Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17918 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 589-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 18, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO MARCO IACOBONE, che lo rappresenta e difende insieme all’avvocato GIANLUCA ANTONIO FRANCESCO FERRI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

EQUITALIA NORD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2490/2014 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 12/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2021 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

RILEVATO

che:

con sentenza n. 2490/49/14 pubblicata il 12 maggio 2014 la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello proposto da G.E. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 176/25/12 con la quale era stato rigettato il suo ricorso avverso la cartella di pagamento n. 06820110406554277 con la quale gli era stato chiesto il pagamento della complessiva somma di Euro 79.126,55 in favore dell’Agenzia delle Entrate sulla base degli avvisi di accertamenti n. ***** e n. *****, relativi rispettivamente agli anni 2004 e 2005, e con i quali era stato contestato al contribuente di avere omesso di dichiarare investimenti e trasferimenti all’estero per Euro 4.452.469,89 in violazione del D.L. n. 167 del 1990, art. 4, comma 1;

che la Commissione tributaria regionale, nell’accogliere l’appello del contribuente ed annullare la cartella di pagamento impugnata, ha considerato il difetto di motivazione della pronuncia di primo grado in relazione alla notifica degli avvisi di accertamento presupposto della stessa cartella di pagamento impugnata e, nel merito di tale notifica, ne ha rilevato la radicale nullità perchè non provata e comunque illegittima, non essendovi prova che la busta spedita al contribuente contenesse gli atti impositivi in questione, non essendo sufficiente la compiuta giacenza presso l’ufficio postale ai fini della presunzione della conoscenza dell’atto, ed essendo stata inoltre omessa la spedizione della raccomandata informativa;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a due motivi;

che G.E. ha resistito con controricorso eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza, e proponendo ricorso incidentale condizionato articolato su due motivi.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo del ricorso principale si lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. In particolare si deduce che il giudice non avrebbe potuto prendere in considerazione le censure del ricorrente riguardo alla prove della notifica fornita mediante la produzione di documentazione sulla quale il ricorrente avrebbe potuto prendere posizione integrando i motivi di ricorso nei termini previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2; la CTP ha espressamente affermato che non vi è stato alcuna violazione del diritto di difesa nel giudizio di primo grado, per cui la contestazione della notifica in questione in appello costituirebbe domanda nuova non ammissibile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1;

che con il secondo motivo si assume violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e degli artt. 137 e s.s. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in particolare si lamenta che la sentenza impugnata ha considerato nulla la notifica degli avvisi di accertamento in questione non ritenendola perfezionata per compiuta giacenza e ritenendo necessario il deposito degli atti notificati presso la casa comunale e l’invio della seconda raccomandata da parte del notificatore;

che con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato si lamenta la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, commi 2 e 3, e art. 59, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. In particolare si lamenta che il giudice dell’appello non ha ritenuto concedibile il termine a difesa chiesto dal ricorrente a seguito della produzione della documentazione relativa alla notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate;

che con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce la giuridica inesistenza delle notifiche in questione per mancata applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. a), e della L. n. 890 del 1982, art. 3, comma 1 e art. 14, comma 1; in particolare si ribadiscono i motivi del ricorso di primo grado ritenuti assorbiti dal giudice dell’appello e relativi al difetto di notifica degli atti in questione, con particolare riferimento al mancato deposito degli avvisi notificati, all’illegittimità della notifica eseguita a mezzo del servizio postale anzichè di messi notificatori autorizzati, alla mancanza della relata di notifica da cui ricavarsi l’identità del notificatore e la riferibilità della notifica agli atti in questione;

che l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per difetto del principio di autosufficienza è fondata. Per costante giurisprudenza di questa Corte il ricorrente ha l’onere di esporre gli elementi di fatto posti a fondamento delle censure della sentenza impugnata al fine di consentire di prendere cognizione dei fatti rilevanti ai fini del decidere tramite la sola lettura del ricorso e senza la necessità di accedere a fonti esterne allo stesso; nel caso in esame la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere esaminato la contestazione del contribuente riguardo alla notifica della cartella di pagamento in questione, contestazione non formulata nel ricorso introduttivo e quindi inammissibile; la ricorrente avrebbe dovuto riprodurre nel ricorso stesso l’atto introduttivo al fine della verifica della fondatezza della doglianza senza rendere necessario l’esame di atti estranei al ricorso.

che parimente inammissibile è il secondo motivo con il quale si censura la dichiarazione di nullità della medesima nootifica della cartella di pagamento per cui è giudizio, non avendo, in particolare, la ricorrente correlato il riferimento alla compiuta giacenza alla trascrizione, riproduzione o localizzazione del plico postale con le relative annotazione, in tal modo non consentendo una compiuta conoscenza degli elementi necessari alla valutazione della fondatezza del motivo di ricorso relativo alla legittimità della notifica in questione;

che dall’inammissibilità del ricorso principale deriva l’inammissibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse;

che le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

che non sussistono i presupposti per il versamento, a carico della soccombente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1-bis, in quanto tale versamento non può aver luogo per quelle parti, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito.

PQM

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse; Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 3.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, il 15 per cento per spese giudiziali e oneri di legge.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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