Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17932 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9155-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1276/2017 della COMM. TRIB. REG. LIGURIA, depositata il 15/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2021 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

RITENUTO

che:

G.V. proponeva ricorso avverso l’avviso di rettifica e di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Sanremo, procedeva a rettificare il valore dichiarato in atti in relazione alla vendita di un compendio immobiliare sito nel comune di ***** in quanto non accessibile al meccanismo di valutazione automatica secondo il disposto di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52. A seguito di tale rettifica veniva accertato un valore di Euro 435.000,00 a fronte di quello dichiarato di Euro 103.000,00.

La CTP di Imperia accoglieva il ricorso riscontrando un difetto di motivazione nell’avviso impugnato.

Interposto appello avverso detta pronuncia da parte dell’Agenzia delle Entrate, la CTR della Liguria con sentenza in data 15.9.2017 rigettava il gravame confermando la sentenza impugnata.

Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione articolato in un motivo. Parte intimata non si costituiva.

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3" parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata fonda erroneamente il rigetto del gravame sulla circostanza dell’età avanzata del contribuente che avrebbe menomato la sua capacità di valutare correttamente il valore del compendio immobiliare compravenduto e che tale ridotta facoltà di discernimento sarebbe di per sè idonea a rendere illegittima la pretesa impositiva. Tale circostanza di carattere soggettivo non può rilevare nella determinazione del valore del bene trasferito come disciplinata dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorso per cassazione è stato notificato dall’Agenzia delle entrate direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento, come risulta dall’accettazione della raccomandata recante in calce il timbro dell’ufficio postale depositata dalla stessa ricorrente.

Della spedizione della raccomandata è stata dunque data prova con il deposito delle copie della relativa ricevuta; non altrettanto è stato fatto per quanto riguarda l’avviso di ricevimento della raccomandata stessa che, fino al giorno nel quale si è tenuta l’adunanza camerale, non risulta essere stata depositata. Difettando quindi la prova della ricezione della raccomandata e quindi del perfezionamento della procedura notificatoria dell’impugnazione, la stessa deve essere dichiarata inammissibile.

Va, al riguardo, ribadito che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo” (Cass., sez. 2, 4/06/2010, n. 13639; Cass., sez. 6-5, 27/10/2017, n. 25552; Cass., sez. L, 18/07/2018, n. 19078). In senso conforme, Cass., sez. 5, 1/10/2015, n. 19623, secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale, a norma della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1, un duplicato dell’avviso stesso”.

Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, in assenza di attività difensiva del contribuente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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