LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALSAMO Milena – Presidente –
Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5569-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PIGATO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, via Cola di Rienzo 149, presso lo studio dell’avvocato CAROLA CICCONETTI, rappresentata e difensa dall’avvocato PAOLO PASQUALE DI PAOLA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 133/2013 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 31/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 dal Consigliere Dott.ssa FASANO ANNA MARIA.
RITENUTO
CHE:
Pigato s.r.l. impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate per Ires, Irap ed IVA, anno di imposta 2004, con cui veniva rettificato il reddito di impresa sulla base del D.L. n. 331 del 1993 (cd. “studi di settore”). La Commissione Tributaria Provinciale di Varese accoglieva il ricorso. L’Agenzia appellava la pronuncia dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, con sentenza n. 133/27/13, respingeva il gravame. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo un solo motivo. La società contribuente si è difesa con controricorso. Nelle more del giudizio, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Varese ha depositato richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, precisando che Pigato S.r.l. aveva provveduto in data 20.5.2019 a presentare domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018 e che la domanda risultava regolare, avendo la contribuente provveduto al pagamento necessario per il perfezionamento della definizione.
CONSIDERATO
CHE:
– La società contribuente ha aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito in L. n. 136 del 2018 come riferito dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Varese;
– L’Agenzia delle Entrate, con riferimento al presente ricorso, ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio in conseguenza di definizione agevolata, riferendo che la contribuente ha provveduto al pagamento necessario per il perfezionamento della definizione;
– Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, stabilisce che: “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020”. Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12, stabilisce che: “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine”. Ai sensi del citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’imprignazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.
– Nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, nè è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Varese ha chiesto una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in ragione del perfezionamento della definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 118 del 2019, art. 6;
– In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l’estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: “In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. con modif., in L. n. 136 del 2018 (c. d. “pace fiscalè) comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere”(Cass. n. 21826 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021