LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7652-2017 proposto da:
Z.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A VESSELLA 30, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PUCCIONI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO SENALDI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4797/2016 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositata il 20/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2021 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.
RITENUTO
che:
Z.S. proponeva ricorso avverso l’avviso di rettifica e di liquidazione emesso dalla Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Varese con cui, sulla base del criterio di comparazione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, veniva contestato un maggior valore imponibile dei terreni agricoli compravenduti in data 3.7.2012 per un corrispettivo di Euro 39.000,00.
La CTP di Varese con sentenza n. 426/04/2015 rigettava il ricorso ritenendo che, avuto riguardo ai valori praticati per immobili similari in comuni limitrofi, il valore accertato dei terreni fosse congruo.
Interposto appello avverso detta pronuncia da parte del contribuente, la CTR della Lombardia con sentenza in data 20.9.2016 rigettava l’appello confermando la sentenza di primo grado.
Avverso detta pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi cui resisteva l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
Parte ricorrente depositava memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e 61, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118disp. att. c.p.c. e dell’art. 112c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4” parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata presenta una motivazione apparente in ordine alla dedotta carenza di motivazione della sentenza di primo grado nonchè una omissione di pronuncia sulla carenza di motivazione dell’avviso di rettifica.
2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Omesso esame del terzo motivo di appello in violazione del disposto di cui all’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 ed in ogni caso violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” parte ricorrente deduceva che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sul terzo motivo di appello afferente all’infondatezza dei criteri adottati per pervenire all’adozione dell’avviso di accertamento ed in ogni caso deduceva l’erronea applicazione della norma indicata atteso che ai fini della determinazione della base imponibile occorre avere riguardo al valore venale dei beni in comune commercio da stabilirsi utilizzando il criterio comparativo.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Va premesso che in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (vedi tra le ultime Cass., Sez. 1, n. 13248/2020).
Nella specie la sentenza impugnata mentre si diffonde sulla questione della legittimità dell’avviso di rettifica in mancanza di produzione della delega di firma del funzionario che ha sottoscritto l’atto, in merito alle censure svolte nei riguardi della sentenza di primo grado si limita ad argomentare che “.. l’enunciazione dei fatti di causa attesta che ogni elemento è stato considerato da parte dei giudici al fine di prevenire alla decisione”.
Si tratta all’evidenza di una affermazione tautologica che non esplicita in alcun modo le ragioni poste a base della decisione adottata dal giudice di secondo grado.
Il secondo motivo è assorbito.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinchè si pronunci sulle questioni oggetto dei motivi di gravame.
Alla stessa demanda altresì la regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda altresì la disciplina delle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 5 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021