LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto proposto da:
F.R., elettivamente domiciliato in Roma, via Tazzoli n. 2 presso lo studio dell’Avv. Antonella Di Gioia e rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. Luca Bechini.
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è
rappresentato e difeso.
– resistente –
per la cassazione della sentenza n. 1187/14 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 18 giugno 2014.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2021 dal relatore Consigliere Dott.ssa Crucitti Roberta.
RILEVATO
che:
nella controversia originata dalla impugnazione da parte di F.R. di avviso di accertamento, emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, e relativo a Irpef degli anni di imposta 2005 e 2006, la Commissione tributaria regionale della Toscana-sezione di Firenze (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.) confermava, con la sentenza indicata in epigrafe, la decisione resa dalla Commissione di prima istanza che, in parziale accoglimento del ricorso, aveva ridotto del venti per cento le imposte accertate, con conseguente ricalcolo delle sanzioni.
Il giudice di appello, premessa la regolare instaurazione del preventivo contraddittorio tra l’Ufficio e il contribuente, riteneva che il maggior reddito accertato fosse stato ritualmente e correttamente determinato dall’Amministrazione erariale, mentre il contribuente non aveva fornito prova decisiva e rituale della provenienza di tali redditi. La C.T.R., tuttavia, rigettando l’appello incidentale proposto dall’Agenzia dell’entrate, confermava la decurtazione operata dalla Commissione provinciale, essendo verosimile che il contribuente avesse potuto attingere a risparmi propri.
Avverso la sentenza F.R. ha proposto ricorso per la cassazione, affidandosi a quattro motivi.
L’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare atto al fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.
Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, nonchè del D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, e si censura la sentenza impugnata laddove la C.T.R. aveva ritenuto che fosse stato instaurato ed espletato il contraddittorio.
1.1 La censura è infondata alla luce del principio, consolidatosi a partire della sentenza n. 24823 del 09/12/2015 delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, come avviene per l’accertamento sintetico in virtù del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.”.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 6, laddove la C.T.R. aveva ritenuto legittima la ricostruzione del reddito imponibile, contenuta negli accertamenti impugnati, mentre, da un canto, le tabelle tariffarie utilizzate erano state approvate successivamente all’inizio dei relativi periodi di imposta e, dall’altro, era erronea l’addizione nel meccanismo del calcolo delle rate di mutuo pagate.
2.1 La censura è inammissibile per più ordini di ragioni. In primo luogo, per difetto di specificità, laddove la doglianza, in ordine alla concreta determinazione del maggior reddito come accertato e alla sua dedotta erroneità, si appunta su indicazioni del tutto generiche, ma, soprattutto, la doglianza non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il Giudice di appello, infatti, nell’esaminare, con diffusa motivazione, il correlativo motivo di appello, ha ritenuto che il criterio utilizzato dall’Ufficio fosse un criterio obiettivo applicabile in tutti i casi di accertamento sintetico per gli anni di riferimento che tiene conto della rata di mutuo ma pone il correttivo della riduzione di un punto del moltiplicatore generale, procedimento elaborato secondo criteri matematico-statistici la cui disapplicazione comporterebbe l’assoluta arbitrarietà del risultato.
3. Il terzo mezzo di impugnazione è così rubricato: omesso esame, con conseguente difetto e/o contraddittorietà e illogicità della motivazione circa fatti e documenti agli atti del giudizio. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni in materia di scritture contabili obbligatorie nonchè degli artt. 113 e 115 c.p.c..
3.1 Anche tale mezzo è, all’evidenza, inammissibile. Secondo l’autorevole interpretazione della norma a opera delle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 4 aprile 2014: “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.
Inoltre, l’apprezzamento svolto dai giudici di merito non può essere rimesso in discussione in sede di legittimità. Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass., sez. 1, 6/03/2019, n. 6519; Cass., sez. 5, 28/11/2014, n. 25332), senza considerare le ragioni offerte dal giudice d’appello, poichè in tal modo la censura si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass., sez. 1, 24/09/2018, n. 22478; Cass., sez. 3, 31/08/2015, n. 17330).
3.2 Nel caso in esame, la censura, anche per la genericità della sua prospettazione, non individua mai specificamente un fatto il cui esame sarebbe stato omesso dalla C.T.R., ma tende, inammissibilmente, ad una diversa ricostruzione in fatto della vicenda processuale.
4. Con il quarto motivo -rubricato: omessa motivazione in relazione alle doglianze relative alla legittimità e congruità delle sanzioni irrogate- si deduce che la sentenza impugnata non avrebbe affrontato la doglianza relativa all’omessa motivazione, circa i requisiti di colpevolezza e imputabilità, del provvedimento di irrogazioni sanzioni.
4.1 La censura è inammissibile. Deve, infatti, ritenersi che la sentenza impugnata abbia pronunciato, implicitamente rigettandolo, su tale motivo di appello, laddove ha confermato la sentenza di primo grado che, tra l’altro, aveva ridotto le sanzioni irrogate. Di contro, per la sua genericità, il mezzo non consente a questa Corte neppure di superare il preliminare vaglio di ammissibilità.
5 In conclusione, per le ragioni sin qui svolte, il ricorso va rigettato senza pronuncia sulle spese per la mancanza di attività difensiva da parte dell’intimata.
PQM
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021