LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1333/2015 R.G. proposto da:
La Siciliana Trasporti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Sergio Cacopardo, come da procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Permisi, in Roma, Viale Mazzini, n. 142;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempre, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, n. 1781/18/2014, depositata il 22 maggio 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2021 dal Consigliere Luigi D’Orazio.
RILEVATO
che:
1.La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, rigettava l’appello proposto dalla società La Siciliana Trasporti s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania (n. 808/3/2010), che aveva rigettato il ricorso presentato dalla contribuente contro l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dalla Agenzia delle entrate, per l’anno 2005, sul rilievo dell’avvenuta fatturazione di operazioni inesistenti, con recupero a tassazione della somma di Euro 953.436,00, ai fini Ires ed Irap, e di Euro 187.633,00, ai fini Iva. In particolare, la Commissione provinciale riteneva corretta la ricostruzione dell’Ufficio in ordine alla inesistenza delle operazioni indicate in nove fatture, dell’importo complessivo di Euro 900.000,00, emesse dalla G. & P. Trasporti s.r.l., quando era ormai cessata ed era priva di mezzi. Venivano contestati anche costi indeducibili perchè non inerenti per Euro 53.436,00. Il giudice d’appello evidenziava, per quel che ancora qui rileva, l’esistenza di indizi robusti in relazione alla inesistenza delle operazioni fatturate, come emergeva dei seguenti elementi: inesistenza di un contratto scritto con la committente ST Microelettronic, multinazionale; subappalto stipulato in forma orale concernente la totale esecuzione dei servizi alla committente; incarico di subappalto conferito alla G. & B. Trasporti di G.G. di cui non conosceva neppure la vitalità commerciale, avendo appreso solo al momento della redazione del PVC che la società subappaltatrice risultava cessata formalmente e non aveva assolto agli obblighi fiscali; la G. & B. non era provvista di mezzi, essendo gli stessi forniti dall’appellante, ed era priva di una propria sede oltre che di dipendenti; le somme erano state erogate in contanti per la somma di Euro 40.000,00. Secondo la Commissione regionale la contribuente non aveva fornito la prova contraria in ordine alla sussistenza delle operazioni di cui alle nove fatture emesse dalla G. & B. Trasporti. Le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria di Catania dal legale rappresentante della G.& G., prodotte dalla contribuente, avevano incrinato la stessa ricostruzione dei fatti esposta nel ricorso introduttivo dalla società La Siciliana Trasporti.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società contribuente.
3. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
CONSIDERATO
che:
1.Con il primo motivo di impugnazione la società deduce la “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. In particolare, la ricorrente deduce la sussistenza delle operazioni fatturate dalla G. & B. Trasporti, avendo prodotto in giudizio le matrici degli assegni e gli estratti conto con la precisa corrispondenza in uscita delle somme. Inoltre, la società non era al corrente che la G. & B. Trasporti non aveva adempiuto ai propri obblighi fiscali ed aveva cessato la sua attività, in quanto i rapporti commerciali erano stati sempre telefonici e intrattenuti presso la sede della contribuente. Inoltre, G.G., legale rappresentante della G.& B. Trasporti, nelle sommarie informazioni, avrebbe ammesso di aver effettuato le prestazioni in favore della contribuente e di aver ricevuto l’intero pagamento. Il giudice d’appello, invece, “effettuando una interpretazione e valutazione arbitraria delle dichiarazioni rese dal G. nel verbale stesso”, ha rigettato il gravame, disconoscendo la contabilità della società. Del resto, secondo la ricorrente “è lo stesso dichiarante a non conferire certezza ad alcuni particolari della questione, evidenziando di avere difficoltà mnemoniche a causa delle proprie condizioni di salute”. Pertanto, “una simile valutazione del materiale probatorio, da parte del giudice” si porrebbe in contrasto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, che vieta la prova testimoniale nel giudizio tributario.
2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della “violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”, in quanto il giudice d’appello avrebbe “valutato in maniera incoerente e contraddittoria le dichiarazioni rese dal Sig. G., legale rappresentante della G.& B., alla polizia giudiziaria di Catania”. In particolare, la Commissione regionale avrebbe conferito “pieno valore probatorio” alle “dichiarazioni del terzo relative al noleggio di mezzi di trasporto, alle modalità di pagamento, alla circostanza che lo stesso fosse evasore totale”, mentre avrebbe totalmente ignorato “le dichiarazioni comprovanti l’effettività delle prestazioni egli avvenuti pagamenti”. In tal modo, il giudice d’appello si sarebbe esposto a censura “nella valutazione di una medesima fonte di prova, in violazione del disposto di quell’art. 116 c.p.c.”. Conclude la doglianza evidenziando che il giudice può anche non ritenere le prove offerte idonee a fondare gli assunti della parte che le ha prodotte, ma “dovrà necessariamente trattarsi di una scelta ragionata e ponderata di cui dovrà essere dato atto in sentenza mediante una congrua ed esaustiva motivazione”.
