Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17920 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALSAMO Milena – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6317-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MICHELE PERACINO e MARIA SONIA VULCANO;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 134/2014 della COMM.TRIB.REG.PIEMONTE, depositata il 24/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA;

RITENUTO

CHE:

G.F. impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino il provvedimento di iscrizione ipotecaria n. *****, notificato dall’Agente della Riscossione, già Equitalia Nomos S.p.A. (poi Equitalia Nord s.p.a.), in pendenza di un carico fiscale rappresentato da due cartelle di pagamento. L’Ufficio, con riferimento ai carichi iscritti a ruolo di cui alle predette cartelle, aveva constatato l’assenza di uno dei requisiti previsti per il perfezionamento del condono della L. n. 289 del 2002, ex art. 12, in ragione di versamenti tardivi, come analiticamente indicato nel provvedimento di diniego di condono che era stato oggetto di separato giudizio tributario, concluso con sentenza n. 156/17/10, passata in giudicato, che aveva rigettato la domanda di annullamento del suddetto diniego, confermando la legittimità dell’atto impugnato.

Il contribuente lamentava che l’Ufficio aveva omesso di valutare che egli aveva provveduto al pagamento della prima rata di condono, però ritardando il versamento della seconda rata in data 23 dicembre 2004 anzichè il 16 aprile 2004, termine legislativamente previsto. L’adita Commissione, con sentenza n. 182/17/10, accoglieva il ricorso dichiarando illegittimo il provvedimento di iscrizione ipotecaria, considerando incidentalmente valida la sanatoria L. n. 289 del 2012, ex art. 12. L’Agenzia delle entrate proponeva appello, rilevando che il giudicato formatosi nei confronti del diniego di condono che ne aveva dichiarato la legittimità, aveva effetto anche sulle statuizioni contenute nella sentenza n. 182/17/10 della Commissione Tributaria Provinciale relativa all’annullamento della iscrizione ipotecaria, non potendosi ammettere che il provvedimento di rigetto del condono potesse essere inficiato da statuizioni in contrasto con esso. I giudici di appello, con sentenza n. 134/24/14, respingevano il gravame, ritenendo l’insussistenza del giudicato e, quindi, perfezionata la procedura di condono, tenuto conto che il contribuente aveva versato la seconda rata entro i nuovi termini previsti dal legislatore con D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g) emanato in attuazione del D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2. Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo due motivi.

G.F. si è costituito con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per omesso rilievo del giudicato esterno e della conseguente legittimità del diniego del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12, in violazione dell’art. 324 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. L’Agenzia delle entrate deduce che i giudici di appello avrebbero errato in diritto, non rilevando che il ricorso avverso il diniego di condono era stato dichiarato inammissibile piuttosto che infondato nel merito, ciò avendo comportato comunque la consolidazione dell’atto di diniego, costituendo la circostanza della definitività di tale sentenza, fatto documentato e oltretutto non contestato. Pertanto, la sentenza impugnata sarebbe nulla, avendo erroneamente ritenuto che il giudicato formatosi in rito sull’inammissibilità del ricorso proposto avverso il diniego di condono, con relativa consolidazione della legittimità del diniego, non esplicasse effetti sulla presente causa trattandosi invece di decisiva questione pregiudiziale, in quanto la questione dedotta nei due giudizi era la medesima.

1.1. Le critiche sono infondate per i principi di seguito enunciati.

a) Non è contestato che la sentenza n. 156/17/10 ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente avverso il diniego di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12, per assenza dei motivi di ricorso e per la genericità della domanda formulata (v. ricorso per cassazione pag. 9). Come correttamente rilevato dalla Commissione Tributaria Regionale tale pronuncia non costituisce giudicato con riferimento alla definitività del diniego di condono.

Questa Corte ha chiarito che: “L’intangibilità del giudicato ha un fondamentale rilievo nel nostro sistema giuridico, non tanto perchè risponde all’esigenza di evitare una aumento delle liti, quanto perchè costituisce espressione della certezza del diritto, valore di civiltà giuridica. L’intangibilità del giudicato deriva dal principio del ne bis in idem il quale va inteso nel senso che con la cosa giudicata resta consumato il diritto di azione poichè, quando in una determinata controversia sia intervenuta una sentenza definitiva, le parti perdono il potere di chiedere al giudice una nuova decisione e correlativamente il giudice perde il potere di emettere una nuova pronuncia”.

b) La questione all’esame di questa Corte inerisce alla efficacia di giudicato esterno di una pronuncia di inammissibilità del ricorso, proposto dal contribuente avverso l’atto impositivo, per vizi processuali.

Secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata; essa, pertanto, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio (Cass. n. 10641 del 2019, in tema di statuizione di improponibilità della domanda).

