LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22613/2015 R.G. proposto da:
A.A., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Andrea Amatucci, elettivamente domiciliata in Roma alla via Tortona n. 4, presso lo studio dell’Avv. Stefano Latella;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliata;
– intimata costituita –
avverso la sentenza n. 2616/32/15 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata in data 13/3/2015;
udita la relazione della causa svolta dal Dott. Angelo Napolitano nella camera di consiglio del 18 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto.
La Sig. A. (d’ora in poi anche “la ricorrente”), erede del marito defunto C.S., ha esposto che a quest’ultimo, quale venditore, e alla Fim Italia s.r.l., quale acquirente, fu notificato l’avviso di accertamento n. ***** con il quale il Ministero delle Finanze, con riferimento all’atto di compravendita di un immobile sito in *****, accertò un maggior valore finale di Euro 1.040.660 a fronte di quello dichiarato di Euro 697.217, con conseguente determinazione della maggiore imposta di registro ed Invim.
Il C. e la Fim Italia s.r.l. proposero ricorso in CTP con un unico atto.
Nelle more del giudizio, la parte acquirente definì l’imposta di registro ai sensi della L. n. 413 del 1991, mentre con riferimento all’impugnazione della rideterminazione dell’Invim dovuta dal venditore la CTP dichiarò l’interruzione del processo a causa della morte del C..
Espone ancora la ricorrente che ella proseguì il processo interrotto con il ministero dell’Avv. V.F., domiciliandosi presso il di lui studio in *****.
Deceduto il detto Avvocato in data *****, e dunque in assenza di un legale costituito in atti, la CTP di Napoli pronunciò la sentenza n. 170/28/2009, depositata in data 12/3/2009 e mai notificata, con la quale rigettò il ricorso avverso l’avviso di accertamento Invim.
In data 8/3/2013, sulla base della sentenza n. 170/28/2009 della CTP di Napoli, l’Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale di ***** notificò alla A. l’avviso di liquidazione n. *****, contenente l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta Invim dell’anno 1987 relativa all’originario avviso di accertamento la cui impugnazione era stata rigettata con la sentenza n. 170/28/2009 della CTP di Napoli.
Proposto ricorso contro l’avviso di liquidazione n. *****, la A. risultò soccombente in primo grado, in quanto la CTP ritenne che le doglianze della ricorrente avrebbero dovuto essere proposte impugnando, previa rimessione in termini, la sentenza n. 170/28/2009.
La A. propose appello alla CTR, deducendo il vizio di omesso esame delle eccezioni di prescrizione e di decadenza da parte del giudice di primo grado.
La CTR rigettò l’appello, ritenendo motivato l’avviso di liquidazione impugnato e non fondate le doglianze tese ad argomentare la nullità-inesistenza della sentenza n. 170/28/2009 della CTP.
Contro la sentenza di appello, indicata in epigrafe, la A. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato un atto di costituzione.
1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, ed al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76”, la contribuente ha dedotto che la CTR non si sarebbe pronunciata sull’eccezione di prescrizione del credito tributario vantato dall’Ufficio, risalente a suo dire all’originario avviso di accertamento notificato in data 30/3/1989.
In sostanza, la contribuente odierna ricorrente pretenderebbe che la sentenza della CTP n. 170/28/2009 fosse considerata quale inutiliter data, in quanto nel corso dello stesso giudizio sfociato in detta sentenza il maggior debito Invim accertato dall’amministrazione sarebbe stato oggetto di definizione agevolata, ai sensi della L. n. 413 del 1991, artt. 44 e 53, da parte dell’acquirente.
Di conseguenza, secondo la prospettazione dell’odierna ricorrente, il termine di prescrizione del credito erariale avrebbe dovuto computarsi non dalla sentenza del 2009, bensì da quella, anteriore, n. 624/28/1999 con la quale la CTP di Napoli aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere in seguito al condono dell’Invim il cui onere economico sarebbe stato sostenuto dalla società acquirente, con effetto estintivo anche per il dante causa dell’odierna ricorrente, e dunque per quest’ultima in qualità di erede.
2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, ed al combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 40 e 42”, la ricorrente ha dedotto che la sentenza della CTP di Napoli, del 2009, con la quale era stata rigettata l’impugnazione avverso l’originario avviso di accertamento Invim n. *****, sarebbe nulla in quanto emessa in violazione degli artt. 298 e 304 c.p.c.: la morte del procuratore costituito, infatti, aveva determinato l’interruzione automatica del processo, non successivamente riassunto, con la conseguenza che la sentenza emessa dopo (e nonostante) l’interruzione sarebbe nulla e non idonea, in quanto mai conosciuta dall’odierna ricorrente, a fondare l’avviso di liquidazione impugnato in prime cure.
