Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17923 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale sono rappresentate e difese.

– ricorrente –

contro

F.M., elettivamente domiciliata in Roma, largo Sarti n. 4 presso lo studio Capponi & Di Falco, e rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. Enrico De Feo.

– controricorrente/ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza n. 1238/7/18 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 13 luglio 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2021 dal relatore Consigliere Dott.ssa Crucitti Roberta.

RILEVATO

che:

F.M. impugnò, con separati ricorsi, il preavviso di fermo amministrativo e la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, notificatile a seguito del mancato pagamento di Euro 288.474,48 dovuti in forza di sei cartelle.

La Commissione tributaria provinciale di Torino, previa riunione dei ricorsi, li accoglieva, reputando illegittima la notificazione delle cartelle, siccome eseguita per il tramite di agenzia privata di recapiti; riteneva, quindi, assorbite tutte le ulteriori questioni.

Nel giudizio di appello, instauratosi con l’impugnazione della sentenza di primo grado da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in merito agli avvisi di addebito INPS e, per la restante parte, inammissibile l’appello dell’Ufficio.

La C.T.R., premessa la modifica, a decorrere dal primo gennaio 2016, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11 secondo cui il Concessionario della riscossione non poteva essere più rappresentato in giudizio e, quindi, difeso da soggetti esterni alla propria struttura, riteneva di farne conseguire l’inutilizzabilità delle difese dell’Agenzia e, l’assenza di contestazione in ordine all’eccezioni sollevate dalla contribuente, ai sensi dell’art. 115 c.p.c..

In particolare, la C.T.R., dato atto che l’Agenzia delle entrate-riscossione si era costituita a mezzo di legale esterno, ne riteneva illegittima la costituzione con conseguente inammissibilità delle difese e della documentazione prodotta.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso, su due motivi, ADER-Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, e l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato.

F.M. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale limitatamente alla disposta, dal Giudice d’appello, compensazione delle spese di lite.

Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

1.con il primo motivo le ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la violazione, ad opera della C.T.R., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2 sexies e del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito dalla L. n. 225/2016, laddove era stato ritenuto inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia dell’entrate-Riscossione, siccome proposto per il tramite di un avvocato del libero foro.

2.Con il secondo motivo, avanzato in subordine, si deduce la violazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 10, giacchè la Commissione avrebbe dovuto concedere un termine per regolarizzare la difesa tecnica dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

3.La questione, sollevata in ricorso, ha trovato soluzione con l’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con sentenza n. 30008 del 19/11/2019, hanno statuito che “ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dal citato R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4 – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.

4. Alla luce di tali principi appare evidente l’errore in cui è incorsa la C.T.R. nel dichiarare inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione solo perchè costituita in giudizio a mezzo di legale del libero foro e non a mezzo di funzionario.

5. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo, assorbiti il secondo e il ricorso incidentale, proposto solo sulla regolazione effettuata dal Giudice di appello delle spese processuali, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. del Piemonte, in diversa composizione, perchè, adeguandosi ai superiori principi, esamini le questioni ritenute assorbite e regoli anche le spese di questo giudizio.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo e il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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