Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17913 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. MANCINI Laura – rel. Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12299/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.P. (C.F. *****), G.A., (CF. *****), M.L., (*****), quali eredi di S.F., (C.F. *****), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Michelangelo Mucciaccio e Salvatore Di Mattia, elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, via G. Avezzana 3;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 73/2/13 della Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione distaccata di Salerno, depositata il 27 marzo 2013 e non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 marzo 2021 dal Consigliere Dott.ssa Mancini Laura.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza n. 73/2/13, depositata il 27 marzo 2013 e non notificata, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione distaccata di Salerno ha respinto il proprio appello avverso la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Avellino di accoglimento dell’impugnazione proposta da S.F. contro l’avviso di accertamento relativo all’IRPEF per l’anno 2001.

Con tale atto impositivo l’Ufficio aveva accertato a carico della contribuente la plusvalenza di Lire 132.512.000 da sottoporre a tassazione separata ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. b), ritenendola alla stessa imputabile aì sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, per aver venduto, per interposta persona, un suolo edificatorio con atto pubblico del 21 novembre 2001 allo scopo di neutralizzare la predetta plusvalenza.

2. Con istanza depositata in data il febbraio 2020, l’Agenzia delle entrate ha dato atto che la parte contribuente, nella persona dei controricorrenti G.P., G.A. e M.L., quali eredi di S.F., deceduta in data 23 ottobre 2012, ha presentato domanda di definizione della controversia aì sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, artt. 6 e 7, provvedendo al pagamento previsto ai fini del perfezionamento della definizione, e ha chiesto emettersi declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3, allegando una “Comunicazione di regolarità della definizione della lite – del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 e 7” a firma del funzionario delegato dal Direttore della Direzione Provinciale di Avellino.

Inoltre, gli eredi di S.F. hanno depositato memoria con la quale si sono associati all’istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere e di estinzione del procedimento con compensazione delle spese di lite depositata dalla difesa erariale.

3. Preso atto del pagamento delle somme di cui alla domanda di definizione certificata dall’Agenzia delle entrate, deve, dunque, essere dichiarata l’estinzione per legge del giudizio di cassazione e la cessazione della materia del contendere.

Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate secondo il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, e il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.

Non sussìstono i presupposti per ìmporre al ricorrente il pagamento dell’ulteriore contributo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione e cessata la materia del contendere. Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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