Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17908 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1697/2015 R.G. proposto da:

R. Metalli Trasformazione s.r.l. in persona del legale rappresentante, R.R., R.D., R.S. e R.C., tutti rappresentati e difesi dall’avv. Bruno Bisogno, presso il cui studio in Salerno sono elettivamente domiciliati per procura speciale a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5571/46/14, depositata il 3.6.2014.

Udita la relazione svolta alla udienza camerale del 25.3.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.

OSSERVA L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della R. Metalli s.a.s. di R.R. & C. (trasformatasi in data ***** nella R. Metalli s.r.l.) per l’anno di imposta 2004, un avviso di accertamento originato dalle risultanze emerse da due processi verbali di constatazione; in particolare veniva contestata alla società l’emissione di fatture afferenti ad acquisti oggettivamente inesistenti di rottami di alluminio e rame, con il conseguente recupero a tassazione dell’Iva indebitamente detratta.

La società impugnava l’avviso e la CTP di Napoli accoglieva il ricorso ritenendo non applicabile il raddoppio dei termini per l’emissione dell’avviso di accertamento ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, così come modificato dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37.

La Commissione regionale della Campania, con sentenza n. 5571/46/2014, depositata il 3.6.2014, accoglieva l’appello dell’ufficio ritenendo che nella specie operasse il raddoppio del termine.

Avverso la sentenza R. Metalli Trasformazione s.r.l., R.R., R.D., R.S. e R.C. propongono ricorso per cassazione, affidandosi a un motivo.

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso dei soci R.R., R.D., R.S. e R.C. che non sono stati parti nelle pregresse fasi di merito.

In tema di ricorso per cassazione, la legittimazione all’impugnazione può essere riconosciuta solo a chi abbia partecipato al precedente grado di appello (Cass. 23 marzo 2017, n. 7467); inoltre, il difetto di legittimazione attiva o passiva è rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e, dunque, anche in sede di legittimità, atteso che esso attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio (Cass. 5 luglio 2004, n. 12286).

2. Non si è verificata alcuna violazione del litisconsorzio necessario, nonostante non abbiano partecipato al giudizio i soci della (originaria) s.a.s..

L’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone (quale era la società ricorrente all’epoca dell’accertamento) autonomamente operato non determina, in caso di impugnazione, un litisconsorzio necessario nei confronti dei soci, attesa l’assenza – in mancanza di un meccanismo analogo a quello previsto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma 2, e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 – di un accertamento unitario e di una conseguente automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci (Cass. n. 21340 del 2015).

3. Con il motivo di ricorso la società deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che nella specie non sussistevano i presupposti per il raddoppio dei termini di accertamento in quanto la condotta penalmente rilevante era scrivibile ad altro soggetto giuridico.

La censura non è fondata.

3.1. Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 24, ad integrazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, ha previsto che in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, gli ordinari termini di decadenza per l’accertamento sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.

Questa Corte ha più volte affermato che, “in tema di accertamento tributario, i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per l’IRPEF e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, per IVA, nella versione applicabile “ratione temporis”, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza”, come peraltro stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 25 luglio 2011, n. 247, “senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015 e. già notificati, incidano le modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, commi da 130 a 132, attesa la disposizione transitoria ivi introdotta, che richiama l’applicazione del D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati” (Cass. n. 16728 del 2016; conf. Cass. n. 26037 del 2016).

Quella Corte ha precisato che “non di raddoppio dei termini in senso proprio si tratta, bensì di un nuovo termine di decadenza”, applicabile in ipotesi di sussistenza di seri indizi di reità, che è un dato obiettivo non lasciato alla discrezionalità del funzionario dell’ufficio tributario ma che deve essere accertato dal giudice; tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, nè dalla intervenuta archiviazione della denuncia, non rilevando “nè l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m., ai sensi dell’art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell’imputazione, nè la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche in considerazione del doppio binario tra giudizio penale e procedimento e processo tributario (in termini, Cass. 15 maggio 2015, n. 9974)” (Cass. n. 16728 del 2016, cit.).

Nella specie è pacifico, come accertato dalla CTR, che per i fatti oggetto di causa vi è stata una denuncia penale per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000.

E’ estraneo al perimetro del giudizio lo ius superveniens, consistente nelle modifiche introdotte, dapprima, dal D.Lgs. 3 agosto 2015, n. 128, art. 2, commi 1 e 2, che ha limitato il raddoppio dei termini di accertamento per violazioni penali solo ai casi in cui la denuncia è effettivamente presentata e trasmessa all’autorità giudiziaria entro il termine ordinario di decadenza dal potere di accertamento, quindi, dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi da 130 a 132, che hanno, tra le altre disposizioni, eliminato la fattispecie del raddoppio dei termini ordinari.

La prima modifica, infatti, in virtù dell’apposita norma di salvaguardia prevista dal D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, non si applica alle violazioni punibili constatate in processi verbali notificati prima del 2 settembre 2015 e seguite dalla notifica di atti impositivi entro il 31 dicembre 2015, quali sono quelle in oggetto, in cui la notifica dell’avviso di accertamento è intervenuta nel dicembre 2010.

Quanto alla seconda modifica, invece, il regime transitorio previsto dalla L. n. 208 del 2015, per i periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016 – secondo cui il raddoppio dei termini di accertamento, quali stabiliti dal comma 132, secondo periodo, opera, nel caso delle indicate violazioni penali, solo a condizione che la denuncia penale sia presentata o trasmessa dall’Amministrazione finanziaria entro il termine stabilito nel primo periodo del medesimo comma 132, riguarda solo le fattispecie non regolate dal precedente regime transitorio, cioè i casi in cui non sia stato notificato un atto impositivo (o di irrogazione di sanzioni) entro il 2 settembre 2015, in quanto, ai sensi del D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 3, comma 2, sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore di tale decreto (Cass. 16/12/2016, n. 26037; Cass. 9/08/2016, n. 16728).

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso dei soci R.R., R.D., R.S. e R.C.;

rigetta il ricorso di R. Metalli Trasformazione s.r.l. e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 8.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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