Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17924 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3608/2015, proposto da:

Etruria Nord soc. coop.va, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Giovannini e Valerio Cioni, elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma alla via degli Scipioni n. 268/a;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1408/14 della Commissione Tributaria Centrale di Firenze, pronunciata in data 1 aprile 2014, depositata in data 11 giugno 2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 27 aprile 2021, dal consigliere Andreina Giudicepietro.

RILEVATO

che:

l’Etruria Nord soc. coop. va ricorre con due motivi avverso l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 1408/14 della Commissione Tributaria Centrale di Firenze, pronunciata in data 1 aprile 2014, depositata in data 11 giugno 2014 e non notificata, che ha rigettato l’appello della contribuente, in controversia relativa all’impugnativa dell’avviso di accertamento con cui erano state revocate le agevolazioni fiscali per l’anno 1989, recuperando a tassazione spese per viaggi ed altro, non sufficientemente documentate, contributi sindacali non trattenuti ai dipendenti, utile di esercizio occultato mediante accantonamento a “fondo spese attrezzature”;

con la sentenza impugnata, la C.t.c. ha ritenuto infondate le doglianze della società cooperativa, in quanto le agevolazioni fiscali di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 11, non spettano alla società cooperativa di lavoro il cui statuto consente la destinazione di parte degli utili a scopi diversi dalla costituzione di riserve indisponibili;

a seguito del ricorso, l’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 27 aprile 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

la ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, la ricorrente denunzia l’illegittimità della sentenza impugnata per la violazione dell’art. 2909 c.c., per essersi formato il cd. “giudicato esterno” per l’annualità di imposta 1988, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo la ricorrente, la C.t.c. non avrebbe considerato che per l’anno 1988 vi era sentenza passata in giudicato tra le stesse parti ed avente ad oggetto la medesima questione;

con la sentenza n. 6/23/1997, la Commissione tributaria di secondo grado di Livorno aveva, infatti, ritenuto l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso per l’anno 1988, rilevando che non vi era stato occultamento di utili, in quanto la destinazione al fondo spese attrezzature risultava nel bilancio della società, nelle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e, “circostanza risolutiva, l’utile risultava accantonato in contropartita al conto economico ad una riserva indivisibile, che in effetti tale era rimasta”;

pertanto, secondo la ricorrente, la decisione contenuta nella sentenza n. 6/23/1997 precludeva alla C.t.c. una nuova rivalutazione per l’annualità 1989;

ciò in quanto, l’accertamento in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto, incidente su di un punto comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione passata in giudicato, preclude l’esame del punto accertato o risolto e questo anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo;

a sostegno della propria tesi la ricorrente richiama numerose sentenze di questa Corte in tema di efficacia del giudicato esterno in materia tributaria, secondo cui il giudicato intervenuto su questioni di fatto e di diritto affrontate in relazione ad una annualità del tributo spiegano efficacia ai fini della definizione delle medesime problematiche insorte con riferimento ad altri periodi di imposta;

con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per la violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

la ricorrente rileva che il giudicato sull’annualità 1988 è intervenuto quando era pendente il giudizio di merito sulla presente impugnazione;

di tale circostanza, la società avrebbe dato contezza alla C.T.C. di Firenze, depositando memoria difensiva in data 18 febbraio 2014, alla quale era stata allegata la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Livorno n. 6/23/97, notificata all’ufficio in data 13 febbraio 1998 e, siccome non impugnata, passata in giudicato;

siccome il processo tributario si fonda sul principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, è evidente che la sentenza della C.t.c. sia stata resa in violazione dell’art. 112 c.p.c., omettendo la pronuncia sull’eccezione di giudicato sollevata dalla società;

i motivi, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono infondati e vanno rigettati;

in primo luogo deve rilevarsi che, “l’esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto; sicchè, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 16847 del 26/06/2018);

inoltre, secondo l’orientamento maggioritario di questa Corte, cui si intende dare seguito, “affinchè il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20974 del 23/08/2018; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 6024 del 09/03/2017; Sez. 1, Sentenza n. 21469 del 19/09/2013; in materia tributaria, ex multis, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3621 del 07/02/2019, Rv. 652341 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 21366 del 21/10/2015, Rv. 636957 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 19135 del 07/09/2010, Rv. 615294 – 01);

