Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17915 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – rel. Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17708/2015 R.G. proposto da:

FALLIMENTO ***** s.p.a. in liquidazione, rappresentato e difeso dal prof. avv. Loris Tosi e dal prof. avv. Giuseppe Marini, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Monti Parioli 48;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore;

– resistente –

Avverso la sentenza n. 5/30/15 della Commissione tributaria regionale per il Veneto, depositata il 5/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2021 dalla Dott.ssa Valeria Pirari;

RILEVATO

che:

1. In data 27/9/2012, l’Agenzia delle Entrate notificò alla società ***** s.p.a. avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2009, con riguardo a Ires, Irap e Iva, con il quale rilevò 1) omesso versamento Iva in seguito a irregolarità riscontrate nella registrazione di fatture; 2) registrazione di fattura in data anteriore al suo ricevimento; 3) indebita deduzione di costi non di competenza; 4) indebita deduzione di costi non documentati e non inerenti relativi a fatture ricevute per prestazioni professionali, provvigioni occasionali, elaborazione dati, ricerca e sviluppo; 5) indebita deduzione di oneri finanziari relativi a tre contratti di Interest Rate Swap; 6) disconoscimento del regime di non imponibilità Iva per le cessioni oggetto di fattura, per assenza di documentazione circa l’effettiva cessione di beni; 7) indebita detrazione Iva per operazioni oggettivamente inesistenti. Previo invio di questionario col fu chiesto alla società di documentare le quote di ammortamento dei costi di ricerca e sviluppo imputati al periodo 2010, fu emesso, in data 3/10/2012, altro avviso di accertamento relativo a quest’ultimo periodo, con il quale fu contestata la deducibilità dei predetti costi. Impugnati i predetti atti dalla società con due distinti ricorsi e, in seguito al fallimento della predetta, presentata istanza di trattazione del procedimenti interrotto, la C.T.P. di Treviso, previa loro riunione, annullò i soli rilievi di cui ai precedenti punti 3) e 6) dell’avviso relativo al 2009 e confermò per il resto i restanti con sentenza 146/08/13 del 4/12/2013, avverso la quale interposero appello sia la contribuente, sia l’Ufficio. La C.T.R. per il Veneto, riuniti i gravami, accolse parzialmente l’appello della contribuente, annullando l’accertamento emesso per il 2010, e quello dell’Ufficio e confermando l’accertamento del 2009 anche con riguardo ai rilievi nn. 3) e 6).

2. Avverso questa sentenza, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi. L’Agenzia delle Entrate non ha spiegato difese essendosi limitata a depositare memoria di costituzione al solo fine di partecipare all’udienza di discussione ex art. 370, comma 1, c.p.c..

CONSIDERATO

che:

Con istanza, depositata il 10/3/2021, il contribuente ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, per avere presentato istanza di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione) ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, e avere provveduto al pagamento, in un’unica soluzione, dell’intera somma indicata da Equitalia, la cui regolarità è stata attestata dall’Agenzia delle Entrate ai fini dell’estinzione del presente giudizio, come da documento allegato.

Sul punto, ritiene preliminarmente il Collegio di non dover procedere all’avviso alla controparte, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2, postulando tale incombente la regolare costituzione in giudizio della parte (cfr. Cass., Sez. U, 23/9/2014, n. 19980) e non potendo qualificarsi come controricorso il tardivo deposito di un atto denominato “atto di costituzione”, il cui contenuto si sostanzi, come nella specie, nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio “con il presente atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”. In virtù del combinato disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, e art. 370 c.p.c., infatti, il controricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, il requisito essenziale dell’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, (Sez. 2, n. 5400 del 13/03/2006), in assenza del quale alla parte che, ricevuto il ricorso, abbia depositato un atto non qualificabile come controricorso nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito dello stesso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione, è preclusa qualsiasi attività processuale diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 c.p.c. (Cass., Sez. 3, 18/04/2019, n. 10813; Cass., Sez. 3, 25/09/2012, n. 16261; Cass., Sez. 5, 9/03/2011, n. 5586; Cass., Sez. 1, 18/3/2021, n. 7738).

Ciò premesso, va detto che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi del citato D.L. n. 193 del 2016, art. 6, questo deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, senza che rilevi il fatto che questi non abbia poi espressamente rinunciato al giudizio pendente, come nella specie, in quanto l’attestazione di ammissione alla procedura di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, costituisce inequivoca rinuncia al ricorso (in tal senso, Cass., Sez. 6-5, 7/12/2017, n. 29394), oppure perchè ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora egli sia resistente o intimato. In entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando risulti, al momento della decisione – come effettivamente accaduto in questo caso – che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass., Sez. 6, 3/10/2018, n. 24083).

Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere e dichiarato estinto il giudizio di cassazione per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6.

Non si deve inoltre provvedere sulle spese del giudizio, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass., Sez. 6, 3/10/2018, n. 24083), valendo il principio generale secondo cui le spese del giudizio estinto per condono restano a carico della parte che le ha anticipate D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 46, comma 3, senza contare che, nella specie, la resistente non ha spiegato difesa.

Non ricorrono, inoltre, i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo”, in quanto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., sez. 6 – 1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31732).

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6 e cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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