Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17914 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – rel. Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8234/2014 R.G. proposto da:

M.G., rappresentato e difeso dall’avv. Lucio Esbardo, domiciliato in Roma, via Civinini, n. 85, presso lo studio dell’avv. Domenico Mariani;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Fiertler, presso il cui studio in Roma, via Andrea Millevoi 73/81, nella sede della società tra l’avv. Fiertler e l’avv. Musacchio s.t.p., è

elettivamente domiciliata.

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 162/03/13 della Commissione tributaria regionale per la Calabria, depositata il 3/07/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2021 dalla Dott.ssa Pirari Valeria;

RILEVATO

che:

1. In data 14/5/2010 fu recapitata a M.G. una cartella di pagamento relativa a Irpef, Addizionali comunali e regionali, per l’anno di imposta 2006, avverso la quale quest’ultimo propose impugnazione davanti alla C.T.P. di Cosenza che, con sentenza n. 100/09/11, depositata il 28/2/2011, accolse l’eccezione preliminare, dallo stesso sollevata, circa l’inesistenza della notifica della cartella, eseguita direttamente dall’agente per la riscossione, ai sensi della L. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, e priva della relata di notifica. Nel corso del giudizio d’appello, introdotto dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente, dopo avere depositato, in data 16/5/2013, 1) altra cartella di pagamento, relativa a Iva, Irap, Irpef, Addizionali comunali e regionali e Irpef, per l’anno 2006, intimante il pagamento di altra somma di denaro; 2) provvedimento di sgravio di tutte le imposte richieste con la stessa emesso dall’Agenzia delle Entrate di Cosenza in data 18/4/2013; 3) dispositivo della sentenza n. 261/01/13, depositata il 29/4/2013 dalla C.T.P. di Cosenza, avente ad oggetto la predetta cartella, nel quale veniva dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto sgravio delle imposte; 4) sentenza n. 441/07/11 della C.T.P. di Cosenza, e, con memoria depositata il 24/5/2013, diede atto dell’intervenuto sgravio totale da parte dell’Agenzia delle Entrate relativo a Irpef, Iva, Irap, Add. com. e reg. per l’anno 2006, e segnalò la sussistenza di una situazione di ne bis in idem in ragione della sentenza n. 261/01/13 sopra citata. La C.T.R. per la Calabria, con la sentenza 162/03/13, riformò quella impugnata, rigettando il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento e compensando le spese del giudizio.

2. Avverso questa sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, illustrati anche con memoria. L’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud s.p.a. si sono difese con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. asserito che l’agente per la riscossione potesse notificare la cartella anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi e dunque direttamente mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza considerare che, in seguito alla modifica del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, operata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 12, comma 1, con decorrenza dal 1/7/1999, che aveva eliminato l’inciso riferito all’esattore e sottratto al medesimo la possibilità di eseguire direttamente la notificazione mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica della cartella poteva essere eseguita, a pena di sua inesistenza non sanabile ex art. 156 c.p.c., soltanto per il tramite dei soggetti qualificati indicati nella prima parte della norma.

2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. affermato che la prova del perfezionamento della notifica fosse costituita dall’avviso di ricevimento, senza che fosse anche necessaria la relata di notifica siccome non prevista dalla legge. Ad avviso del contribuente, invece, il richiamo al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, contenuto nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e il conseguente rinvio agli artt. 137 e s.s. c.p.c., da quest’ultimo disposto, imponevano di considerare sottoposte alla disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 149 c.p.c. e L. n. 890 del 1982 tutte le notifiche, indipendentemente dal fatto che fossero state effettuate a mani dall’Ufficiale giudiziario o dal messo notificatore o eseguite tramite il servizio postale, sicchè per ognuna di esse era necessaria la compilazione della relazione di notifica sull’originale e sulla copia, derivando altrimenti dall’omissione di tale incombente l’impossibilità di dimostrare le attività svolte dall’ufficiale giudiziario e i fatti avvenuti in sua presenza, attestate invece in tale documento con efficacia fidefacente fino a querela di falso.

3. Col terzo motivo, si segnala il giudicato esterno, dato dalla sentenza n. 261/01/13 della C.T.P. di Cosenza emessa in seguito all’impugnazione di altra cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate, per l’anno di imposta 2006, in seguito a verifica fiscale svolta dalla Guardia di Finanza, e passata in giudicato il 15/12/2013, con la quale era stata dichiarata cessata la materia del contendere in seguito all’intervenuto sgravio, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di tutte le imposte (Irpef, Irpef addizionale comunale, Irpef addizionale regionale) in essa indicate, incluse quelle oggetto del presente giudizio.

