LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6289-2016 proposto da:
L.M., LUCMAR SRL, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato EUGENIO DELLA VALLE, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1646/2015 della COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA, depositata il 28/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/03/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.
RITENUTO
che:
Lucmar S.r.l. e L.M. propongono ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna n. 1646/01/15, che ha rigettato l’appello dagli stessi proposto, in controversia riguardante l’impugnazione di un avviso di liquidazione di imposta di registro, emesso in relazione ad una operazione di conferimento in società di un terreno con accollo di passività (mutuo) gravante sullo stesso, riqualificata dall’Ufficio, D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 20, come vendita dell’immobile. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. Nelle more del giudizio, Lucmar s.r.l. ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, riferendo di essersi avvalsa della definizione agevolata delle controversie tributarie di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, e di avere provveduto al deposito di istanza di sospensione in data *****. L’Agenzia delle Entrate, in data *****, ha concluso con la richiesta di estinzione del giudizio per definizione della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, essendo cessata la materia del contendere.
CONSIDERATO
che:
– La società contribuente ha aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6;
– L’Agenzia delle Entrate con nota del 3.2.2021 ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio in conseguenza di definizione agevolata, riferendo che Lucmar s.r.l. ha provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione;
– Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, stabilisce che: “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020”. Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12, precisa, inoltre, che: “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine”. Ai sensi del citato D.L., art. 6, comma 13, “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.
– Nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 (atteso che tale non può intendersi la richiesta di trattazione proposta dalla contribuente, finalizzata alla estinzione del giudizio per cessata materia del contendere), nè è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in ragione del perfezionamento della definizione della controversia ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 118 del 2019;
– Va, inoltre, precisato che sebbene la definizione della lite sia stata chiesta da Lucmar s.r.l. giova anche alla coobbligata, atteso che il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 14, conv. L. n. 136 del 2018, dispone che: “la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del comma 8, secondo periodo”. Ne consegue, pertanto, che la definizione perfezionata da Lucmar s.r.l. giova anche a favore di L.M., altra ricorrente nel presente giudizio;
– In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l’estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: “In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv., con modif., in L. n. 136 del 2018 (c.d. “pace fiscale”) comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere”(Cass. n. 21826 dei 2020).
P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 18 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021