Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17916 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5248-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 14/2013 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA SEZ.DIST.

di SALERNO, depositata il 04/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2021 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

RILEVATO

che:

con sentenza n. 14/12/2013 pubblicata il 4 febbraio 2013 la Commissione tributaria regionale della Campania sezione distaccata di Salerno ha accolto l’appello proposto da M.M. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 382/2/09 con la quale era stato rigettato il suo ricorso avverso gli avvisi di accertamento n. ***** e n. REQ010901128 emessi nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate e con i quali erano stati accertati maggiori ricavi con metodo analitico induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), rispettivamente per Euro 46.159,00 per l’anno 2004 e per Euro 11.934,00 per l’anno 2005 con conseguente maggiore tassazione ai fini IRPEF. La ComMissione tributaria regionale ha ritenuto illegittimi detti avvisi di accertamento per violazione del termine dilatorio di cui alla L. 212 del 2000, art. 12, comma 7 essendo stati emessi prima del decorso del termine di sessanta giorni dal provvedimento di chiusura delle indagini presso l’azienda della contribuente;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi;

che M.M. è rimasta intimata.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, deducendosi che il giudice dell’appello avrebbe omesso di valutare compiutamente le opposte deduzioni dell’Ufficio in merito alla natura meramente strumentale del verbale di accesso e acquisizione di documenti, ritenendo infondata l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata con la quale si equipara il verbale di accesso al processo verbale di constatazione ai fini del mancato rispetto del termine di sessanta giorni di cui all’art. 12 comma 7 dello Statuto del Contribuente;

che con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare si assume che sarebbe ravvisabile il vizio di ultrapetizione per la violazione del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato avendo il giudice dell’appello equiparato il verbale di accesso ad un processo verbale di constatazione senza che tale assunto sia stato dedotto dalla contribuente;

che con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riguardo all’applicazione del termine dilatorio di sessanta giorni descritta al primo motivo;

che il primo motivo è inammissibile in quanto la lamentata violazione ed errata applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 costituisce un vizio di violazione di legge, correttamente proposto con il terzo motivo, e non riguarda la motivazione della sentenza ma il suo contenuto;

che il secondo motivo è infondato in quanto l’equiparazione del verbale di accesso con il processo verbale di constatazione costituisce un’argomentazione per affermare l’applicabilità del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e non una statuizione su una domanda non ritualmente formulata;

che il terzo motivo è anche infondato. Va, in primo luogo, evidenziato che questa Corte ha precisato (Cass. 22 giugno 2018, n. 16546) che l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria non deve necessariamente concludersi con la redazione di un processo verbale di constatazione, essendo sufficiente un verbale attestante le operazioni compiute. Si è pure precisato che, in tema di violazioni di norme finanziarie, il processo verbale di constatazione, redatto dagli organi accertatori in occasione di verifiche presso il contribuente e previsto dalla L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 24, non deve necessariamente contenere le contestazioni, potendo avere una molteplicità di contenuti, valutativi e meramente ricognitivi di fatti o di dichiarazioni, che, per la libera valutazione dell’amministrazione finanziaria prima e dell’autorità giudiziaria poi, possono comunque dare luogo all’emissione di avvisi di accertamento (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31120). La previsione di cui alla L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 24, quindi, non impone sempre l’adozione di un processo verbale con il quale siano contestate le violazioni finanziarie e, poichè il contenuto del processo verbale deve fare riferimento alla specifica attività compiuta dall’Amministrazione finanziaria, in caso di accesso mirato, ben può essere redatto il verbale di accesso con il quale si dà atto che, in quella occasione, è stata richiesta l’esibizione di documentazione. Il processo verbale, redatto ai sensi della L. n. 4 del 1929, art. 24, deve, quindi, attestare le operazioni compiute dall’Amministrazione, sicchè, nel caso di accesso mirato all’acquisizione di documentazione fiscale, è sufficiente l’indicazione, in esso, dei documenti prelevati, ferma restando la decorrenza del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, dal rilascio di copia del predetto verbale, senza che sia necessaria l’adozione di un ulteriore verbale di contestazione delle violazioni successivamente riscontrate (Cass., sez. 5, ord. n. 12094 del 8/5/2019). Come riconosciuto dalla stessa contribuente in controricorso, l’accesso effettuato dai verificatori presso l’azienda era esclusivamente finalizzato all’acquisizione di documentazione, e all’esito dell’accesso è stato redatto “processo verbale di accesso e richiesta documenti” che è stato regolarmente portato a conoscenza della società. La circostanza per cui tra la consegna del verbale e l’adozione dell’avviso di accertamento è decorso un lasso di tempo inferiore ai sessanta giorni posto a tutela del diritto di difesa del contribuente porta a ritenere la sussistenza della violazione denunciata ed a ritenere, di conseguenza, che non siano state assicurate le garanzie, di natura costituzionale e comunitaria, previste dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, atteso che, secondo l’orientamento espresso da questa Corte, “il termine dilatorio di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, decorre da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo” (Cass. 2 luglio 2014, n. 15010). Del resto, la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, imponendo la redazione e la notifica o la consegna al contribuente di un “verbale di chiusura delle operazioni”, utilizza una locuzione generica che comprende tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione nei locali e comunque molto più ampia di quella adottata dalla L. n. 4 del 1929, art. 24, che prevede, invece, la redazione di un “verbale di constatazione”. Tale diversità rende evidente che l’approntamento di un processo verbale scritto, come ultimo atto precedente l’eventuale adozione di un atto impositivo; da cui far decorrere il termine dilatorio, deve avvenire anche per gli “accessi brevi” finalizzati all’acquisizione di documentazione (Cass., ord. n. 30026 del 21/11/2018) e che, laddove l’attività istruttoria si risolva nella mera richiesta di documentazione o nella acquisizione di documentazione, il verbale di accesso e acquisizione documenti, che indica tale finalità come sua esclusiva motivazione, assolve le funzioni proprie del “verbale di chiusura delle operazioni” L. n. 212 del 2000, ex art. 12, restando ogni altra attività svolta in ufficio non rilevante ai fini del richiamato art. 12 (Cass., ord. n. 27732 del 30/10/2018). La Commissione regionale, ritenendo violati i diritti di difesa della contribuente, non si è discostata dai superiori principi (Cass. ord. n. 1497 del 23 gennaio 2020);

che nulla si dispone sulle spese soccombendo l’unica parte costituita;

che non sussistono i presupposti per il versamento, a carico della soccombente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1-bis, in quanto tale versamento non può aver luogo per quelle parti, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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