LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10639-2020 proposto da:
T.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO N. 38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 979/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. T.E., cittadino del Gambia, ricorre con cinque motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Roma ha rigettato l’impugnazione, promossa D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 e art. 702 quater c.p.c., avverso l’ordinanza del locale tribunale che aveva sua volta respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento della competente Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.
2. Con i proposti motivi il ricorrente fa valere: a) con il primo la nullità della sentenza di appello per omessa motivazione o motivazione apparente (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4); b) con il secondo l’omesso esame dei motivi di appello; la mancata applicazione del potere ufficioso del giudice; la mancata valutazione delle prove; l’erronea applicazione della norma procedurale; l’omessa audizione; il ricorrente aveva spiegato nel ricorso di primo grado le lacune dell’audizione davanti alla commissione territoriale ed il giudice di appello a fronte della riscontrata insussistenza del fascicolo di ufficio di primo grado, peraltro pervenuto nel corso del giudizio di appello e non valutato dalla corte territoriale, avrebbe dovuto, esercitando i propri poteri, richiederlo o ordinare alla parte la produzione/ricostruzione o, ancora, avrebbe dovuto disporre l’audizione del richiedente per colmare le lacune probatorie; c) e d) con il terzo ed il quarto, in relazione all’art. 350 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio politiche del Paese di origine; la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 l’omesso esame delle fonti informative e l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost.; e) con il quinto, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, l’omessa ed errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese di origine o che ivi possa correre gravi rischi, e l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost. e l’omessa valutazione delle fonti informative relativamente alla situazione economico sociale del paese, con l’omesso esame delle condizioni personali per l’applicabilità della protezione umanitaria e della necessaria comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del paese di provenienza.
3. Il primo motivo è inammissibile per plurime ragioni.
La censura è generica mancando di chiarire a questa Corte con la dovuta puntualità ex art. 366 c.p.c., n. 4 quale parte della motivazione sia stata impugnata per il dedotto vizio: se unicamente quella sulla protezione umanitaria, fattispecie correttamente ascrivibile ad un error in procedendo ex art. 112 c.p.c. e quindi all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto si tratterebbe di domanda neppure esaminata dai giudici di appello, o se la motivazione comunque spesa dalla Corte romana sulla protezione internazionale.
Il motivo manca sul punto anche di allegare quella che è stata la censura proposta in appello per consentire a questa Corte di legittimità di apprezzare la denunciata omessa pronuncia.
In ogni caso il motivo è manifestamente infondato quanto alla dedotta apparenza della motivazione sulla domanda di protezione internazionale, poichè la sentenza impugnata rispetta il minimo costituzionale richiesto ad integrazione della motivazione, argomentando i giudici di appello dagli esiti di prova e sulle posizioni fatte valere in giudizio (Cass. n. 13248 del 30/06/2020).
4. Il secondo motivo è anch’esso inammissibile per difetto di autosufficienza perchè il ricorrente, che contesta che la Corte di merito dopo essersi resa conto della mancanza dei documenti necessari in sede di decisione invece di rimettere la causa sul ruolo per l’acquisizione del fascicolo di ufficio abbia fondato la sua decisione allo stato degli atti, non indica neppure quali prove, decisive, sarebbe mancate allo scrutinio della corte di appello.
Ed infatti l’acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, ai sensi dell’art. 347 c.p.c., è affidata all’apprezzamento discrezionale del giudice dell’impugnazione, con la conseguenza che l’omessa acquisizione, cui non consegue un vizio del procedimento di secondo grado nè della relativa sentenza, può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo ove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili “aliunde” e specificamente indicati dalla parte interessata (Cass. n. 27691 del 21/11/2017). L’indicato principio di generale portata e destinato, come tale, ad operare là dove vengano in rilievo documenti rilevanti ai fini della costituzione del rapporto processuale o comunque ed anche ai fini di prova, determina questa Corte di cassazione a qualificare come generico il motivo proposto.
Il ricorrente denuncia infatti l’omessa acquisizione del fascicolo di ufficio, e con esso, anche, di quello di parte, senza neppure segnalare però quali prove decisive e non altrimenti rinvenibili sarebbero state contenute nel primo.
Il principio della decisività della prova è stato d’altra parte applicato dalla stessa Corte di appello con motivazione che non si espone al sindacato di questa Corte di cassazione.
La Corte romana infatti, nella premessa della mancata acquisizione del fascicolo di parte e con esso delle dichiarazioni rese dal richiedente davanti alla commissione territoriale, dopo avere ricostruito i contenuti di quelle dichiarazioni muovendo dall’ordinanza adottata dal giudice di primo grado, rileva la mancata allegazione ad opera dell’appellante di passaggi ulteriori e diversi di quelle dichiarazioni, come tali destinati a sostenere l’esposizione del richiedente al rischio in caso di rientro nel paese di origine al fine del riconoscimento del rifugio e della protezione sussidiaria.
A fronte dell’indicata motivazione il motivo di ricorso si offre ad una ulteriore valutazione di inammissibilità perchè non si confronta con la ratio dell’impugnata decisione e nulla deduce dinanzi a questa Corte sull’esistenza dei diversi contenuti della dichiarazione resa davanti alla commissione territoriale, o ancora sulla non rispondenza di quelli apprezzati dal primo giudice e come tali ripresi da quello di appello, rispetto a quelli ricostruiti dai giudici di appello.
La censura è, pertanto, nel suo complesso inammissibile.
5. I restanti motivi sono ancora inammissibili per difetto di allegazione ed autosufficienza. Il terzo ed il quarto motivo non indicano i fatti integrativi che legittimano il riconoscimento della protezione sussidiaria.
In tema di protezione sussidiaria, quando si deduca un fatto suscettibile di rilevare D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) riconducibile all’azione di privati, l’onere di allegazione del richiedente deve essere adempiuto in termini sufficientemente specifici, non potendosi, in mancanza, attivare l’obbligo di integrazione istruttoria officiosa D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 (da ultimo: Cass. n. 16700 del 05/08/2020; Cass. n. 11312 del 26/04/2019; Cass. n. 17069 del 28/06/2018).
6. Il quinto motivo è inammissibile non avendo il ricorrente allegato, a fronte della denunciata omessa pronuncia sulla protezione umanitaria, di aver tempestivamente richiesto siffatta forma di protezione in appello e, ancora, in primo grado per poi denunciare il mal governo delle norme sostanziali di riconoscimento come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità.
7. Il ricorso è conclusivamente inammissibile.
Nulla sulle spese, essendo l’amministrazione rimasta intimata.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021