Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17936 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Paolo – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14069/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

D.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1037/34/15 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, pronunciata il 25 febbraio 2015, depositata l’11 marzo 205 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 maggio 2021 dal consigliere Giudicepietro Andreina.

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi avverso D.G. per la cassazione della sentenza n. 1037/34/15 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, pronunciata il 25 febbraio 2015, depositata l’11 marzo 2015 e non notificata, che, in controversia relativa all’impugnativa del diniego tacito di rimborso Irpef ed Ilor per gli anni di imposta 1991 e 1992, ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Catania; il contribuente è rimasto intimato;

il ricorso, fissato per la camera di consiglio del 4 novembre 2020, ai sensi degli artt. 375 c.p.c., u.c., e art. 380-bis.1 c.p.c., veniva rinviato a nuovo ruolo per l’impedimento del relatore e successivamente fissato per la camera di consiglio dell’11 maggio 2021.

CONSIDERATO

Che:

pregiudiziale all’esame dei motivi del ricorso è la verifica della sua regolare notifica, preso atto della mancata costituzione dell’intimato e della mancata produzione dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso effettuata dall’ufficiale giudiziario a mezzo posta;

come affermato da questa Corte (da ultimo Cass. nn. 3337/2017, 26108/2015), la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario;

ne consegue che l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982 n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (cfr. Cass. 24.7.2007 n. 16354);

pertanto la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta – non la mera nullità ma – la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione: da ciò discende l’inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio quando – come nel caso in esame – manca la costituzione in giudizio della controparte (cfr. Cass. 29.3.1995 n. 3764; id.. 18.7.2003 n. 11257; id. 10.2.2005 n. 2722 con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione; Cass. 24.7.2007 n. 16354);

nella specie la ricorrente non ha allegato l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione, nè ha dedotto l’esistenza di obiettive circostanze di fatto tali da impedire, nonostante l’impiego della normale diligenza, la tempestiva richiesta del suo duplicato (vedi Cass. Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25912 del 31/10/2017; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018);

il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile;

nulla sulle spese, non essendosi costituito l’intimato;

rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R.. 30 maggio, n. 115, art. 13, comma 1- quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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