LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. FICHERA Giusep – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 16447/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, (C.F. *****), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12.
– ricorrente –
contro
Fallimento della ***** s.r.l.,(C.F. *****), in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Ciaramella, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Pierpaolo Bagnasco, in Roma via Donatello 71.
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 331/47/2013 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata il giorno 17 dicembre 2013.
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021 dal Consigliere Giuseppe Fichera.
FATTI DI CAUSA
Il fallimento della ***** s.r.l. impugnò l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle entrate, con il quale vennero ripresi a tassazione maggiori redditi ai fini IRES, IRAP ed IVA per l’anno d’imposta 2005, durante il quale era intervenuta l’apertura della procedura concorsuale.
L’impugnazione venne integralmente accolta in primo grado; proposto appello dall’Agenzia delle entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza resa il giorno 17 dicembre 2013, lo respinse.
Avverso la detta sentenza, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha risposto con controricorso il fallimento della ***** s.r.l.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate eccepisce la violazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), e comma 2, avendo la commissione tributaria regionale, da un lato, omesso di pronunciare sul motivo di appello relativo all’erronea affermazione, operata da parte del giudice di prime cure, che l’accertamento impugnato fosse fondato sui c.d. “studi di settore” e, dall’altro, non considerato che quello in esame era invece un accertamento induttivo, giustificato senz’altro dalla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Invero, va osservato che è consolidato l’orientamento di questa Corte a tenore del quale, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi, rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 11/05/2018, n. 11493; Cass. 14/02/2012, n. 2108) Ora, il giudice di merito ha respinto l’appello dell’amministrazione, affermando che era stato violato l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale nell’ambito di un accertamento fondato sui c.d. “studi di settore”; ma ha altresì soggiunto che – comunque – la ripresa a tassazione era ingiustificata nel merito, perchè nell’anno oggetto di indagine era stato dichiarato il fallimento della società contribuente e siffatta circostanza, da sola, giustificava lo scostamento da qualsiasi studio di settore, rendendo per l’effetto illegittima la ripresa a tassazione che era stata sostanzialmente fondata sui detti criteri.
Siffatta chiara autonoma ratio decidendi non risulta adeguatamente censurata dall’odierna ricorrente, la quale, assumendo seccamente che l’apertura di una procedura concorsuale non sarebbe idonea a superare le presunzioni derivanti a carico del contribuente dall’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali, intende – in maniera inammissibile – sollecitare al giudice di legittimità una nuova valutazione in fatto degli elementi indiziari in atti, che resta invece riservato alla fase di merito.
Sicchè, conclusivamente, il motivo formulato dall’Agenzia delle entrate resta nel suo complesso inammissibile, poichè una tra le due autonome rationes decidendi adottate dalla sentenza impugnata, come visto regge all’odierno vaglio di legittimità.
2. Le spese seguono la soccombenza. Essendo la ricorrente una amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso per la predetta l’obbligo di versare l’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (Cass. 29/01/2016, n. 17789).
P.Q.M.
Respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal controricorrente, liquidate in complessivi Euro 5.600,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese generali al 15% ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021