Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17898 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. MANCINI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7774/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.S., (*****), rappresentato e difeso dall’Avv. Prof.

Francesco Moschetti e dall’Avv. Prof. Francesco d’Ayala Valva, elettivamente domiciliati in Roma, viale Parioli 43, presso quest’ultimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1368/19/14 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 16 settembre 2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 marzo 2021 dal Consigliere Dott.ssa Laura Mancini.

RILEVATO

che:

1. M.S. impugnò davanti alla Commissione tributaria provinciale di Venezia l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate gli aveva imputato, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, in quanto socio accomandante per la quota del 98 per cento della D & D Fotocopiatori s.a.s. di D.D. & C., un maggior reddito ai fini IRPEF per l’anno di imposta 2005, in conseguenza dell’avviso di accertamento emesso ai fini IRAP ed IVA nei confronti di tale società.

La Commissione tributaria provinciale respinse il ricorso con sentenza che fu riformata in appello.

2. La Commissione tributaria regionale del Veneto, in accoglimento del gravame proposto dal contribuente, dichiarò nullo l’avviso di accertamento allo stesso notificato in ragione del fatto che la società D & D Fotocopiatori s.a.s. di D.D. & C. si era sciolta di diritto in data *****, ovvero sei mesi dopo il decesso, intervenuto il *****, del socio accomandatario, con la conseguenza che l’avviso di accertamento presupposto risultava essere stato notificato ad un soggetto non più esistente.

3. Avverso tale pronuncia ricorre l’Amministrazione finanziaria affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso M.S..

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42.

Lamenta la ricorrente che la commissione di secondo grado ha errato nel ritenere che l’avviso di accertamento diretto al socio M.S. fosse affetto da nullità perchè non era stato preceduto dalla valida notificazione alla società dell’atto impositivo alla stessa destinato, posto che dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, e dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, si trae il principio per il quale, allorchè si rettifichi il reddito personale del socio di una società di persone imputandogli per trasparenza pro quota il maggior reddito accertato in capo alla società, non è necessario far precedere la notifica dell’accertamento personale a carico del socio dalla notifica dell’accertamento di pertinenza della società per i tributi da quest’ultima dovuti.

Infatti, soggiunge l’Amministrazione finanziaria, sul piano sostanziale non è configurabile un rapporto di consequenzialità tra l’accertamento tributario diretto al socio e quello riguardante la società, essendo la posizione fiscale del primo del tutto distinta ed autonoma rispetto a quella della seconda, mentre è solo sul piano processuale che l’accertamento della posizione della società non può essere disgiunto da quello relativo ai soci, tanto che è configurabile un’ipotesi di litisconsorzio necessario.

1.1. Con il secondo mezzo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2312,2323,2495 c.c..

Ad avviso della ricorrente, non sarebbe convincente neanche l’affermazione dei giudici d’appello secondo la quale la notificazione dell’avviso di accertamento effettuata nei confronti della società in data 16 settembre 2009 non sarebbe stata valida in quanto avvenuta oltre sei mesi dopo il decesso del socio accomandatario, ovvero successivamente al verificarsi della causa di scioglimento della società in accomandita semplice prevista dall’art. 2323 c.c., comma 1, posto che dall’art. 2312 c.c. – e dal corrispondente art. 2495 c.c., dettato in materia di società di capitali – si evince il principio secondo il quale l’estinzione della società e quindi la nullità o inesistenza delle notificazioni dirette alla società dopo il verificarsi di tale evento, presuppone la pubblicità del fatto estintivo realizzata mediante la cancellazione della società dal registro delle imprese a chiusura della liquidazione. Per contro, il verificarsi di una causa di scioglimento non produce l’estinzione della società, ma introduce soltanto la fase di liquidazione, che a propria volta prelude alla cancellazione e quindi all’estinzione di questa. E nel caso di specie, sottolinea l’Amministrazione ricorrente, è pacifico che alla data della notificazione dell’avviso di accertamento, effettuata il 16 settembre 2009, la società D & D s.a.s. era ancora iscritta nel registro delle imprese.

2. Secondo un principio più volte ribadito da questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo (Cass. Sez. 6-5, ord. n. 16730 del 2018; Cass. Sez. 5, n. 27603 del 2018).

2.1. Nel caso di specie, che riguarda l’impugnazione dell’avviso di accertamento diretto al socio M.S. per i redditi al medesimo imputati per la partecipazione alla società D & D Fotocopiatori s.a.s. di D.D. & C., i due gradi del giudizio di merito avrebbero dovuto celebrarsi con la partecipazione necessaria degli eredi del socio accomandatario D.D., il quale, come emerge dalla sentenza gravata, risulta essere deceduto il *****, posto che, allo scioglimento della società, che i giudici d’appello riferiscono essere intervenuto, a seguito di tale evento, in data *****, è conseguito il trasferimento delle obbligazioni sociali al socio superstite e agli eredi del socio defunto (Cass. Sez. 6-5, ord. n. 33087 del 2018).

Ne deriva che il giudizio di merito, sia in primo che in secondo grado, essendo stato celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari – e, in particolare, in assenza degli eredi del socio accomandatario D.D. – deve ritenersi affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio (Sez. 6-5, ord. n. 16730 del 2018, cit.).

3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, il giudizio deve essere dichiarato nullo e la causa deve essere rinviata al giudice di primo grado, al quale si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero processo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Venezia alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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