, prevedendo che, “salvi i casi di cui all’art. 3, comma 3, lett. a), gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società (…) anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare”, si riferisce, invero, alla modifica del TUIR introdotta con il D.Lgs. n. 344 del 2003, in forza della quale il sistema impositivo degli utili da partecipazione è stato caratterizzato dall’abrogazione del metodo del credito d’imposta sui dividendi e del sistema di imputazione e dall’adozione di un meccanismo di parziale esclusione della tassazione degli utili diretto a mitigare gli effetti della doppia imposizione economica, in ragione del fatto che gli utili distribuiti sono stati già tassati in capo alla società che li ha prodotti (così Cass. Sez. 5, Ord. 19/11/2020, n. 26317 che richiama Cass. Sez. 5, 23/12/2019, n. 34282).

3. In conclusione il ricorso proposto da M.S. e da P.P. è respinto, mentre deve trovare accoglimento il ricorso erariale, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese relative al presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto da M.S. e da P.P.; accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese relative al presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti M.S. e P.P., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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