LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8909-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 474/2013 della COMM.TRIB.REG.ABRUZZO SEZ.DIST.
di PESCARA, depositata il 01/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2021 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.
RILEVATO
che:
con sentenza n. 474/10713 pubblicata il 1 ottobre 2013 la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo sezione distaccata di Pescara ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pescara n. 340/4/11 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da C.P. avverso la cartella di pagamento n. ***** emessa nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate e relativa ad IRAP per l’anno 2006. La Commissione tributaria regionale ha considerato che la cartella di pagamento in questione era stata notificata erroneamente essendo stata già emessa ed impugnata precedentemente ed il relativo contenzioso era già definito, per cui la nuova notifica della medesima cartella era frutto di un errore a fronte del quale comunque il contribuente aveva l’onere di impugnarla ad evitare conseguenze ulteriori a suo carico;
che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi;
che C.P. è rimasto intimato.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo si lamenta violazione del principio della cosa giudicata formale e sostanziale e, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 49 e s.s., art. 2909 c.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 14 e 18 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25. In particolare si deduce che la CTR, in presenza di un giudicato sulla medesima questione sottoposta al suo giudizio, come riconosciuto dalla stessa sentenza, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso di primo grado per la violazione del principio del ne bis in idem;
che con il secondo motivo si assume omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in ordine alla ritenuta ammissibilità del ricorso relativamente alla causa petendi esposta dal contribuente riguardo alla carenza di autonoma organizzazione ai fini dell’applicazione dell’IRAP, e avendo deciso in assenza dell’agente della riscossione responsabile della notifica di atto già oggetto di precedente giudizio;
che i due motivi possono essere trattati congiuntamente riguardando entrambi l’ammissibilità del ricorso con riferimento a precedente giudicato, il primo con riguardo alla violazione del principio del ne bis in idem, il secondo con riferimento all’omessa motivazione riguardo al merito della questione già oggetto di precedente giudizio;
che i motivi sodo fondati. Dalla stessa sentenza impugnata risulta che la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio è stata gà oggetto di precedente giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato. E’ evidente che è inammissibile ogni ulteriore domanda riferita alla medesima cartella di pagamento in quanto l’avvenuto accertamento su un fatto o rapporto preclude ogni ulteriore giudizio sul medesimo fatto poichè ai sensi dell’art. 2909 c.c. la cosa giudicata fa stato ad ogni effetto;
La sentenza impugnata deve dunque essere cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3 in quanto la causa non poteva essere proposta;
Le spese dei giudizi di merito vengono compensate mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata; Compensa integralmente le spese processuali dei gradi di merito; Condanna C.P. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.415,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021