2.1. I due motivi, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione, sono inammissibili.
2.2. Invero, la sentenza della Commissione tributaria regionale è stata depositata in data 22 maggio 2014, sicchè trova applicazione, con riferimento alla censura sulla motivazione, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, in vigore per le sentenze pubblicate a decorrere dall’11 settembre 2012.
2.3. La ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della decisione impugnata, in realtà, chiede espressamente una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, già congruamente valutate dal giudice d’appello, non consentita in sede di legittimità.
Nè indica il fatto decisivo, il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di merito, limitandosi a criticare la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di appello, soprattutto in relazione alle dichiarazioni rese da G.G..
2.4. Invero, per questa Corte, con riferimento alla detraibilità dell’Iva ed alla deducibilità dei costi nel caso di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, la fattura, di regola, costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto e alla deducibilità dei costi in essa annotati, per cui spetta all’Ufficio di dimostrare il difetto delle condizioni per l’insorgenza di tale diritto (Cass., sez., 5, 14 maggio 2020, n. 8919).
Tale prova può essere fornita anche mediante elementi indiziari e presuntivi, poichè la prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass., n. 9108 del 6 giugno 2012; Cass., sez. 5, 14 maggio 2020, n. 8919) Pertanto, in caso di ripresa per operazioni oggettivamente inesistenti, quali quelle in contestazione nel caso di specie, ove la fattura costituisca in tutto o in parte mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, l’Amministrazione ha l’onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva (Cass., 30 ottobre 2018, n. 27554; Cass., nn. 21953/2007; 9363/2015; Cass., 24 settembre 2014, n. 20059; Corte giustizia, 6 luglio 2006, C-439/04, 31 novembre 2013, C-642/11), del fatto che l’operazione fatturata non è stata effettuata (Corte Giustizia 4 giugno 2020, n. 430, per cui i principi che disciplinano il regime comune Iva ostano a che, in presenza di semplici sospetti non suffragati dall’amministrazione tributaria nazionale quanto alla effettiva realizzazione delle operazioni economiche che hanno portato alla emissione di una fattura fiscale, al soggetto passivo destinatario di questa fattura venga negato il diritto alla detrazione Iva se non sia in grado di fornire, oltre a detta fattura, ulteriori prove dell’effettiva esistenza delle operazioni economiche realizzate); successivamente spetta al contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate.
2.5. Tale prova contraria, però, non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poichè questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzabili proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass., sez. 5, 19 ottobre 2018, n. 26453; Cass., sez. 6-5, 15 maggio 2018, n. 11873; Cass., sez. 5, 5 luglio 2018, n. 17619; Cass., nn. 28683/15; 5406/16).
Inoltre, una volta accertata l’assenza della operazione, è escluso che possa configurarsi la buona fede del cessionario o committente, il quale ovviamente sa bene se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il prezzo o corrispettivo (Cass., 14 settembre 2016, n. 18118).
Va aggiunto che, in tema di IVA, il diritto alla detrazione dell’imposta non sorge per il solo fatto dell’avvenuto pagamento dell’imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi, altresì, l’inerenza dell’operazione all’impresa, requisito questo mancante in relazione all’IVA corrisposta per operazioni (anche parzialmente) oggettivamente inesistenti, stante la sua inidoneità a configurare un pagamento a titolo di rivalsa in quanto costituente un costo non inerente all’attività dell’impresa e potenziale espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse, tali da spezzare il detto nesso di inerenza (Cass., sez. 5, 14 maggio 2020, n. 8919; Cass., 19 gennaio 2010, n. 735; Cass., 8 aprile 2015, n. 6973).
2.6. Nella specie, il giudice di appello ha indicato tutti gli elementi idonei a dimostrare l’inesistenza assoluta delle operazioni sottese alle nove fatture emesse.
In particolare, ha evidenziato che la contribuente aveva fatturato alla ST Microelettronics la somma di Euro 1.352.256,00, per poi affidare l’esecuzione della prestazione alla G. & G. Trasporti di G.G., che aveva emesso nove fatture nei confronti della contribuente per un importo totale di Euro 900.000. Entrambi i contratti non erano stati stipulati per iscritto, nonostante la rilevanza degli importi. La società subappaltatrice, G. & G. Trasporti, non aveva una sede propria, aveva cessato formalmente ogni attività nel 2002, non aveva dipendenti, nè mezzi di trasporto e non aveva mai presentato le dichiarazioni dei redditi. Secondo la ricostruzione della contribuente la G.& G. Trasporti aveva svolto i servizi di facchinaggio e di trasporto utilizzando gli stessi mezzi della contribuente. La società La Siciliana non si è avveduta di tali circostanze, in quanto i contatti avvenivano solo telefonicamente o presso la sua sede. Inoltre, non ha potuto utilizzare i propri mezzi per altri scopi rientranti nell’oggetto sociale, in quanto i propri mezzi stazionavano presso la ST Microelettronics. Circa Euro 40.000 erano stati corrisposti alla subappaltatrice in contanti, senza rilascio di alcuna ricevuta. Sul complessivo fatturato di Euro 900.000,00, oltre Iva al 20%, la contribuente non aveva mai corrisposto alla G. & G. la somma di Euro 166.250,00.