Risultano, altresì, estranee al fenomeno del giudicato sostanziale le sentenze con le quali sono risolte dai giudici di merito questioni di giurisdizione, di competenza ed attinenti al processo: infatti, esse non hanno efficacia extraprocessuale.

Nella ipotesi in cui una sentenza passata in giudicato abbia definito il giudizio su di un presupposto processuale e non sia entrata nel merito della causa, la statuizione sulla questione di rito, dando luogo soltanto al giudicato formale, ha effetto limitato al rapporto processuale nel quale è emanata e non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non precludendo così la riproposizione della stessa domanda in altro giudizio (Cass. n. 22212 del 2004, Cass. n. 17248 del 2003, Cass. n. 2550 del 1983, Cass. n. 3202 del 1975, Cass. n. 257 del 1973).

Si è, infatti, precisato che: “Le sentenze che si limitano a statuire sulle sole questioni processuali, non sono suscettibili di passare in cosa giudicata in senso sostanziale, poichè danno luogo soltanto al giudicato formale, il quale si concreta in una preclusione alla riproposizione della questione soltanto davanti al giudice dello stesso processo, ma non fa stato in un distinto giudizio promosso dalle stesse parti dinanzi ad un giudice diverso…. mentre le decisioni su questioni di merito, anche di carattere preliminare, spiegano i loro effetti anche al di fuori del processo e sono vincolanti in tutti i giudizi futuri, le decisioni su questioni processuali, invece, sono suscettibili di formazione del giudicato soltanto nell’ambito dello stesso processo (cosiddetto giudicato interno) e non impediscono la proposizione delle medesime questioni in un successivo giudizio”(Cass. n. 22212 del 2004).

Ne consegue che la sentenza n. 156/17/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per assenza di motivi e per la genericità della domanda proposta non è idonea a costituire efficacia di giudicato esterno nel presente giudizio, in quanto espressa con riferimento ad un vizio procedurale che riguardava il singolo processo, concernente la proponibilità dell’azione giudiziaria e non la fondatezza della questione controversa. Questa Corte ha, infatti, chiarito che “una sentenza con cui il giudice di merito dichiari inammissibile la domanda per genericità, è di contenuto meramente processuale e non è idonea alla formazione del giudicato sul diritto soggettivo sostanziale asserito in giudizio” (Cass. n. 341 del 2015).

L’insussistente efficacia esterna alle decisioni sul rito (Cass. n. 7303 del 2012), si giustifica in ragione del fatto che il vincolo sancito dall’art. 2909 c.c. serve esclusivamente ad assicurare “il bene della vita” individuato dal diritto sostanziale. Con la conseguenza che la declaratoria di invalidità del singolo processo è un accertamento che non può proiettarsi con efficacia esterna e con riferimento a nuovi processi.

2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto controverso e decisivo, atteso che, fermo l’assorbente primo motivo di ricorso, il Collegio non avrebbe affatto verificato la regolarità della sanatoria ed in particolare se il profilo quantitativo dell’obbligazione tributaria da essa discendente fosse stato soddisfatto. Al riguardo la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe esaminato la decisiva circostanza che, nella fattispecie, i contestati versamenti tardivi (e tempestivi secondo la proroga) sarebbero stati comunque insufficienti, di talchè il condono non poteva comunque ritenersi perfezionato.

2.1. La censura è inammissibile per la novità della questione introdotta, per la prima volta, in sede di legittimità.

Questa Corte, in più occasioni, ha evidenziato che: “Il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice del merito dalle norme e dai principi di diritto, sicchè sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità” (Cass. n. 15196 del 2018).

Non risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che la questione dell’insufficienza del versamento delle somme ai sensi del condono L. n. 289 del 2006, ex art. 12 sia stata eccepita dall’Ufficio nel corso del giudizio. Ciò anche in considerazione della chiara ed inequivoca statuizione dei giudici di appello laddove testualmente precisano “vertendo la controversia solo sulla tempestività di quest’ultimo versamento”, con ciò facendo riferimento al pagamento della seconda rata.

Va, infatti, rilevato che l’Agenzia delle Entrate, nell’argomentare la predica, omette di indicare espressamente gli atti processuali e i documenti sui quali le doglianze si fondano, non precisando neppure la sede processuale nella quale, la questione, che si assume pretermessa, sia stata proposta nel corso dei giudizi di merito (Cass. n. 28184 del 2020; Cass. n. 5418 del 2018).

La giurisprudenza di questa Corte è univoca nell’affermare che: “Qualora una questione giuridica, implicante un accertamento in fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la verificità di tale asserione, prima di esaminare nel merito la censura stessa”(Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 28480 del 2005). 3. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 4000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per rimborsi, spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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