Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17921 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11025-2017 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato CARMELA SALVO, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANIA INTERDONATO;

– ricorrente –

contro

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELO MOSCHELLA;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, COMUNE GIARDINI NAXOS, PREFETTURA CATANIA, COMUNE CATANIA, PREFETTURA GORIZIA, PREFETTURA PADOVA, PREFETTURA BRESCIA, PREFETTURA TREVISO, PREFETTURA BOLOGNA, MINISTERO DELL’INTERNO, COMUNE MANTOVA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, COMUNE VERONA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, COMUNE MILANO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4056/2016 della COMM.TRIB.REG.SICILIA SEZ. DIST. di MESSINA, depositata il 18/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/04/2021 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

PREMESSO che:

1. la spa Riscossione Sicilia ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Sicilia ha ritenuto illegittimo il preavviso di fermo emesso da essa ricorrente nei confronti di B.S. e da questi impugnato deducendo di non aver ricevuto la notifica delle presupposte cartelle di pagamento. A fronte della produzione in appello, da parte di essa ricorrente rimasta in primo grado contumace, di documentazione per dimostrare l’avvenuta notifica (secondo modalità di legge), la CTR ha affermato, a motivo della decisione, che “a prescindere dall’ammissibilità o meno della tardiva produzione, l’esame della stessa non ha consentito di poter esaustivamente verificare la ritualità e la regolarità della notifica delle cartelle”;

2. il contribuente resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1.con il primo motivo di ricorso, viene lamentata la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4. Sostiene la ricorrente che la CTR non ha motivato la propria decisione;

2. con il secondo motivo di ricorso, viene lamentata la violazione dell’art. 115 c.p.c.. La ricorrente deduce che la CTR ha omesso di considerare che il contribuente non aveva specificamente contestato “la prova documentale relativa alla notifica delle cartelle”;

3. la prima doglianza è fondata e va accolta.

La Riscossione Sicilia, con l’atto d’appello, ha prodotto documenti con cui ha sostenuto di poter dimostrare l’avvenuta notifica delle cartelle sottese al preavviso di fermo.

Merita preliminarmente evidenziare, in riferimento all’inciso della motivazione della sentenza impugnata nel quale la CTR ha affermato di “prescindere dalla ammissibilità o meno della tardiva produzione” che, come questa Corte ha più volte precisato, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, norma speciale per il processo tributario e come tale prevalente sull’art. 345 c.p.c., consente la produzione, per la prima volta in appello, di prove documentali ancorchè preesistenti al giudizio di primo grado (tra altre, 8927/2018; 27774/2017) ed anche alla parte rimasta in primo grado contumace (29568/2018).

Ciò posto, per il resto ossia per la parte che ne costituisce il fulcro, la motivazione della sentenza impugnata, è solo apparente.

L’asserto secondo cui “l’esame della (documentazione) non ha consentito di poter esaustivamente verificare la ritualità e la regolarità della notifica delle cartelle”, al di là della oggettiva incomprensibilità dell’avverbio “esaustivamente” -la produzione documentale a scopo probatorio o è idonea allo scopo o non lo è, non può esserlo (ma) “non esaustivamente”-, non spiega sotto quali siano i profili di “irritualità e irregolarità” presi in esame e per quali ragioni la documentazione de qua non ne consenta la verifica. La motivazione della sentenza impugnata deve quindi non rispetta il “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6. La sentenza è nulla per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4;

4. la seconda doglianza resta assorbita;

5. la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla CTR in altra composizione, per nuovo esame;

6.il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Sicilia in altra composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi con modalità da remoto, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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