4. Col quarto motivo, si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. omesso di analizzare l’eccezione, sollevata nel corso del giudizio di merito, riguardante l’identità del petitum e della causa petendi tra il giudizio di appello esitato nella sentenza oggi impugnata e quello instaurato davanti alla C.T.P. di Cosenza, esitato nella sentenza n. 261/01/13 passata in giudicato, con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione dell’avvenuto sgravio della cartella di pagamento impugnata in quella sede, e l’omessa motivazione sul punto, con correlativa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell’art. 115 c.p.c., per omesso esame di tutte le prove proposte e dei fatti non specificamente contestati dalla controparte.

5. Col quinto motivo, si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la C.T.R. sufficientemente motivato in ordine alla sollevata eccezione di nullità della cartella di pagamento per omessa notifica della comunicazione di irregolarità L. n. 212 del 2000, ex art. 6, comma 5, limitandosi a sostenere che, trattandosi di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi e derivando l’iscrizione a ruolo da omesso o insufficiente versamento di quanto dichiarato e non da errore nella dichiarazione, non era richiesta alcuna comunicazione di irregolarità. Ad avviso del contribuente, dunque, i giudici di merito non soltanto si erano posti in contrasto con le risultanze istruttorie, ma avevano anche operato senza dar conto dell’iter logico-argomentativo seguito e senza considerare che, secondo quanto indicato nella cartella, l’Agenzia delle Entrate aveva dato conto della comunicazione di irregolarità predisposta in data 16/6/2009, e che quest’ultima, mentre nell’altro giudizio avente n. 5369/2010 davanti alla C.T.P. di Cosenza e riguardante Iva, Irpef e Irap per l’anno 2006 e dunque la medesima dichiarazione dei redditi, aveva prodotto copia dell’invio della comunicazione di irregolarità, pur senza dimostrare la sua avvenuta ricezione da parte del destinatario, in questo aveva contraddittoriamente sostenuto la non obbligatorietà di quell’invio.

6. Col sesto motivo, infine, si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la C.T.R. omesso di motivare in merito all’eccepita inammissibilità dell’appello per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, in quanto, non essendo stato notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante avrebbe dovuto depositare copia dell’appello presso la Commissione tributaria provinciale.

7. La terza e la quarta censura, da trattare con priorità per motivi di ordine logico e congiuntamente, in quanto strettamente connessi, sono inammissibili.

L’inammissibilità discende non tanto dal rilievo sollevato da Equitalia Sud s.p.a. e fondato, quanto al quarto motivo, dalla commistione di più vizi in un unico motivo, dovendosi aderire all’orientamento secondo cui, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, è sufficiente che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le censure prospettate, onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (in tal senso, Cass., sez. U., 06/05/2015, n. 9100; Cass., sez. 6-3, 17/03/2017, n. 7009; Cass., sez. 2, 23/10/2018, n. 26790), ed essendo nella specie chiaramente arguibili le singole questioni prospettate dal ricorrente, quanto perchè l’eccezione difetta di specificità.

L’eccezione di giudicato, infatti, pur imponendo al giudice di legittimità di verificare l’effettiva esistenza di una pronuncia avente tale valenza, essendo essa assimilabile agli elementi normativi e potendo perciò il suo accertamento essere effettuato d’ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, stante l’interesse pubblico ad esso sotteso e la sua funzione primaria, consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità della decisione al fine di evitare la formazione di giudicati contrastanti, (Cass., Sez. 3. 26/10/2017, n. 25432), postula, ove sia formulata dalla parte, non già la mera allegazione della decisione da cui intenda trarre giovamento, ma, ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 2, la deduzione, in modo specifico e autosufficiente, che la materia del contendere oggetto del processo in corso sia coperta, in tutto o in parte, dal giudicato formatosi in altro, precedente giudizio (Cass., Sez. 5, 18/12/2013, n. 28247).

Orbene, dalla lettura del ricorso non risulta chiarito in quali termini possa affermarsi l’asserita coincidenza tra la cartella di pagamento “n. 034 2010 00266942 36 relativa a Irpef, Irpef add. Com. – Irpef add. Reg., anno 2006”, intimante il pagamento di Euro 125.874,30, oggetto del presente giudizio, e la cartella di pagamento “n. 034 2012 00350789 56, relativa a Iva, Irap, Irpef add. Com., Irpef add. Reg. Imposta regionale attività produttive da avvisi di accertamento, per l’anno 2006”, intimante il pagamento di Euro 3.706.343,35, oggetto della sentenza n. 261/01/13, depositata dalla C.T.P. di Cosenza in data 29/4/2013, con la quale è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione dello sgravio di tutte le imposte in essa indicate emesso dall’Agenzia delle Entrate il 18/04/2013, posto che non è stato in alcun modo spiegato in che termini sussista la dedotta coincidenza tre i due atti, invero evidentemente divergenti quanto a imponibile e a oggetto. Nè alcuna utile informazione è possibile trarre dall’esame della documentazione versata in giudizio al fine di accertare detta uniformità, in ottemperanza al principio secondo cui il giudicato esterno che risulti da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito può essere accertato dalla Corte di cassazione con cognizione piena, comprensiva dell’esame diretto degli atti (Cass., Sez. U, 09/08/2001, n. 10977; Cass., Sez. 1, 05/10/2009, n. 21200), da interpretarsi alla stregua dell’esegesi delle norme (e non già degli atti e dei negozi giuridici), in base agli artt. 12 e s.s. preleggi (Cass., Sez. 3, 29/11/2018, n. 30838), non contenendo nè la cartella di pagamento oggetto del dedotto giudicato esterno, l’unica allegata al ricorso, nè la sentenza della C.T.P. n. 261/01/13 alcun elemento atto a verificare la dedotta corrispondenza con i contenuti della cartella oggetto dell’odierno giudizio, peraltro nè testualmente trascritta, nè prodotta, benchè atto amministrativo e non processuale (per tutte, Cass., 7/11/2019, n. 28570).