3. I primi due motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere esaminati e decisi insieme, sono infondati.
3.1 Con essi, infatti, la ricorrente presuppone l’irrilevanza giuridica della sentenza della CTP di ***** n. 170/28/2009, deducendo che la morte del suo procuratore costituito, avvenuta dopo la prosecuzione da parte sua del giudizio originariamente incardinato, interrottosi in seguito alla morte del marito dante causa, aveva provocato un’ulteriore interruzione del processo, mai successivamente riassunto o proseguito, con la conseguente nullità della sentenza emessa dalla CTP, peraltro da lei mai conosciuta.
3.2 Senonchè, la sentenza emessa in seguito alla verificazione dell’interruzione del processo non è priva di effetti, nè tantomeno inutiliter data, bensì viziata da nullità.
Tale vizio, tuttavia, costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, che codifica il principio di conversione della nullità in motivo di impugnazione (Cass., sez. 63, n. 28846 del 2018).
Nè può spiegare rilievo la circostanza che la ricorrente non abbia mai saputo che era stata pronunciata la sentenza n. 170/28/2009 dalla CTP di Napoli.
Lo sbarramento preclusivo all’impugnazione, di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1 (cd. termine lungo), ha una operatività generalizzata, con l’unica eccezione del contumace “involontario”, della parte che, cioè, a causa della nullità della citazione (o ricorso) o della sua notificazione, o della nullità della notificazione di uno degli atti di cui all’art. 292 c.p.c., non abbia avuto conoscenza dell’esistenza del processo.
Il fatto che la ricorrente non avesse avuto conoscenza della morte del suo procuratore, e dunque della verificazione dell’effetto interruttivo del giudizio, ha potuto escludere il verificarsi dell’effetto estintivo quale conseguenza della mancata prosecuzione del processo, non potendo decorrere l’onere di prosecuzione o di riassunzione a carico del soggetto, interessato alla riattivazione del processo, rimasto all’oscuro della verificazione dell’evento interruttivo automatico (Corte Cost. n. 139/67); ma non ha potuto evitare il passaggio in giudicato della sentenza della CTP n. 170/28/2009, di rigetto dell’impugnazione dell’originario avviso di accertamento Invim, sulla base della quale l’ufficio ha emanato l’avviso di liquidazione qui impugnato in prime cure.
Ne consegue che l’ufficio non è incorso nella decadenza evocata dalla ricorrente, e che ogni vizio avverso la sentenza della CTP del 2009 avrebbe dovuto essere fatto valere nel termine lungo, vigente ratione temporis, di un anno dalla pubblicazione della sentenza.
3.3 Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7, ed alla L. n. 241 del 1990, art. 3”, la odierna ricorrente si è lamentata del fatto che la CTR abbia ritenuto, con la sentenza impugnata, sufficientemente motivato l’avviso di liquidazione impugnato in prime cure, in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che nell’avviso di liquidazione impugnato in prime cure non sarebbero stati esposti in dettaglio i criteri di calcolo seguiti dall’ufficio al fine di determinare il maggior importo a titolo di Invim, aumentato di interessi e sanzioni, da lei dovuto.
3.4 Il terzo motivo è inammissibile, per difetto del requisito dell’autosufficienza (Cass., sez. 5, n. 2928 del 2015; Cass., sez. 5, n. 9536 del 2013).
La ricorrente, infatti, pur censurando il giudizio espresso dalla CTR circa la sufficienza della motivazione dell’avviso di liquidazione impugnato, non ha trascritto quest’ultimo integralmente nel corpo del ricorso; non lo ha allegato a quest’ultimo; non ha “localizzato” l’atto all’interno del fascicolo processuale di merito.
In particolare, deve osservarsi che, stando alla lettura del ricorso, i documenti indicati come allegati nn. 3 e 4, si riferiscono non all’avviso di liquidazione impugnato, ma alle prove delle somme versate a titolo di Invim, che non sarebbe stata, secondo la ricorrente, correttamente scomputata dall’ufficio nella rideterminazione della maggiore imposta dovuta.
4. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
5. Atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle Entrate, non occorre regolare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi mediante collegamento da remoto, il 18 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021