LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Paolo – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2225/2016 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate riscossione, già Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Di Fiore Michele del Foro di Napoli (CF: DFR MHL 58D08 F839Z), il quale chiede di poter ricevere eventuali comunicazioni a mezzo fax al n. 08119339365 e per e-mail: PEC micheledifiore.avvocatinapoli.legalmail.it, ed elettivamente dom.ta con questi in Roma, alla Via Banco di S. Spirito n. 42, presso Gnosis Forense srl.;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata, costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza;
– resistente –
E soc. Cooperativa Trasporti Primula a r.l., in persona del suo l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall’avv. Della Monica Ugo, elettivamente domiciliata in Roma alla via Emilio Morosini n. 9, presso l’avv. Guerra Guido;
-controricorrente-
Nonchè
Camera di Commercio di Salerno, in persona del suo 1.r.p.t., domiciliata alla Via Allende n. 19/21, Salerno;
E Comune di Nocera Superiore (SA), in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato presso il palazzo di Città, al Corso Matteotti n 15;
– intimati –
avverso la sentenza n. 6412/9/15 della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, emessa il 25.2.2015, depositata il 29.6.2015 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 maggio 2021 dal consigliere Giudicepietro Andreina.
RILEVATO
Che:
l’Agenzia delle entrate riscossione, già Equitalia Sud S.p.A. ricorre con tre motivi avverso la soc. Cooperativa Trasporti Primula a r.l., l’Agenzia delle entrate, il comune di Nocera Superiore e la Camera di Commercio di Salerno, per la cassazione della sentenza n. 6412/9/15 della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, emessa il 25.2.2015, depositata il 29.6.2015 e non notificata, che, in controversia relativa all’impugnativa dell’estratto ruolo relativo a n. 21 cartelle di pagamento, sul presupposto dell’ammissibilità dell’impugnazione, ha accolto l’appello della contribuente, perchè ha ritenuto che l’Agente della Riscossione non avesse dato prova della notifica delle cartelle cui si riferiva l’estratto di ruolo impugnato;
la società contribuente resiste con controricorso, mentre l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza;
la Camera di Commercio di Salerno ed il Comune di Nocera Superiore (SA) sono rimasti intimati;
il ricorso, fissato per la camera di consiglio del 4 novembre 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380-bis.1 c.p.c., veniva rinviato a nuovo ruolo per l’impedimento del relatore e successivamente fissato per la camera di consiglio dell’11 maggio 2021;
l’Agenzia delle entrate riscossione ha depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4);
secondo la ricorrente, l’Agente della riscossione, così come rilevato dal giudice di primo grado, avrebbe prodotto la documentazione comprovante la notifica delle cartelle di pagamento impugnate dalla contribuente per il tramite dell’estratto ruolo, depositando gli avvisi di ricevimento relativi alle raccomandate con cui sono state notificate le suddette cartelle;
la C.t.r., nonostante queste risultanze processuali, ha affermato che “i convenuti, pur affermando di aver ritualmente proceduto con le relative notifiche, non hanno prodotto alcuna prova documentale dalla quale potevasi ricavare la fondatezza e legittimità di quanto affermato”, incorrendo in un travisamento delle risultanze processuali, con conseguente violazione dell’art. 116 c.p.c.;
con il secondo motivo, la ricorrente denuncia che la sentenza impugnata presenterebbe una motivazione solo apparente, perchè non spiega per quali motivi le eccezioni dell’appellante sarebbero idonee a “superare” la decisione del giudice di primo grado fondata sull’esistenza della prova della notifica, affermando soltanto che quella prova non esiste, in violazione art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
il giudice di appello non indica quali siano le eccezioni sollevate dalla contribuente idonee a “sovvertire” l’accertamento di fatto compiuto dalla C.t.p. (sulla esistenza della prova delle notifica delle cartelle), del quale la C.t.r. mostra piena consapevolezza;
con il terzo motivo, la ricorrente denuncia che la decisione impugnata è illegittima perchè non ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per la mancata impugnazione di un’autonoma ratio decidendi costituita dalla sanatoria per raggiungimento dello scopo degli eventuali vizi di notifica delle cartelle di pagamento, in violazione art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
nell’ambito della ratio decidendi sulle modalità di notifica delle cartelle di pagamento (vedasi sentenza C.t.p., pag. 3 rigo 3 e ss. riportata in ricorso in nota), la C.t.p. ha trattato dei vizi di notifica delle cartelle sotto il duplice profilo delle corretta osservanza delle modalità di esecuzione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e della sanatoria degli stessi per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c.;
la decisione della C.t.p. si sarebbe fondata su due rationes decidendi, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico;
secondo la ricorrente, la mancata impugnazione di una di esse renderebbe inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto la loro eventuale fondatezza non potrebbe comunque condurre, stante l’intervenuta definitività di una di esse, all’annullamento della pronuncia stessa;
preliminarmente va esaminato il terzo motivo, prioritario logicamente, che è inammissibile per difetto di specificità;
invero, “il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte – trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29495 del 23/12/2020, in un caso di dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., conseguente alla mancanza di specificità dei motivi di appello);
ne discende che, ove il ricorrente denunci la mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello, nel caso di specie per l’omessa impugnazione di una delle due rationes decidendi della sentenza di primo grado, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura;
“onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29495 del 23/12/2020, citata);
ciò posto, osserva la Corte come la ricorrente non abbia in alcun modo nè indicato nè il riportato il contenuto dell’atto di appello proposto dalla società contribuente, di cui ha denunciato l’inammissibilità, così rendendo la doglianza generica ed irricevibile in questo giudizio di legittimità;
passando all’esame dei motivi rimanenti, il secondo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento del primo;
invero, il giudice di primo grado, come rilevato dalla ricorrente, aveva dato atto che l’Equitalia aveva prodotto la documentazione comprovante la notifica delle cartelle di pagamento impugnate dalla contribuente per il tramite dell’estratto ruolo, depositando gli avvisi di ricevimento relativi alle raccomandate con cui erano state notificate le cartelle;
la C.t.r., nonostante queste risultanze processuali, ha affermato che “i convenuti, pur affermando di aver ritualmente proceduto con le relative notifiche, non hanno prodotto alcuna prova documentale dalla quale potevasi ricavare la fondatezza e legittimità di quanto affermato”;
dunque il giudice di appello non chiarisce gli elementi in base ai quali ha tratto il proprio convincimento che l’assunto della C.t.p., sull’avvenuta dimostrazione della notifica delle cartelle oggetto di impugnazione, fosse erroneo e, quindi, da riformare in toto, facendo solo un generico richiamo all’assenza di idonea documentazione;
nè la C.t.r. spiega per quali motivi le eccezioni dell’appellante sarebbero idonee a “superare” la decisione del giudice di primo grado, fondata sull’esistenza della prova della notifica, affermando soltanto che quella prova non esiste, contrariamente a quanto asserito dal primo giudice;
sul punto, inoltre, risulta pacifico tra le parti che la ricorrente abbia depositato gli avvisi di ricevimento delle notifiche delle cartelle di pagamento, anche se la società contribuente afferma che gli avvisi erano solo 14 a fronte di 21 cartelle notificate;
pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla C.t.r. della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo e dichiarato inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.t.r. della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021