Alla luce di quanto detto, deve dichiararsi l’inammissibilità dei motivi.

8. Il primo e il secondo motivo sono infondati.

Questa Corte ha infatti già avuto modo di affermare che “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Cass., Sez. 5, 19/03/2014, n. 6395; Cass., Sez. 5, 06/03/2015, n. 4567; Cass., Sez. 3, 17/10/2016, n. 20918; Cass., 6-1, 12 novembre 2015, n. 23182). Secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 è infatti sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente, il quale è assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., avendo natura di atto pubblico (in tal senso, Cass., Sez. 5, 27/05/2011, n. 11708; Cass., Sez. 5, 19/06/2009, n. 14327; Cass., Sez. 5, 17/01/2020, n. 946; Cass., Sez. 5, 06/03/2015, n. 4567).

Peraltro, l’esclusione dell’inciso “da parte dell’esattore” nell’art. 26, nella formulazione ratione temporis applicabile (quella modificata per effetto del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 12 e in tutte le successive rimasta immutata), rilevata dal contribuente a sostegno della sua pretesa, è del tutto irrilevante, dal momento che il comma 1 si apre con l’individuazione degli ufficiali di riscossione come soggetti abilitati alla notifica, a differenza della versione originaria del medesimo comma che, conseguentemente, richiedeva l’espressa menzione dell’esattore nella successiva parte della norma (per tutte Cass., 6-1, 12 novembre 2015, n. 23182).

Orbene, la C.T.R., nell’affermare che, a mente del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, la notifica della cartella di pagamento può essere validamente effettuata direttamente dall’agente della riscossione mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento senza che sia necessaria la redazione di alcuna relata di notifica e che il suo perfezionamento avviene con la mera consegna del plico al destinatario, la cui prova è costituita dall’avviso di ricevimento, non ha fatto altro che applicare i suddetti principi.

Ne consegue l’infondatezza delle censure proposte sul punto.

9. Il quinto motivo è inammissibile.

Il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis, presuppone, infatti, che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico (Cass., sez, U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., sez. 6 – 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass., sez. 6 – 3, 20/11/2015, n. 23828), e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (in tal senso, Cass., sez. 2, 13/08/2018, n. 20721), dovendosi la norma così come riformulata interpretare alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicchè è denunciabile in cassazione soltanto l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Vedi Cass., sez, U., 07/04/2014, n. 8053).

Nella specie, il ricorrente si è limitato a lamentare l’insufficiente motivazione in ordine all’eccezione di omessa notifica della comunicazione di irregolarità ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, da lui sollevata e reputata dalla C.T.R. infondata in ragione della non obbligatorietà di tale incombente in caso di controllo automatizzato e di accertato omesso o insufficiente versamento di quanto dichiarato, sostanzialmente sollecitando il riesame nel merito della questione, attività questa preclusa alla Corte di legittimità.

10. Il sesto motivo è inammissibile.

Qualora il giudice d’appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell’impugnazione, ritenendo di non ravvisare un’ipotesi di inammissibilità ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., la decisione sul punto non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell’appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione (Cass., Sez. 3, 15/04/2019, n. 10422), essendo il vizio di omessa pronuncia configurabile soltanto nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito e non già di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito (in tal senso, Cass., Sez. 1, 26/09/2013, n. 22083; Cass., Sez. 3, 11/10/2018, n. 25154), sicchè la sentenza che si assuma avere erroneamente rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello non è censurabile in sede di legittimità per violazione dell’art. 112 c.p.c. (vedi Cass., Sez. 3, 23/01/2009, n. 1701).

Pertanto, avendo il ricorrente lamentato l’omesso esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, la censura deve considerarsi inammissibile.

11. In conclusione, dichiarata l’inammissibilità del terzo, quarto, quinto e sesto motivo e l’infondatezza del primo e del secondo, il ricorso va respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio che si liquidano come in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso; Condanna la parte contribuente al pagamento, in favore delle controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 cadauna per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge riguardo a Equitalia Servizi di Riscossione e oltre alle spese prenotate a debito riguardo all’Agenzia delle Entrate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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