alla luce di tali principi, deve ritenersi che, sia nel caso in cui il giudicato esterno venga eccepito dalla parte, sia nel caso del suo rilievo officioso, è necessario che vi sia la prova agli atti della definitività del provvedimento al quale esso si riferisca;

ciò in quanto il giudicato va assimilato agli “elementi normativi” (Sez. U, Sentenza n. 24664 del 28/11/2007, Rv. 600071 – 01), il che comporta la necessità della certezza legale della sua vigenza come regola iuris del caso concreto;

pertanto non è condivisibile l’orientamento di legittimità (vedi Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 4803 del 01/03/2018), di gran lunga minoritario, secondo cui la parte, che eccepisca la definitività di una sentenza resa in altro giudizio, non ha l’onere di produrre la decisione munita della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, qualora la controparte ammetta esplicitamente l’intervenuta formazione del giudicato esterno;

nel caso di specie (in cui, peraltro, l’Agenzia delle entrate non ha ammesso esplicitamente la definitività della decisione), la società ricorrente afferma di aver eccepito al giudice di merito l’esistenza del giudicato sulla medesima questione, relativamente all’anno di imposta 1988, producendo la sentenza di appello n. 6/23/1997 della C.t. di secondo grado;

l’Agenzia delle entrate chiarisce che la società aveva prodotto innanzi alla C.t.c. una copia della sentenza della commissione di primo grado n. 124 depositata il 22-2-1994, completa della pagina contenente le annotazioni della segreteria in merito alle impugnazioni, e la copia della sentenza di appello n. 6/23/1997 della C.t. di secondo grado, priva di ogni indicazione in ordine al passaggio in giudicato o alle eventuali impugnazioni;

pertanto l’ufficio rileva che la contribuente non aveva provato la formazione del giudicato, che non può desumersi dall’avvenuta notifica della sentenza e dal mero decorso del tempo;

nella sentenza impugnata la C.t.c. afferma che, con memoria del 18.2.2014, la società aveva “riferito” che avverso la sentenza n. 6/23/1997 della Commissione tributaria di secondo grado l’ufficio non aveva proposto appello;

tale rilievo del giudice di merito consente di ritenere che effettivamente la contribuente avesse solo dedotto che la sentenza relativa all’annualità del 1988, favorevole alla società, non era stata impugnata dall’amministrazione finanziaria, circostanza, peraltro, non contestata dalla ricorrente;

pertanto, la società contribuente non ha adempiuto all’onere della prova sulla formazione del giudicato predetto e della sua asserita estensione all’oggetto del presente giudizio;

nè l’avvenuta formazione del giudicato risultava agli atti in modo diretto e inequivocabile, tanto da giustificare l’eventuale rilievo officioso da parte del giudice;

in conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato;

nulla deve disporsi in ordine alle spese, in quanto il controricorso è tardivo come eccepito dalla ricorrente in memoria;

invero, il termine, di complessivi quaranta giorni, di cui agli art. 369 e 370 c.p.c., per il deposito del controricorso per cassazione decorre, nel caso di notifica reiterata nei confronti della medesima parte, dalla data della prima notifica, a meno che detta notifica non sia viziata da nullità, nel qual caso il termine stesso decorrerà dalla data della seconda notifica;

ne consegue che la reiterazione della notifica del ricorso per cassazione alla stessa parte, una volta che il procedimento notificatorio si sia già validamente perfezionato, non vale a segnare una nuova decorrenza del termine per la proposizione del controricorso (Cass. Sez. U., Sentenza n. 7454 del 19/03/2020, Rv. 657417 – 01);

nel caso di specie, la prima notifica del ricorso è avvenuta a mezzo p.e.c. del 26.1.2015;

pertanto, il termine per il deposito del ricorso scadeva lunedì 16 febbraio 2015 e il termine per il controricorso scadeva lunedì 9 marzo 2015, mentre risulta dagli atti che il controricorso è stato inoltrato per la notifica a controparte solo in data 11 marzo 2015, con conseguente sua inammissibilità.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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