Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17931 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8466-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5633/2016 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA SEZ. DIST. di BRESCIA, depositata il 03/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2021 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

RITENUTO

che:

con ricorso notificato in data 3.4.2017 articolato in quattro motivi la Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Lombardia in data 3 novembre 2016 che, in accoglimento del gravame proposto dal contribuente ed in riforma della sentenza di primo grado, riteneva illegittima la cartella di pagamento derivante dagli esiti del controllo formale della dichiarazione dei redditi relativa al 2008 che evidenziava la inidoneità della documentazione prodotta a giustificazione delle detrazioni relative alle spese per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi finalizzati al risparmio energetico.

La parte intimata non si costituiva.

CONSIDERATO

che:

In data 8.1.2020 parte ricorrente dava atto che la Direzione Provinciale di Brescia aveva comunicato che parte contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, provvedendo altresì al pagamento previsto;

la intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3, comporta l’effetto della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, per cui la Corte provvede alla relativa declaratoria.

Le spese del presente giudizio devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (vedi in termini: Sez. 5, n. 10198/2018; Sez. 6 – L, n. 28311 /2018).

Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 – 1, n. 23175/2015; Sez. 6-2, n. 6888 /2015 e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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