Inoltre, le dichiarazioni rese da G.G., quale legale rappresentante della G. & G. Trasporti, avevano scardinato la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente negli atti di causa. Il G., infatti, ha riferito che noleggiava i mezzi presso altri soggetti, quindi non utilizzava i mezzi della contribuente, non ricordando neppure i nomi dei propri dipendenti. Precisava che i pagamenti venivano effettuati, non con assegni, come dichiarato dalla ricorrente con la produzione anche delle matrici degli stessi e degli estratti di conto corrente, ma direttamente in contanti. Negava di aver mai ricevuto assegni e dichiarava che gli operai, di cui non ricordava i nomi, non avevano un regolare contratto di lavoro. Le fatture venivano redatte da varie copisterie, la società subappaltatrice non aveva scritture contabili e non aveva mai presentato dichiarazione di redditi. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i pagamenti sarebbero stati effettuati tutti in contanti, e mai con assegni; la contribuente, pur essendo titolare di mezzi, avrebbe corrisposto somme alla subappaltatrice, tutte in contanti, per prendere a nolo presso terzi i mezzi utilizzati per l’esecuzione dei lavori in favore della ST Microelettronics.
2.7. Va chiarito che il verbale contenente le sommarie informazioni rese dal legale rappresentante della G. & G. Trasporti, G.G., è stato prodotto proprio dalla ricorrente società, che ora si duole, con il motivo di ricorso per cassazione, proprio della utilizzabilità di tali dichiarazioni da parte del giudice tributario, con asserita violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7.
2.8. Per questa Corte, infatti, nel processo tributario il divieto di prova testimoniale posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, non osta alla produzione sia da parte dell’Amministrazione finanziaria che, in ragione dei principi del giusto processo ex art. 111 Cost., del contribuente, di dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale che assumono valenza indiziaria sul piano probatorio (Cass., sez. 6-5, 20 maggio 2020, n. 9316; Cass. Sez. 5, 27 maggio 2020, n. 9903; Cass., sez. 6-5, 19 novembre 2018, n. 29757; Cass., sez. 5, 30 settembre 2011, n. 20028).
2.9. La società, dinanzi al chiaro apparato argomentativo del giudice di merito, fondato su plurime presunzioni gravi, precise e concordi tra loro, in ordine alla insussistenza delle operazioni relative alle fatture emesse dalla società subappaltatrice, si è limitata, in base alla valutazione del giudice di appello, alla produzione di alcuni mastrini della società, di matrici di assegni e di copia degli estratti conto. L’importante corredo probatorio valorizzato dal giudice di merito non è stato minimamente intaccato da tale produzione documentale, che costituisce l’ordinaria difesa dei soggetti che provvedono alla corretta redazione dei documenti, proprio al fine di evadere le imposte e di far apparire come reale operazioni del tutto fittizie. Le dichiarazioni di G.G., depositate proprio dalla contribuente, hanno screditato la tesi difensiva, avendo questa fatto riferimento esclusivamente a pagamenti in contanti, quindi mai con assegni.
3.Va precisato che il giudice di merito, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, nè gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle partì e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga – in maniera concisa ma logicamente adeguata – gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto (Cass., sez. 5, 29 dicembre 2020, n. 29730; Cass., sez. 6-3, 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass., sez. 2, 8 maggio 2017, n. 11176; Cass., sez.L, 21 luglio 2010, n. 17097).
Si è affermato da questa Corte che, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione della violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonchè, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Ne consegue l’inammissibilità della doglianza che sia stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c. (Cass., sez. L., 19 giugno 2014, n. 13960; Cass., 20 dicembre 2007, n. 26965). Va anche aggiunto che per questa Corte, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (Cass., sez. 3, 12 ottobre 2017, n. 23940).
Si ribadisce che la ricorrente non ha indicato il fatto decisivo che sarebbe stato ignorato dal giudice di merito, limitandosi a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di appello e pretendendo una nuova e diversa rilettura delle stesse in sede di legittimità.
4. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della contribuente, per il principio della soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile ricorso.
Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021